FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 89/AA del 21/11/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: GALLIANI-PERCASSI-MARINO-CIPOLLINI-PASTORELLO-MENCUCCI-LEGROTTAGLIE-MILAN-LECCE-SAMPDORIA-ATALANTA-FIORENTINA

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 89/AA del 21/11/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: GALLIANI-PERCASSI-MARINO-CIPOLLINI-PASTORELLO-MENCUCCI-LEGROTTAGLIE-MILAN-LECCE-SAMPDORIA-ATALANTA-FIORENTINA - Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1266 pf 12-13 adottato nei confronti dei Sigg.ri ADRIANO GALLIANI, LUCA PERCASSI, UMBERTO MARINO, RENATO CIPOLLINI, FEDERICO PASTORELLO, SANDRO MENCUCCI, NICOLA LEGROTTAGLIE, delle società A.C. MILAN S.P.A., U.S. LECCE S.P.A., U.C. SAMPDORIA S.P.A., ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.P.A. e A.C.F. FIORENTINA S.P.A., avente ad oggetto la seguente condotta: ADRIANO GALLIANI, all’epoca di fatti Dirigente dotato di poteri di rappresentanza dell’A.C. Milan S.p.A.: - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt.16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/2010 al 31/03/2015 per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Sig. Alessandro Moggi, conferendo allo stesso formale mandato, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il Sig. Nicola Legrottaglie, in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la società Milan del 31.01.2011 così determinando una situazione di conflitto di interessi; - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti in contestazione) dell’art. 22, comma 4, del Regolamento Agenti in vigore dal 08/04/2010 al 31/03/2015 nonché dell’art. 93, comma, 1 delle N.O.I.F., per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente Sig. Alessandro Moggi al quale la società aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con il calciatore Nicola Legrottaglie del 31.01.2011; - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma e 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015 per essersi avvalso dell’opera professionale dell’Avv. Marco Sommella, che era stretto collaboratore dell’agente Alessandro Moggi e che prestava la propria attività in favore della A.C. Milan S.p.A. in virtù di formale mandato conferito, mentre l’agente Sig. Alessandro Moggi, peraltro all’epoca sospeso, assisteva di fatto, in assenza di formale mandato conferito, il Sig. Massimo Oddo nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la società Milan del 21.07.2010 con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra il Sommella e il Moggi era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente; - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dall’art. 10, comma 1, del C.G.S. e dall’art. 15 comma 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’01/02/2007 al 07/04/2010 per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Sig. Alessandro Moggi, nonostante la sospensione della licenza di tale agente all’epoca dei fatti, mentre il medesimo assisteva anche il Sig. Marek Jankulovski, nell’ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la società 2 Milan del 22.01.2009, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi (violazione continuata fino al 18.01.2011); LUCA PERCASSI all’epoca di fatti Amministratore delegato con poteri di rappresentanza dell’Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A.: - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 8, e 20 commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/10 al 31/03/2015 per essersi avvalso di fatto dell’opera professionale dell’agente Sig. Alessandro Moggi, in assenza di formale mandato conferito, mentre lo stesso assisteva, in forza di rituale mandato, il Sig. Guglielmo Stendardo nell’ambito della stipulazione del contratto di prestazione sportiva tra il citato calciatore e la Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. del 18.01.12, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/10 al 31/03/2015 per essersi avvalso di fatto dell’opera professionale dell’agente Sig. Alessandro Moggi, in assenza di formale mandato conferito, mentre lo stesso agente assisteva, in forza di rituale mandato, il Sig. Guglielmo Stendardo nell’ambito della stipulazione del contratto di prestazione sportiva tra il citato calciatore e la Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. del 11.08.2012 con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente sig. Leonardo Adrian Rodriguez, con incarico conferito con scrittura privata datata 19.8.2011, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il sig. Gustavo German Denis, in assenza di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. del 25.8.2011, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente sig. Leonardo Adrian Rodriguez, con incarico conferito con scrittura privata datata 15.6.2012, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il sig. Carlos Javier Matheu, in assenza di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. del 19.7.2012, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente sig. Leonardo Adrian Rodriguez, in assenza di formale mandato conferito, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il sig. Facundo Manuel Carlos Parra, anch’esso in assenza di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. del 19.7.2012, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; UMBERTO MARINO all’epoca dei fatti Direttore Organizzativo con poteri di rappresentanza della società della U.C. Sampdoria S.p.A.: - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 co.1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt.16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/205 per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Sig. Alessandro Moggi, conferendo allo stesso formale mandato, mentre costui assisteva di fatto anche il sig. Pasquale Foggia, in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la U.C. Sampdoria S.p.A. del 31.08.2011, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; - per la violazione dell’art. 1 bis co. 1 del vigente C.G.S. (art. 1 co.1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti in contestazione) dell’art. 22, comma 4, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/2010 al 31/03/2015 nonché dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F. per non essersi assicurato che il nominativo del Sig. Alessandro Moggi agente di calciatori al quale la società aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con il calciatore Sig. Pasquale Foggia in data 31.08.2011; RENATO CIPOLLINI all’epoca dei fatti Dirigente con poteri di rappresentanza della società U.S. Lecce S.p.A., per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) dell’art. 22, comma 4, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/205 nonché dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F. per non essersi assicurato che il nominativo del Sig. Alessandro Moggi agente di calciatori al quale la società dallo stesso rappresentata aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con il calciatore Massimo Oddo del 31.08.2011; FEDERICO PASTORELLO all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C.: - per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.) in relazione all’art. 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato senza formale mandato gli interessi del sig. Morgan De Sanctis nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la SSC Napoli S.p.A. del 3.8.2009, nonostante la prestazione di attività nell'ambito del medesimo accordo in favore della appena citata società in virtù di mandato conferito l’8.7.2009 e con validità fino al 31.8.2009; il sig. Federico Pastorello, poi, otteneva dalla società il pagamento delle proprie spettanze fino al 28.2.2013; - per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.) in relazione all’art. 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato senza formale mandato gli interessi del sig. Andrea Dossena nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la SSC Napoli S.p.A. del 7.1.2010, nonostante la prestazione di attività nell'ambito del medesimo accordo in favore della appena citata società, anche in tal caso senza conferimento di mandato; il sig. Federico Pastorello, poi, otteneva dalla società il pagamento delle proprie spettanze fino al 13.2.2013; SANDRO MENCUCCI all'epoca dei fatti amministratore delegato con poteri di rappresentanza della società A.C.F. Fiorentina S.p.A.: - per la violazione dell’art.1 bis, comma 1, del C.G.S. (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.), in relazione all’art. 10, comma 1, e all’art.15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente sig. Alessandro Moggi, in assenza di formale mandato conferito, mentre lo stesso assisteva anche il sig. Adrian Mutu, in virtù di formale mandato conferito con validità dal 25.9.2006 al 24.9.2008, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la A.C.F. Fiorentina S.p.A. del 7.7.2006, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; il sig. Alessandro Moggi, poi, otteneva dalla società il pagamento delle proprie spettanze fino al 14.4.2011; - per la violazione dell’art.1 bis, comma 1, del C.G.S. (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.), in relazione all’art. 10, comma 1, e all’art.15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente sig. Alessandro Moggi, in assenza di formale mandato conferito, mentre lo stesso assisteva anche il sig. Adrian Mutu, in virtù di formale mandato conferito con validità dal 25.9.2006 al 24.9.2008, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la A.C.F. Fiorentina S.p.A. del 10.1.2008, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; il sig. Alessandro Moggi, poi, otteneva dalla società il pagamento delle proprie spettanze fino al 14.4.2011; - per la violazione dell’art.1 bis, comma 1, del C.G.S. (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.), in relazione all’art. 10, comma 1, e all’art.15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente sig. Alessandro Moggi, in assenza di formale mandato conferito, mentre lo stesso assisteva anche il sig. Adrian Mutu, in virtù di formale mandato conferito con validità dal 25.9.2006 al 24.9.2008, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la A.C.F. Fiorentina S.p.A. del 6.8.2008, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; il sig. Alessandro Moggi, poi, otteneva dalla società il pagamento delle proprie spettanze fino al 14.4.2011; NICOLA LEGROTTAGLIE all’epoca dei fatti calciatore tesserato in successione per Juventus F.C. Club S.p.A., A.C. Milan S.p.A. e Catania Calcio S.p.A.: - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione all’art. 10, comma 1, e all’art. 15, commi 1, 2 e 10 del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 01/02/2007 al 07/04/2010 per essersi avvalso di fatto dell’opera professionale dell’agente Alessandro Moggi, senza conferire allo stesso formale mandato, mentre l’agente Vicenzo Leonardi che collaborava con il Sig. Moggi prestava la propria attività in favore della società Juventus F.C. Club S.p.A. in virtù di formale incarico conferito, nell’ambito delle trattative finalizzate alla stipulazione dei contratti di prestazione sportiva tra tale calciatore e la suddetta società del 06.11.2007 e del 06.10.2008, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto con l’agente Leonardi era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente (violazione continuata fino al 12/10/10 data pattuita per ultimo pagamento); - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione agli artt.16, commi 1 e 8, e 20, commi 2 e 9 del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015 per essersi avvalso di fatto dell’opera professionale dell’Agente Alessandro Moggi, senza conferire allo stesso formale mandato, mentre il medesimo assisteva anche la A.C. Milan S.p.A., in forza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e società del 31.01.2011 con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione agli artt.16, commi 1 e 8, e 20, commi 2 e 9 del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015 per essersi avvalso di fatto dell’opera professionale dell’agente Alessandro Moggi senza conferire allo stesso formale mandato mentre il medesimo assisteva anche la società Catania Calcio S.p.A., in forza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione dei contratti tra i citati calciatore e società del 26.08.2011 e 07.05.2013, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; A.C. MILAN S.P.A., a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al Sig. Adriano Galliani; U.S. LECCE S.P.A., a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al Sig. Renato Cipollini; U.C. SAMPDORIA S.P.A., a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al Sig. Umberto Marino; ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.P.A. a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al Sig. Luca Percassi; A.C.F. FIORENTINA S.P.A. a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati ai Sigg.ri Mario Cicognini e Sandro Mencucci;  vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg.ri ADRIANO GALLIANI, UMBERTO MARINO, RENATO CIPOLLINI, FEDERICO PASTORELLO, SANDRO MENCUCCI, NICOLA LEGROTTAGLIE, LEANDRO CANTAMESSA, procuratore speciale per conto della società A.C. MILAN S.P.A., ENRICO CARMINE TUNDO, in qualità di legale rappresentante per conto della società U.S. LECCE S.P.A., MASSIMO IENCA, in qualità di Segretario Generale e legale rappresentante per conto della società U.C. SAMPDORIA S.P.A., LUCA PERCASSI in proprio e per conto della società ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.P.A., in qualità di legale rappresentante e ANDREA ROGG, in qualità di Direttore della società per conto della A.C.F. FIORENTINA S.P.A.;  vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;  vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;  rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 20.000,00 di ammenda per il Sig. ADRIANO GALLIANI, di € 22.000,00 di ammenda per il Sig. LUCA PERCASSI, di € 14.000,00 di ammenda per il Sig. UMBERTO MARINO, di 30 giorni di inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. h) del C.G.S., per il Sig. RENATO CIPOLLINI, di 30 giorni di inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. h) del C.G.S., e di € 5.000,00 di ammenda per il Sig. FEDERICO PASTORELLO, di € 16.000,00 di ammenda per il Sig. SANDRO MENCUCCI, di € 8.000,00 di ammenda per il Sig. NICOLA LEGROTTAGLIE, di € 10.000,00 di ammenda per la società A.C. MILAN S.P.A., di € 2.000,00 di ammenda per la società U.S. LECCE S.P.A., di € 6.000,00 di ammenda per la società U.C. SAMPDORIA S.P.A., di € 9.000,00 di ammenda per la società ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.P.A. e di € 8.000,00 di ammenda per la società A.C.F. FIORENTINA S.P.A.; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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