F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezioni Unite – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 004-005/CSA del 26 Luglio – 02 Agosto 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 018/CSA del 27 Settembre 2016 e su www.figc.it 4. RICORSO FOGGIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. DE ZERBI ROBERTO SEGUITO GARA DI RITORNO PLAY-OFF FOGGIA/PISA DEL 12.6.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 190/DIV del 14.6.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezioni Unite - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 004-005/CSA del 26 Luglio – 02 Agosto 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 018/CSA del 27 Settembre 2016 e su www.figc.it 4. RICORSO FOGGIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. DE ZERBI ROBERTO SEGUITO GARA DI RITORNO PLAY-OFF FOGGIA/PISA DEL 12.6.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 190/DIV del 14.6.2016) Con rituale reclamo il Foggia Calcio S.r.l. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 190/DIV) con la quale, seguito gara Foggia/Pisa del 12.6.2016 valevole quale gara di ritorno della Finale Play-Off del Campionato Lega Pro 2015/2016, il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha inflitto al Sig. Roberto De Zerbi, allenatore della Società, la squalifica per 2 giornate effettive di gara per avere rivolto all'Arbitro una espressione ingiuriosa e/o offensiva lesiva del prestigio e della sua onorabilità. Con i motivi scritti la reclamante ha eccepito la non configurabilità dell'addebito se del caso vertendosi in tema di espressione irriguardosa. A supporto della prospettata tesi ha fatto richiamo a precedenti decisioni degli Organi di Giustizia. Ha, quindi, concluso chiedendo la riduzione della squalifica ad una giornata. Alla seduta del 18.7.2016, tenutasi davanti alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale – Sezioni Unite – è comparso il difensore della reclamante, il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità. Osserva questa Corte che il comportamento del Sig. Roberto De Zerbi non sia sussumibile nel concetto di ingiuria e/o offesa, vertendosi, bensì, in tema di espressione irriguardosa, sanzionabile come da dispositivo, con commutazione della seconda giornata in sanzione pecuniaria. Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Foggia Calcio S.R.L. di Foggia riduce la sanzione della squalifica inflitta al Sig. De Zerbi Roberto a 1 giornata effettiva di gara unitamente all’ammenda di € 1.500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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