FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 73/AA del 19/10/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: TRAINITO
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 73/AA del 19/10/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: TRAINITO
- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 705 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. CROCIFISSO MASSIMO DOMENICO TRAINITO avente ad oggetto la seguente condotta: CROCIFISSO MASSIMO DOMENICO TRAINITO, che dell’ASSOCIAZIONE SPORTIVA VARESE 1910 S.P.A. è stato, in ambito civilistico, vice presidente del Consiglio d’Amministrazione dall’8 giugno 2015 al 3 luglio 2015 e presidente del Consiglio d’Amministrazione dal 3 luglio 2015 alla data del fallimento, per le seguenti violazioni: - art. 1 bis, comma 5, del C.G.S. della F.I.G.C., in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F. e all’art. 19 dello STATUTO della F.I.G.C. per avere gestito la società, che già versava in una grave situazione economica e finanziaria, dopo le dimissioni del precedente presidente sig. Alì ZEAITER, senza adottare le soluzioni necessarie a evitare il fallimento della medesima; per aver contribuito, con il proprio comportamento omissivo, alla cattiva gestione economico-finanziaria della società, condividendo la cattiva gestione economica posta in essere dal socio di riferimento e dagli altri amministratori senza alcuna dissociazione, nonché per non aver adeguatamente vigilato sull’operato degli altri amministratori; per non aver predisposto il bilancio al 30 giugno 2015 dell’ASSOCIAZIONE SPORTIVA VARESE 1910 S.P.A. da far approvare all’assemblea dei soci nel termine prescritto dalla legge; per aver abbandonato la società al proprio destino, non avendo apportato i capitali necessari a risanarla finanziariamente; per avere in tal modo non consentito l’scrizione dell’ASSOCIAZIONE SPORTIVA VARESE 1910 S.P.A. al campionato di LEGA PRO nella stagione sportiva 2015/16 e, quindi, determinato il conseguente provvedimento di svincolo dei calciatori tesserati emesso dal Presidente Federale, la cessazione dell’attività sportiva e il fallimento del sodalizio; - art. 1 bis, comma 5, del C.G.S. della F.I.G.C., in relazione all’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per non aver provveduto alla comunicazione agli organi federali in ossequio alla normativa vigente della carica attivamente ricoperta nella società; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. CROCIFISSO MASSIMO DOMENICO TRAINITO; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 12 (dodici) di inibizione e di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) di ammenda per il Sig. CROCIFISSO MASSIMO DOMENICO TRAINITO; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.