F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 035/CSA del 27 Ottobre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 040/CSA del 16 Novembre 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL FOGGIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE INFLITTA AL CALC. GUARNA ENRICO SEGUITO GARA FOGGIA/AKRAGAS DEL 09.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 48/DIV del 10.10.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 035/CSA del 27 Ottobre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 040/CSA del 16 Novembre 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL FOGGIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE INFLITTA AL CALC. GUARNA ENRICO SEGUITO GARA FOGGIA/AKRAGAS DEL 09.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 48/DIV del 10.10.2016) Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 48/DIV del 10.10.2016, ha inflitto la sanzione della squalifica di 4 giornate effettive di gara al sig. Enrico Guarna, giocatore della società Foggia Calcio srl. Tale decisione veniva assunta perché, al termine dell’incontro Foggia/Akragas disputato il 9.10.2016, il Guarna, rientrando negli spogliatoi, affiancava l’arbitro e dopo aver protestato con fare minaccioso colpiva con un pugno il pallone che l’arbitro stesso portava in mano facendolo rimbalzare prima sul corpo del direttore di gara e poi sul terreno di gioco. Avverso tale provvedimento, la società Foggia Calcio srl preannunciava reclamo, innanzi a questa Corte, con atto del 14.10.2016, e proponeva ricorso in data 21.10.2016. L’appellante eccepiva l’incongruità della sanzione invocando l’unitarietà del contesto nel quale si sono svolti i fatti in contestazione (ai fini del favor rei sotteso all’istituto della continuazione), la circostanza che per il calciatore in questione trattasi del primo episodio, e precedenti giurisprudenziali di questa Corte, richiedendo conclusivamente la riduzione a 2 giornate, ovvero, in subordine, a 3. All’udienza, il difensore confermava la deduzioni scritte e la richiesta finale. La Corte, sentito l'arbitro in relazione alla condotta tenuta dal calciatore, ritiene che il ricorso meriti accoglimento. Infatti, pur dovendosi stigmatizzare il comportamento del tesserato, come riconosciuto anche dagli scritti difensivi, occorre tenere presente la circostanza nella quale il comportamento è stato tenuto (effettiva unitarietà di contesto) e la totale assenza di precedenti di alcun tipo in capo al tesserato in questione. Per questi motivi la C.S.A., sentito l’arbitro in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società Foggia Calcio di Foggia riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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