F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 128/CSA del 06 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 001/CSA del 14 Luglio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO JUVENTUS F.C. S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: – OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “CURVA SUD” PRIVO DI SPETTATORI, SANZIONE SOSPESA EX ART. 16 COMMA 2 BIS E 3 C.G.S.; – AMMENDA DI € 15.000,00, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVENTUS/PALERMO DEL 17.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 206 del 18.4.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 128/CSA del 06 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 001/CSA del 14 Luglio 2016 e su www.figc.it
1. RICORSO JUVENTUS F.C. S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: - OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “CURVA SUD” PRIVO DI SPETTATORI, SANZIONE SOSPESA EX ART. 16 COMMA 2 BIS E 3 C.G.S.; - AMMENDA DI € 15.000,00, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVENTUS/PALERMO DEL 17.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 206 del 18.4.2016)
All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Juventus/Palermo, disputato in data 17.4.2016 e valevole per il Campionato di Serie “A”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto alla Juventus F.C. S.p.A. (d’ora in avanti, per brevità, “Società”) le sanzioni: (i) dell’ammenda di € 15.000,00, in applicazione dell’art. 12, n. 6, C.G.S., per aver i suoi sostenitori, al 12° del primo tempo, intonato un coro insultante per motivi di origine territoriale; (ii) dell’obbligo di disputare una gara con il settore dello stadio denominato “Curva sud” privo di spettatori, in applicazione dell’art. 11, n. 3, C.G.S., per aver alcuni suoi sostenitori, tra il 34° ed il 36° del primo tempo, intonato un coro insultante, espressivo di discriminazione antisemita. Il Giudice Sportivo ha precisato di aver mitigato la sanzione di cui al precedente punto (i), in virtù dell’applicazione delle attenuanti di cui alle lett. “a” e “b” dell’art. 13 C.G.S., per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza, ed ha ritenuto, inoltre, equo predisporre, nei confronti della Società stessa, la sospensione dell’esecuzione della sanzione di cui al precedente punto (ii), alle condizioni di cui all’art. 16 n. 2bis e 3 C.G.S.. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la Società, la quale sostiene che nessun illecito disciplinare sarebbe configurabile nel caso di specie, dal momento che non sarebbe sussistente il requisito della “dimensione e percezione reale del fenomeno”, necessario ai fini dell’effettiva violazione delle norme sopra richiamate: il numero dei tifosi juventini che avrebbero intonato il coro oggetto del presente procedimento non sarebbe, infatti, sufficiente ad integrare il 70% dei soggetti occupanti la Curva Sud indicato dal Giudice Sportivo, con la conseguenza che tale coro non sarebbe stato percepito da tutto lo stadio. Alla riunione di questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale, tenutasi in data 6.5.2016, per la Società è presente l’Avv. Turco, la quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso. 2 La Corte, esaminati gli atti, rileva come i cori intonati dalla tifoseria della Juventus non solo hanno natura discriminatoria ed antisemita, e, pertanto, offensivi, ma devono, altresì, essere ritenuti perfettamente udibili da tutto lo stadio. Tali cori, invero: (i) erano costituiti da espressioni oggettivamente offensive; (ii) erano provenienti da un settore specifico, la curva sud, in cui erano ubicati i sostenitori della Juventus; (iii) sono stati percepiti da tutti e tre i collaboratori della Procura Federale, all’interno del recinto di giuoco. Inoltre, la Corte precisa che, ai fini della valutazione dei cori della tifoseria juventina, il numero esatto dei sostenitori responsabili deve essere ritenuto del tutto irrilevante: ciò detto in ragione della circostanza per cui – secondo giurisprudenza costante di questa Corte – il criterio principale da prendere in considerazione per la decisione di casi come quello oggetto del presente procedimento è la percezione effettiva dei cori all’interno dello stadio, criterio che, nel caso di specie, deve necessariamente essere ritenuto soddisfatto, atteso che i predetti cori sono stati percepiti dai collaboratori della Procura Federale, presenti in tre diverse zone tanto da coprire l’intero stadio. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Juventus F.C. S.p.A. di Torino. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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