• Stagione sportiva: 2016/2017
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO –2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 064/CFA del 21 Novembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 078/CFA del 06 Dicembre 2016 e su www.figc.it
2. RICORSO DEL SIG. MONTAQUILA PIETRO AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE PER ANNI 2; – AMMENDA DI € 5.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE – ALL’EPOCA DEI FATTI SOCIO UNICO ED AMMINISTRATORE UNICO DELL’A.C. MONZA BRIANZA 1912 – PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S., DELL’ART. 10, COMMA 1 C.G.S., DELL’ART. 21, COMMI 2 E 3 N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 19, COMMA 1 DELLO STATUTO, SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE – NOTA N. 1620/965 PF14- 15/AM/MA DEL 4.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 22/TFN del 07.10.2016)
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO –2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 064/CFA del 21 Novembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 078/CFA del 06 Dicembre 2016 e su www.figc.it
2. RICORSO DEL SIG. MONTAQUILA PIETRO AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER ANNI 2; - AMMENDA DI € 5.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE – ALL’EPOCA DEI FATTI SOCIO UNICO ED AMMINISTRATORE UNICO DELL’A.C. MONZA BRIANZA 1912 - PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S., DELL’ART. 10, COMMA 1 C.G.S., DELL’ART. 21, COMMI 2 E 3 N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 19, COMMA 1 DELLO STATUTO, SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE - NOTA N. 1620/965 PF14- 15/AM/MA DEL 4.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 22/TFN del 07.10.2016)
Il Tribunale Federale Nazionale (TFN), Sezione Disciplinare, con la decisione ora impugnata, ha accolto il deferimento della Procura Federale (nota n. 1620/965 pf14-15 AM/ma del 4.8.2016), a carico dei seguenti tesserati: ANTHONY JON DOMINGO ARMSTRONG EMERY (socio unico della Società AC Monza Brianza 1912 Spa dal 20.5.2013 al 27.11.2013, socio unico della Società Luckyseven Srl, Socio unico della Società AC Monza Brianza 1912 Spa dal 27.11.2013 al 11.12.2014, nonché Presidente del Consiglio di amministrazione con ampi poteri e deleghe gestionali della Società AC Monza Brianza 1912 Spa per tutto il periodo compreso tra il 20.5.2013 e l’11.12.2014); DENNIS PATRICK BINGHAM (socio unico e amministratore unico della Società AC Monza Brianza 1912 Spa dall’11.12.2014 al 20.1.2015); PIETRO MONTAQUILA (socio unico e amministratore unico della Società AC Monza Brianza 1912 Spa dal 20.1.2015 al 27.5.2015 – data Sentenza fallimento); PAOLO DI STANISLAO (Amministratore di fatto della Società AC Monza Brianza 1912 Spa dal 20.1.2015 al 27.5.2015 – data Sentenza fallimento). In particolare, il Sig. Montaquila, attuale reclamante, era deferito per rispondere delle seguenti violazioni: art. 1, comma 1 del CGS della F.I.G.C. (attuale art. 1 bis, comma 1), dell’art. 21, comma 2 e 3 delle NOIF, anche in relazione all’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C.; per aver contribuito, con la propria gestione della Società, al dissesto economico patrimoniale della Società; per non aver effettuato alcun intervento sul capitale sociale né alcuna operazione di risanamento aziendale, come appare dalle fattispecie descritte nella parte motiva che qui si intendono integralmente richiamate, in particolare alle lettere B6, B7, B8, C4, E3, F6, G3, G4, G5; art. 1 bis, comma 1, anche in relazione all’art. 10, comma 1, del CGS della F.I.G.C. per aver consentito al Sig. Paolo Di Stanislao, soggetto inibito, di operare nella Società con il ruolo di amministratore di fatto, come appare dalle fattispecie descritte nella parte motiva che qui si intendono integralmente richiamate, in particolare alle lettere D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7; Il reclamante contesta la decisione del Tribunale, sostenendo, in sintesi: Il TFN non ha compiuto alcun autonomo e distinto accertamento in ordine alla effettiva sussistenza di elementi di colpa specifica in ordine alla causazione o concausazione dello stato di dissesto della società Monza; In ogni caso, nel brevissimo periodo di gestione della società ascrivibile al reclamante, la situazione di decozione della compagine sociale era già totalmente compromessa e la condotta del deferito non solo non ha in alcun modo contribuito al dissesto societario, ma, al contrario, si è mossa proprio nella opposta direzione di ridurre e contenere i problemi economici della società; Non risponde al vero che il Sig. Di Stanislao si sarebbe ingerito nella gestione della società, al punto di diventarne amministratore (o coamministratore) di fatto: questi era mero consulente, con limitati compiti interni di ordine amministrativo; La sanzione irrogata è comunque eccessivamente elevata, tenendo conto di tute le circostanze del caso e, in particolare, della brevissima durata (meno di cinque mesi) della gestione societaria. Il reclamo è parzialmente fondato, con riferimento esclusivo alla determinazione della misura della sanzione applicata all’incolpato. Per il resto è destituito di fondamento. Anzitutto, il reclamante sostiene la propria totale estraneità alle vicende che hanno condotto al fallimento della società Monza Brianza Al riguardo, il reclamante, ribadendo le tesi esposte in primo grado, richiama la copiosa giurisprudenza della giustizia sportiva, in forza della quale il solo presupposto oggettivo costituito dalla titolarità di una carica sociale non è sufficiente per affermare la responsabilità del soggetto nella causazione del fallimento della società. Questa premessa interpretativa, peraltro, non è stata assolutamente messa in discussione dalla pronuncia impugnata e lo stesso atti deferimento adottato dalla Procura Federale contiene un ampio e analitico riferimento a tale indirizzo interpretativo, insieme alla indicazione puntuale dei numerosi elementi da cui è possibile evincere, in concreto, il contributo causale arrecato dal Montaquila al dissesto finanziario della compagine sportiva, pur riconoscendo le maggiori responsabilità di altri dirigenti coincolpati nello stesso procedimento. A sostegno del proprio assunto, il reclamante indica tre elementi: Lo stato di gravissima difficoltà finanziaria della società nel momento in cui aveva assunto la presidenza della compagine; Il periodo estremante breve (da gennaio ad aprile 2015) della durata della carica sociale; La consistente diminuzione del monte ingaggi dei calciatori, in seguito alla campagna trasferimenti del 2015. A quest’ultimo proposito, il reclamante cita il precedente disciplinare con cui il TFN ha prosciolto alcuni dirigenti del Parma, in considerazione della breve durata della loro carica (C.U. n. 17/TFN del 23 settembre 2016). La Corte non disconosce la rilevanza di tale precedente, il quale, però, deve essere ricondotto alla concreta peculiarità della vicenda. Nel caso di specie, invece, il ruolo assunto dal Montaquila non è stato marginale e il grado di responsabilità accertato può spiegare effetti, a tutto concedere, sulla sola misura della sanzione irrogata, come chiarito infra. Ai fini del riconoscimento della piena responsabilità dell’incolpato, anche sotto il profilo soggettivo della colpa specifica, è sufficiente richiamare, oltre all’analitica contestazione formulata dalla Procura – che ricostruisce i singoli passaggi della vicenda societaria, anche nella fase immediatamente precedente alla dichiarazione di fallimento, corrispondente alla Presidenza del Montaquila – la motivazione esposta da TFN. Il giudice di primo grado ricorda che il Montaquila è stato socio unico e amministratore unico della Società AC Monza Brianza 1912 Spa dal 20/01/2015 al 27/05/2015 (data della sentenza di fallimento). La consecutio temporale è pacifica per tabulas, oltre tutto non risulta contrastata dall'interessato che eccepisce la sola insussistenza della funzione gestionale svolta all'interno del sodalizio, poiché priva di valenza amministrativa trovandosi la Società in avanzato stato di decozione già al tempo del suo insediamento. Il Tribunale rileva, condivisibilmente, che “le ragioni esimenti spiegate dalla difesa e concernenti l'effettivo ruolo sostanziale svolto dal deferito, inteso come privo di potestà gestionale, non convergono con l'esame delle risultanze in atti, in quanto il Tribunale è pervenuto alla convinzione che la funzione svolta dal prevenuto converga verso il coinvolgimento. Invero non soltanto i documenti depositati dalla Procura Federale, ma anche le deposizioni rese dei testi, disegnano il deferito come consapevole del proprio ruolo gestionale e assoluto protagonista delle operazioni societarie con calciatori e terzi durante i quattro mesi di insediamento. Consegue che la implicazione appare evidente e come tale meritevole di sanzione che viene tuttavia temperata proprio in considerazione del ridotto periodo di effettiva gestione del sodalizio.” Non appare certamente idonea ad escludere la colpa del reclamante la circostanza che la campagna acquisti abbia determinato un certo abbassamento del “monte ingaggi” dei calciatori, considerando la complessiva situazione di indebitamento della società. È del resto significativo, tra i tanti, l’elemento indicato al punto F6 dell’atto di deferimento della Procura, in relazione alla ispezione del 24 aprile 2015, effettuata dagli ispettori della Co.Vi.So. C.: “la struttura amministrativa non era stata in grado di fornire le informazioni contabili necessarie ad un’adeguata verifica, in quanto la gestione della contabilità veniva effettuata da un soggetto terzo che, non essendo stato pagato, aveva interrotto il servizio.” Inoltre, lo stesso punto F6 aveva posto in luce il rilevante debito (non riscontrabile per mancato aggiornamento della contabilità) ammontava a 504.309,02 per stipendi e a 709.513,02 per somme dovute ad enti pubblici. L’ultimo stipendio erogato si riferiva alla mensilità di agosto 2014 e nessun versamento delle ritenute Irpef ed Enpals era stato effettuato dalle precedenti verifiche. Si deve aggiungere, poi, che, secondo la citata verifica, “non risultavano essere stati effettuati finanziamenti dai soci nel periodo successivo rispetto alla precedente verifica ispettiva”. I numerosi inadempimenti ascrivibili direttamente al Montaquila, del resto, conducevano all’applicazione di numerose sanzioni disciplinari (comunicati ufficiali 48/TFN del 14 aprile 2015; 52/TFN del 27 aprile 2015; 1/TFN del 2 luglio 2015; 5/TFN dell 8 luglio 2015. Anche queste violazioni evidenziano la condotta colpevole della gestione della società compiuta dal Sig. Montaquila e delineano il contributo causale al dissesto finanziario ed economico della società. Il reclamante, poi, contesta l’addebito di avere permesso al Sig. Paolo di Stanislao di esercitare la funzione di amministratore di fatto della società, nonostante questi stesse scontando la sanzione della inibizione. A suo dire, infatti: in linea di fatto, il Di Stanislao non ha mai svolto compiti di gestione amministrativa della società; in secondo luogo, le attività di carattere amministrativo interno sono comunque consentite anche ai soggetti inibiti, in virtù della previsione di cui all’art. 19, comma 8, del CGS. Nessuno degli argomenti prospettati dal reclamante può essere condiviso. Tutti gli elementi istruttori raccolti permettono di affermare che il Di Stanislao abbia svoto funzioni assai rilevanti e non meramente amministrative, presentandosi ai calciatori come vero presidente della società. Non si tratta, quindi, di mere attività marginali interne, consentite ai soggetti inibiti. Né può ritenersi apprezzabile la tesi difensiva esposta dal Sig. Montaquila, secondo cui il Di Stanislao si sarebbe limitato a svolgere le funzioni di “consulente” della società. La decisione di primo grado ha attentamente valutato la posizione del Sig. Paolo Di Stanislao, amministratore di fatto della Società AC Monza Brianza 1912 Spa dal 20/01/2015 al 27/05/2015 (data della sentenza di fallimento), pur prendendo atto dell’ambito temporale di svolgimento delle funzioni sostanzialmente dirigenziali. Secondo la pronuncia, “la consecutio temporale è evincibile per tabulas, risultando marginalmente contrastata in relazione alla effettiva funzione gestionale svolta dal prevenuto all'interno del sodalizio, poiché priva di valenza amministrativa e svolta in qualità di mero "consulente" del sodalizio e del suo amministratore Sig. Pietro Montaquila.” Il TFN, pertanto, ha ritenuto fondata la contestazione della Procura Federale, che prevede, in capo al deferito (con riguardo alla vicenda societaria del dissesto economico finanziario della società Monza), la violazione: dell'art. 1, comma 1 (attuale art. 1 bis, comma 1), ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 5 (attuale art. 1 bis, comma 5) del CGS della F.I.G.C., anche in relazione all’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C., per aver svolto il ruolo di “amministratore di fatto” dell’AC Monza Brianza 1912, coadiuvando il socio e amministratore unico Pietro Montaquila, avendo esercitato in modo continuativo le funzioni di amministrazione della Società, prendendo decisioni e compiendo atti di gestione, a nome e per conto della stessa, anche senza essere stato formalmente investito in tale ruolo da una deliberazione giuridicamente valida e senza essere mai stato inserito in alcun foglio di censimento depositato presso la Lega competente, come si evince dalla descrizione in deferimento alle lettere D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7; art. 1, comma 1 (attuale art. 1 bis, comma 1), ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 5, (attuale art. 1 bis, comma 5) del CGS della F.I.G.C., art. 21, commi 2 e 3 delle NOIF, anche in relazione anche in relazione all’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C.; per aver contribuito ad aggravare lo stato di decozione della Società, come si evince dalla descrizione in deferimento alle lettere D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, E3, F6. Per il Tribunale, “le ragioni esimenti spiegate dalla difesa e concernenti l'effettivo ruolo sostanziale svolto dal deferito, inteso come privo di potestà gestionale poiché mero "consulente societario", convergono parzialmente con le risultanze in atti, in quanto il Tribunale è pervenuto alla convinzione che la funzione svolta dal prevenuto esponga un suo coinvolgimento se pure in maniera marginale. Invero i documenti depositati dalla Procura Federale mostrano implicazioni gestionali riferibili al Sig. Di Stanislao, nonostante la difesa tenti di minimizzarne la figura apportando deposizioni che disegnerebbero il deferito come persona di riferimento del Sig. Montaquila, quest'ultimo vero e proprio artefice unico del periodo quadrimestrale ante-fallimento dell'AC Monza Brianza. Ma così non è, posto che l'attento esame istruttorio attesta che il Sig. Di Stanislao trattava direttamente con fornitori e terzi, se pure in maniera marginale e non continuativa, consapevole del proprio ruolo gestionale di compartecipe unitamente all'amministratore Sig. Montaquila delle operazioni societarie. Consegue che il predetto coinvolgimento appare meritevole di sanzione, che viene tuttavia ulteriormente temperata proprio in considerazione delle motivazioni che precedono in ordini di tempo e di ruolo”. La Corte non può che confermare l’esito interpretativo cui è pervenuto il TFN, aggiungendo che numerose dichiarazioni rese dai calciatori durante le indagini convergono nel senso della qualificazione del Di Stanislao come soggetto che nei rapporti esterni ed interni ascrivibili alla società si presentava come autentico “presidente del Monza”. In tal senso, sono univoche le dichiarazioni dell’allenatore Di Pea p. 120 del fascicolo di appello), secondo cui il Montaquila “non interveniva quasi mai nelle discussioni” – lasciando compito al Di Stanislao – e aveva un “ruolo sostanzialmente defilato”. Nella stessa direzione si pongono univocamente anche le dichiarazioni del calciatore Pessina Matteo (p. 125). È significativa anche la circostanziata dichiarazione del direttore tecnico Pasini Alfredo (p. 128), il quale ha sostenuto di identificare il ruolo del presidente “Senz’altro in Di Stanislao”. Ha poi aggiunto che “lui ci teneva a precisare che agiva come consulente. Addirittura sosteneva che lo chiamavano ‘presidente’ in quanto era il suo soprannome. Aggiungo che diverse volte affermò che sarebbe diventato presidente dal 1° luglio 2015, creando confusione in tutti noi dipendenti.” Emerge quindi il ruolo attivo di “affiancamento” del Di Stanislao, pienamente ingerito nell’attività di direzione della società accanto al Montaquila. e dei calciatori Più sfumata appare la deposizione di Farina Marinella, segretaria della società, secondo la quale “sulla carta il Presidente era Montaquila, quindi il mio interlocutore, ribadisco non poteva che essere lui”. Si può evincere che il ruolo del Presidente “formale” Montaquila fosse tale solo “sulla carta”, senza impedire una posizione sostanziale di vertice al Di Stanislao. Da ultimo, il reclamante sostiene che la sanzione irrogata sia del tutto sproporzionata, in rapporto agli addebiti contestati dalla Procura Federale e accertati nel giudizio di primo grado. In questa parte, l’impugnazione merita parziale accoglimento, poiché effettivamente, tenuto conto dei limiti edittali della sanzione e delle responsabilità accertate in capo ai precedenti amministratori della società, la misura della inibizione va correttamente rideterminata in anni uno e mesi sei, ferma restando l’ammenda di 5.000 euro. Conclusivamente, quindi, il reclamo deve essere parzialmente accolto, in relazione alla sola rideterminazione della misura sanzionatoria della inibizione. Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Montaquila Pietro riduce la sanzione dell’inibizione a mesi 18, conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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2. RICORSO DEL SIG. MONTAQUILA PIETRO AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE PER ANNI 2; – AMMENDA DI € 5.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE – ALL’EPOCA DEI FATTI SOCIO UNICO ED AMMINISTRATORE UNICO DELL’A.C. MONZA BRIANZA 1912 – PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S., DELL’ART. 10, COMMA 1 C.G.S., DELL’ART. 21, COMMI 2 E 3 N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 19, COMMA 1 DELLO STATUTO, SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE – NOTA N. 1620/965 PF14- 15/AM/MA DEL 4.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 22/TFN del 07.10.2016)"