F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 037/TFN del 06 Dicembre 2016 (1) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO VOLPI, ROBERTO GIULI – (Fallimento Società Parma FC Spa) – (nota n. 3143/634 pf14-15 GT/ma del 28.9.2016 e 15711/634 pf15-16 AM/SP/ma del 30.6.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 037/TFN del 06 Dicembre 2016
(1) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO VOLPI, ROBERTO GIULI – (Fallimento Società Parma FC Spa) - (nota n. 3143/634 pf14-15 GT/ma del 28.9.2016 e 15711/634 pf15-16 AM/SP/ma del 30.6.2016).
Il deferimento Con provvedimento del 30.6.2016 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale aggiunto deferivano avanti questo Tribunale Federale Nazionale, tra gli altri: a) Giuli Roberto, Consigliere di Amministrazione della Società Parma FC dal 29 maggio 2014 al 27 dicembre 2014, per rispondere delle seguenti violazioni: - art. 1bis, comma 1 del CGS in relazione all’applicazione dell'art. 19 dello Statuto F.I.G.C. e dell’art. 21 delle NOIF, per aver contribuito alla cattiva gestione ed al dissesto economico-patrimoniale della Società Parma FC Spa, già in stato di grave crisi al momento della cessazione dalla carica, omettendo di adempiere ai doveri di agire informato e di vigilare sull’esercizio delle deleghe da parte degli amministratori esecutivi con particolare riferimento alle condotte sopra indicate contestate ai Signori Tommaso Ghirardi e Pietro Leonardi dal 29 maggio 2014, come illustrato, in particolare, ai punti 5 e 10.2 della parte motiva; - art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto della FIGC, per aver omesso la richiesta di convocazione dell’Assemblea straordinaria dei soci per deliberare in merito agli obblighi previsti dall’art. 2446 del codice civile, per aver omesso di richiedere, anche con altra modalità, agli Amministratori esecutivi di escutere la garanzia rilasciata alla Società Parma FC Spa da Eventi Sportivi Srl e dai suoi soci, come illustrato, in particolare, ai punti 5, 6 , 9 e 10.2 della parte motiva; - art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto della FIGC, nonché dell’art. 8, commi 1 e 2, del CGS per aver consentito l’utilizzo dello strumento dell’incentivo all’esodo non con le finalità sue proprie bensì allo scopo di rinviare nel tempo ingenti debiti verso tesserati operando, altresì, in violazione del principio di competenza economica stabilito dall’art. 2423bis, comma 1 n. 3, del codice civile, avendo omesso la contabilizzazione di costi verso tesserati derivanti dagli accordi denominati di incentivo all’esodo per € 3.000.000 nel Bilancio al 30 giugno 2013, come illustrato, in particolare, al punto 9.4 della parte motiva; - art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto della FIGC, nonché dell’art. 8, commi 1 e 2 del CGS, per aver contabilizzato in anticipo, e cioè nel Bilancio al 30 giugno 2014, le plusvalenze realizzate nell’esercizio successivo a seguito della cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori Marco Parolo e Aleandro Rosi, per complessivi € 6.601.000 allo scopo di occultare le reali perdite dell’esercizio chiuso il 30 giugno 2014, in violazione dell’art. 2423bis, comma 1 n. 2 del codice civile, come illustrato, in particolare, al punto 9.2 della parte motiva. b) Volpi Alberto, per rispondere: b1) in qualità di Consigliere di Amministrazione e componente del Comitato esecutivo della Società Parma FC dal 28 ottobre 2011 al 27 dicembre 2014, delle seguenti violazioni: - art. 1bis, comma 1 del CGS in relazione all’applicazione dell'art. 19 dello Statuto F.I.G.C. e dell’art. 21 delle NOIF, per aver contribuito alla cattiva gestione ed al dissesto economico-patrimoniale della Società Parma FC Spa, già in stato di grave crisi al momento della cessazione dalla carica, omettendo di adempiere ai doveri di agire informato e di vigilare sull’esercizio delle deleghe da parte degli amministratori esecutivi con particolare riferimento a tutte le condotte contestate ai Signori Tommaso Ghirardi e Pietro Leonardi, come illustrato, in particolare, ai punti 5 e 10.2 della parte motiva del deferimento; - art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto della FIGC, per aver omesso, almeno dall’11 gennaio 2012, la richiesta di convocazione dell’Assemblea straordinaria dei soci per deliberare in merito agli obblighi previsti dall’art. 2446 del codice civile, per aver omesso di richiedere, anche con altra modalità, agli Amministratori esecutivi di escutere la garanzia rilasciata alla Società Parma FC Spa da Eventi Sportivi Srl e dai suoi soci, con l’aggravante di aver agito in conflitto di interessi, come illustrato, in particolare, ai punti 5, 6, 9 e 10 della parte motiva; - art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto della FIGC, nonché dell’art. 8, commi 1 e 2 del CGS, per aver consentito l’utilizzo dello strumento dell’incentivo all’esodo non con le finalità sue proprie bensì allo scopo di rinviare nel tempo ingenti debiti verso tesserati operando, altresì, in violazione del principio di competenza economica stabilito dall’art. 2423bis, comma 1 n. 3, del codice civile avendo omesso la contabilizzazione di costi verso tesserati derivanti dagli accordi denominati di incentivo all’esodo per € 3.000.000 nel Bilancio al 30 giugno 2013, come illustrato, in particolare, al punto 9.4 della parte motiva; - art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto della FIGC per aver assunto la decisione di approvare, senza alcun vantaggio né alcuna ragione giuridica o economica per la Società Parma FC e senza incassare alcun corrispettivo, all’operazione di cessione dei marchi e del contratto stipulato con GSport Srl al solo scopo di contabilizzare l’ingente plusvalenza di oltre € 30 milioni nel Bilancio al 30 giugno 2013 occultando così le perdite dell’esercizio nonchè allo scopo di favorire la controllante Eventi Sportivi Srl, operando in violazione dell’art. 2497ter del codice civile ed in conflitto di interessi, rivestendo anche la carica di Presidente ed Amministratore Delegato di Parma Brand Srl e di Amministratore di Eventi Sportivi Srl, come illustrato, in particolare, al punto 9.1 della parte motiva; - art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto della FIGC, nonché dell’art. 8, commi 1 e 2 del CGS, per aver contabilizzato in anticipo, e cioè nel Bilancio al 30 giugno 2014, le plusvalenze realizzate nell’esercizio successivo a seguito della cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori Marco Parolo e Aleandro Rosi, per complessivi € 6.601.000 allo scopo di occultare le reali perdite dell’esercizio chiuso il 30 giugno 2014, in violazione dell’art. 2423bis, comma 1 n. 2 del codice civile, come illustrato, in particolare, al punto 9.2 della parte motiva. b2) in qualità di Amministratore Delegato di Salumificio Volpi Spa, socio per una quota del 2,5% di Eventi Sportivi Srl, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Quinta Stagione Srl socio per una quota del 2,5% di Eventi Sportivi Srl, Amministratore di Brixia Incipit Srl, socio per una quota del 2,5% di Eventi Sportivi Srl, per la seguente violazione: - art. 1bis, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva per non avere adempiuto agli obblighi di dotare la Società Parma FC Spa delle risorse finanziarie necessarie a garantirne la continuità aziendale, contribuendo al Fallimento della stessa, come illustrato, in particolare, ai punti 6 e 10 della parte motiva. Nei termini prescritti nessuno dei deferiti ha presentato memoria difensiva. La richiesta di applicazione della sanzione Prima dell’apertura del dibattimento, la Procura Federale e il deferito Volpi, a mezzo dei procuratori speciali e difensori presenti, hanno depositato accordo ai sensi dell’art. 23, CGS. Sulla suddetta richiesta di applicazione della sanzione, Il Tribunale ha pronunciato il seguente provvedimento: “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Alberto Volpi, a mezzo dei procuratori speciali e difensori presenti, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per Alberto Volpi, sanzione della inibizione di anni 2 (due) oltre all’ammenda di € 40.000,00 (Euro quarantamila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 16 (sedici) ed € 27.000,00 (Euro ventisettemila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; ribadito che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione; rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle sanzioni di cui in dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”. Il dibattimento Il dibattimento è proseguito nei confronti del solo deferito Giuli, assente e non costituito, per il quale il rappresentante della Procura Federale ha chiesto l’irrogazione della sanzione di mesi 8 (otto) di inibizione ed € 10.000,00 (Euro diecimila/00) di ammenda. La motivazione Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare letti gli atti e sentite le parti comparse, osserva quanto segue. Va preliminarmente rilevato che il presente procedimento trae origine da un unico atto di deferimento emesso dal Procuratore Federale in data 30.6.2016 nei confronti di una pluralità di soggetti ritenuti a vario titolo responsabili del Fallimento della Società Parma FC Spa. Nell’ambito del relativo procedimento, conclusosi con decisione pubblicata con CU n. 17/TFN del 23.9.2016, la posizione dell’odierno incolpato è stata oggetto di separazione per la rinnovazione della vocatio in ius, in ragione della mancata notifica dell’avviso di convocazione avanti il Tribunale. Ciò posto, in merito ai fatti contestati al deferito, il Tribunale non può che ribadire e richiamare quanto già accertato all’esito del dibattimento già svoltosi e, in particolare, che l’indagine della Procura Federale ha certamente evidenziato come nel periodo considerato la gestione della Società Parma FC Spa sia avvenuta secondo criteri e condotte non ispirate ai principi di correttezza, lealtà e probità, rilevanti nell’ordinamento sportivo ai sensi degli artt. 1bis, CGS e 19 dello Statuto della FIGC. Ed invero, risulta pacificamente provato che la Parma FC Spa sia stata gestita secondo criteri di non economicità, in costante tensione finanziaria e con inevitabile accumulo di perdite che nessuna operazione straordinaria da parte del socio-controllante è mai intervenuta a coprire. Come già ritenuto da questo Tribunale, le condotte illustrate nel deferimento, delle quali risulta incontestabile la sussistenza, consentono di affermare che la gestione della Parma FC Spa poi fallita sia stata improntata a criteri contrari alla correttezza, lealtà e probità e all’equilibrio economico finanziario posto a tutela della regolarità sportiva. Rispetto a dette condotte, ritiene tuttavia il Tribunale non provata la responsabilità dell’odierno deferito, che ha rivestito per poco più di sei mesi la qualifica di componente del Consiglio di Amministrazione senza deleghe operative, mentre le scelte amministrative e le condotte illecite contestate nel deferimento e provate in atti debbono ascriversi certamente ai componenti del Comitato Esecutivo, dotato di amplissimi poteri dispositivi. Sul punto il Tribunale non può che ribadire l’orientamento espresso nella decisione più volte citata, per cui se da un lato, anche dopo la riforma del 2003, grava comunque in capo componenti del Consiglio di amministrazione della Società per azioni un generale dovere di vigilanza sull’andamento della gestione e che dunque gli stessi non possano dirsi automaticamente esentati da responsabilità in caso di conferimento di deleghe a taluni di essi, dall’altro, proprio le norme civilistiche sottese al deferimento indicano, quale fondamento dell’attivazione dell’obbligo, le informazioni ricevute e le relazioni degli organi delegati, salvo ovviamente che non si verifichino circostanze in sé tali da evidenziare allarme e imporre al consigliere un intervento. Con riguardo al caso di specie, va ribadito che proprio il flusso informativo dal Presidente e Amministratore delegato della Società Parma FC Spa, per come emerge nei verbali del Consiglio di amministrazione e nelle dichiarazioni del responsabile amministrativo dott. Preti (cfr. verbale del 9.6.2015), l’illustrazione dell’andamento della gestione e le singole operazioni avveniva ad opera di Ghirardi e Leonardi in termini del tutto tranquillizzanti e positivi, nell’ambito delle deleghe agli stessi conferite. Per come risulta dai verbali acquisiti, infatti, Presidente e Amministratore Delegato, infatti, hanno sempre descritto l’andamento della gestione in termini rassicuranti, facendo confidare nella pronta e imminente attivazione delle garanzie verso il socio (di cui il Presidente era pure amministratore) e presentando dati di bilancio sostanzialmente in pareggio anche grazie alle operazioni di cui si è detto nelle pagine che precedono. Né risulta, almeno fino alla definitiva abdicazione da parte di Eventi Sportivi Spa al ruolo di socio-finanziatore della fallita, che vi potessero essere elementi tali da ritenere la reale situazione della Società diversa da quella dipinta nel corso dei consigli di amministrazione. Non v’è prova dunque che alcuno il Giuli, in capo al quale non sussistevano deleghe operative, sia stato posto a conoscenza di alcunché di allarmante nel corso della gestione Ghirardi-Leonardi, a fortiori di quelli di cui risulta l’assunzione della carica in epoca successiva alle operazioni societarie oggetto di specifica contestazione. Il deferito va dunque prosciolto da ogni addebito. Il dispositivo Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle sanzioni dell’inibizione di mesi 16 (sedici) e ammenda di € 27.000,00 (Euro ventisettemila/00) nei confronti del Sig. Alberto Volpi. Delibera di prosciogliere il Sig. Roberto Giuli da tutte le violazioni ascrittigli.
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