CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 51 del 20/10/2016 – APD Leonfortese/Federazione Italiana Giuoco Calcio/ASD US Agropoli
CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 51 del 20/10/2016 – APD Leonfortese/Federazione Italiana Giuoco Calcio/ASD US Agropoli
IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE composta da Franco Frattini – Presidente Mario Sanino Attilio Zimatore Massimo Zaccheo - Relatore Dante D’Alessio - Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 14/2016, presentato, in data 4 maggio 2016, dalla società A.P.D. Leonfortese, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Antonio Buono, rappresentata e difesa dall’avv. Mattia Grassani, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. Carlo Tavecchio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, nonché nei confronti della società S.S.D. Città di Scordia, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitasi in giudizio, e della società A.S.D. U.S. Agropoli, intervenuta in giudizio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Gaetano Aita; per l’impugnazione del Comunicato Ufficiale n. 108/CFA del 18 aprile 2016, adottato dalla Corte Federale d’Appello Nazionale della F.I.G.C. – IV Sezione, che, in accoglimento del ricorso per revocazione proposto dalla società S.S.D. Città di Scordia, ha annullato la decisione della Corte Sportiva d’Appello FIGC, di cui al C.U. n. 083/CSA, la quale ultima, in riferimento alla gara Leonfortese-Città di Scordia del 6 settembre 2015, aveva ripristinato il risultato maturato sul campo in favore della Leonfortese, annullando la decisione del giudice sportivo di primo grado; viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; uditi, nell’udienza del 24 maggio 2016, gli avvocati: Mattia Grassani, nell’interesse della ricorrente, società A.P.D. Leonfortese; Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, nell’interesse della F.I.G.C.; Gaetano Aita, nell’interesse della intervenuta società A.P.D. U.S. Agropoli; udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Massimo Zaccheo. Ritenuto in fatto • In data 6 settembre 2015 si disputava la gara Leonfortese – Scordia, finita con il punteggio di 2 a 1. La società S.S.D. Città di Scordia, in data 7 settembre 2015, inoltrava al Giudice Sportivo, c/o Dipartimento Interregionale Serie D L.N.D. della F.I.G.C., reclamo per la partecipazione del calciatore Speciale nelle fila della Leonfortese che, secondo la ricorrente, non aveva ancora scontato la squalifica che gli era stata comminata nella precedente stagione sportiva, quando egli militava nelle fila della società Castelbuonese. Il Giudice Sportivo accoglieva il reclamo della Società Scordia e, con il C.U. n. 29 del 23 settembre 2015, infliggeva alla Leonfortese la sanzione della perdita della gara, con il punteggio di 0-3. • La Leonfortese impugnava tale provvedimento del Giudice Sportivo dinanzi alla Corte Sportiva d’Appello sul presupposto del mancato ricevimento, da parte della medesima società, del reclamo presentato al Giudice Sportivo. • La Corte Sportiva d’Appello, con C.U. n. 83/CSA del 26 febbraio 2016, accoglieva il ricorso e, per l’effetto, annullava la decisione del Giudice Sportivo, ripristinando il risultato conseguito sul campo. • La Società Scordia impugnava la predetta decisione per revocazione e la Corte Federale d’Appello, con motivazioni pubblicate sul c.u. 108/CFA del 18 aprile 2016, accoglieva tale impugnativa, annullando la decisione di secondo grado e rimettendo gli atti al primo Giudice per l’esame del merito. In data 4 maggio 2016 la società Leonfortese proponeva ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, formulando le seguenti conclusioni: “annullare senza rinvio la decisione impugnata, segnatamente il Comunicato Ufficiale n. 108/CFA del 18 aprile 2016, adottato dalla Corte Federale d’Appello Nazionale della F.I.G.C. – IV Sezione, contenente le motivazioni della decisione assunta su Comunicato Ufficiale n. 104/CFA del 14 aprile 2016, e, per l’effetto, dichiarare inammissibile il giudizio di revocazione, con conseguente ripristino del risultato della gara di 2 a 1 per la Leonfortese”. • In data 9 maggio 2016 si è costituita con memoria la F.I.G.C., rassegnando le seguenti conclusioni: “si chiede che il ricorso avversario venga dichiarato inammissibile e, comunque, respinto in quanto infondato”. • Successivamente, in data 13 maggio 2016, la società ASD Agropoli presentava atto di intervento davanti al Collegio di Garanzia dello Sport, rassegnando le seguenti conclusioni: “riconosciuta la legittimità del presente atto di intervento, in accoglimento dei motivi sopra esposti, respinta ogni istanza contraria, voglia accogliere le seguenti conclusioni: - dichiarare l’inammissibilità ovvero l’improcedibilità del ricorso introduttivo; - Rigettare il ricorso perché infondato”. • In data 18 maggio 2016 la Leonfortese depositava una ulteriore memoria difensiva, ribadendo le conclusioni già rassegnate con il ricorso presentato in data 4 maggio 2016 e chiedendo, altresì, al Collegio “di dichiarare l’inammissibilità dell’atto di intervento dell’A.S.D. U.S. Agropoli e la conseguente esclusione della stessa dal presente giudizio”. Considerato in diritto 1. In primo luogo, da un punto di vista logico, occorre esaminare l’eccezione di inammissibilità dell’atto di intervento dell’A.S.D. U.S. Agropoli, formulata dall’A.P.D. Leonfortese, secondo cui quell’atto sarebbe inammissibile perché l’interveniente, che non è parte del giudizio di revocazione, non potrebbe intervenire successivamente, non essendo previsto dalla normativa sportiva l’intervento di chi sia risultato estraneo agli atti del giudizio di revocazione. Come è noto, per dottrina e giurisprudenza prevalente, lo strumento dell’impugnazione per revocazione ha natura rescindente, con una successiva fase rescissoria, di riapertura del giudizio, che segue all’annullamento della decisione; secondo altra dottrina, la natura dell’impugnazione per revocazione avrebbe, invece, natura sostitutiva. E’ certo comunque che, ove la revocazione sia stata ritenuta ammissibile per sussistenza del vizio dedotto, sarà necessario dare alla controversia una direzione diversa rispetto alla precedente motivazione, sia ove si confermi la vecchia sentenza sia ove quella venga riformata: in entrambi i casi, infatti, la precedente va comunque sostituita. L’annullamento della decisione assunta per revocazione impone, dunque, di imprimere alla controversia una direzione diversa. Ebbene, l’interesse dell’Agropoli è legato non già al procedimento di revocazione, di cui pacificamente non era parte, ma agli effetti da questo prodotti: in altre parole, annullata la decisione per revocazione, il Collegio è tenuto ad accertare se sia rilevante l’interesse dell’Agropoli alla luce degli effetti della pronuncia di revocazione. E tale interesse è certamente sussistente, trattandosi pacificamente di un interesse sopravvenuto. In una valutazione oggettiva, infatti, l’interesse, a seguito del giudizio di revocazione, non è più proprio della Società Scordia, ma dell’Agropoli, che avrebbe titolo a farlo valere nel giudizio rescissorio davanti al giudice competente. Di qui, la rilevanza dell’intervento dell’Agropoli in questo grado di giudizio e la susseguente ammissibilità del medesimo. 2. Passando al merito, il ricorso proposto dalla Leonfortese deve essere dichiarato inammissibile. Come si è già sottolineato, infatti, il giudizio di revocazione si compone di una fase rescindente e di una fase rescissoria: ne deriva che, correttamente, la Corte d’Appello Federale ha, con decisione pubblicata con C.U. del 18 maggio 2016, rimesso gli atti al primo giudice per l’esame del merito. Ne segue che la Leonfortese, a seguito dell’annullamento della decisione, avrebbe potuto far valere le proprie ragioni davanti al giudice competente. Invece, quest’ultima ha impugnato la decisione di revocazione sottovalutando che: 1) il giudizio di revocazione si compone di due momenti, di cui quello rescissorio può condurre a risultati sostanzialmente identici a quelli propri della precedente decisione, ovvero diametralmente opposti; 2) a norma del quinto comma dell’art. 39 del Codice della Giustizia Sportiva, non può essere impugnata per revocazione la decisione resa in esito al giudizio di revocazione. Ciò significa che la fase rescindente del giudizio di revocazione non è oggetto di impugnativa e non rappresenta nemmeno una decisione inappellabile, considerato che a quella fase segue la fase rescissoria, con un nuovo giudizio di merito. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, per questo specifico profilo, assorbente rispetto a tutti gli altri profili di inammissibilità. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite Dichiara inammissibile il ricorso. Dichiara ammissibile l’intervento della Società ASD US Agropoli. Le spese seguono la soccombenza, liquidate, nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC. Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 24 maggio 2016.
Il Presidente F.to Franco Frattini
Il Relatore F.to Massimo Zaccheo
Depositato in Roma in data 20 ottobre 2016
Il Segretario F.to Alvio La Face