CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 55 del 03/11/2016 – Vincenzo Truppa/Federazione Italiana Sport Equestri
CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 55 del 03/11/2016 – Vincenzo Truppa/Federazione Italiana Sport Equestri
IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT QUARTA SEZIONE composta da Dante D’Alessio - Presidente Giovanni Iannini - Relatore Laura Santoro Alfredo Storto Cristina Mazzamauro – Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 44/2016, presentato in data 4 agosto 2016, dal sig. Vincenzo Truppa, rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro Tedesco e Vincenzo Giardino, contro la Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Achille Reali, per l’annullamento della decisione emessa dalla Corte d’appello Federale presso la Federazione Italiana Sport Equestri, depositata in data 28 luglio 2016, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale Federale, che ha condannato l’odierno ricorrente alla sanzione della sospensione da ogni carica e incarico federale e sociale per mesi quattro ed all’ammenda di € 10.000,00; viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; uditi, nell’udienza del 4 ottobre 2016, gli avvocati Gennaro Tedesco e Vincenzo Giardino per il ricorrente, sig. Vincenzo Truppa; l’avv. Achille Reali, per la F.I.S.E. e il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Giontella, all’uopo delegato dal Procuratore Generale dello Sport, ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva; udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, Cons. Giovanni Iannini. Ritenuto in fatto 1. - In data 1 febbraio 2012 è stato sottoscritto un accordo tra la Federazione Italiana Sport Equestri, da una parte, e l’Associazione sportiva dilettantistica Centro Equestre Monferrato (C.E.M.) e il dr. Vincenzo Truppa, dall’altra, che prevedeva la realizzazione, presso il Centro, di una scuderia di interesse federale, volta a favorire binomi per la prima squadra con una programmazione tecnico-sportiva indirizzata alla partecipazione ai Campionati Europei, ai Campionati Mondiali e alle Olimpiadi di Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016, oltre che l’impegno del Team Manager del C.E.M., dr. Vincenzo Truppa, a predisporre un programma organizzativo e tecnico per i binomi Valentina Truppa/Eremo del Castegno e Valentina Truppa/Chablis. L’accordo prevedeva, altresì, l’obbligo del Team Manager di presentare annualmente una relazione sull’attività svolta dalla scuderia, con particolare riferimento ai binomi indicati, e l’impegno del C.E.M. di tenere a disposizione dell’amazzone federale Valentina Truppa i cavalli Eremo del Castegno e Chablis per l’attuazione del programma organizzativo e tecnico previsto dall’accordo e, comunque, fino ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro del 2016. A fronte di tali impegni, la Federazione si è obbligata a versare al C.E.M. un contributo annuo di € 70.000,00. Alla fine dell’anno 2015 è giunta alla F.I.S.E. voce dell’intenzione di Vincenzo Truppa di cedere il cavallo Eremo del Castegno a tale Jorge Ferreira Rocha, cavaliere brasiliano. È seguito uno scambio epistolare tra il Truppa e la F.I.S.E. La Federazione ha ricordato al Truppa che, sulla base dell’accordo dell’1 febbraio 2012, è stato assunto l’impegno di mantenere a disposizione di Valentina Truppa i cavalli Eremo del Castegno e Chablis fino ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro. Il sig. Truppa ha evidenziato che il cavallo Eremo del Castegno ha mostrato segni di cedimento e confermato, con nota del 14 dicembre 2015, l’esistenza “...di un concreto interessamento da parte di un ricco signore 70 enne Brasiliano che vorrebbe coronare il sogno della sua vita partecipando alle Olimpiadi (Brasile partecipa di diritto) eppertanto sarebbe disposto a rilevare il cavallo nonostante i suoi problemi...”. Nel febbraio 2016 è giunta notizia dell’avvenuta vendita del cavallo. Il Segretario Generale della Federazione ha comunicato i fatti alla Procura Federale, che, con atto di incolpazione del 5 maggio 2016, ha deferito il Truppa al Tribunale Federale, per violazione dell’art. 1, comma 1, del Regolamento di Giustizia F.I.S.E. La Federazione, inoltre, con atto di citazione dell’1 marzo 2016, ha convenuto il Truppa e il Centro Equestre del Monferrato innanzi al Tribunale di Roma, al quale ha chiesto di “...dichiarare l’avvenuta risoluzione del contratto sottoscritto tra le parti in data 1 febbraio 2012 per grave inadempimento contrattuale dell’ASD Centro Equestre Monferrato, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Dr. Vincenzo Truppa, in virtù di tutto quanto descritto in narrativa e, di conseguenza, condannare in solido l’ASD Centro Equestre Monferrato, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Dr. Vincenzo Truppa, ed il Dr. Vincenzo Truppa, in proprio, alla restituzione nei confronti della Federazione Italiana Sport Equestri di quanto già corrisposto sin d’ora in virtù di detto accordo (euro 280.000,00.) oltre interessi dalla data di pagamento dei relativi ratei nonché al risarcimento dei danni causati dall’ASD Centro Equestre Monferrato in capo alla Federazione Italiana Sport Equestri...”. All’udienza del 7 giugno 2016, fissata dal Tribunale Federale, è stata esaminata l’istanza, presentata ai sensi dell’art. 46 del Regolamento di Giustizia, con cui l’incolpato e la Procura Federale hanno chiesto l’applicazione nei confronti del Truppa della sanzione della sospensione per 40 giorni e l’ammenda di euro 10.000,00. La sanzione proposta, però, non è stata ritenuta congrua dal Tribunale Federale. Nella successiva udienza del 23 giugno 2016 il Tribunale Federale, ritenuta non congrua una nuova richiesta delle parti di applicazione della sospensione per 60 giorni e dell’ammenda di euro 10.000,00, ha trattenuto il procedimento per la decisione e, con decisione del 27 giugno 2016, ha condannato il dr. Truppa alla sospensione per quattro mesi da ogni incarico e carica federale e sociale e al pagamento dell’ammenda di euro 10.000,00. Il dr. Truppa ha impugnato la decisione innanzi alla Corte d’Appello Federale, deducendo la nullità della sentenza per violazione dell’obbligo di astensione da parte del Collegio, oltre che per la mancata sospensione del procedimento in attesa della definizione del giudizio civile promosso dalla F.I.S.E. innanzi al Tribunale di Roma. Ha dedotto, altresì, la nullità della sentenza con riferimento all’art. 115 c.p.c. e all’art. 1, comma 1, del Regolamento di Giustizia - erroneità della sentenza con riferimento alla sanzione comminata dal Tribunale. Il Truppa ha, infine, rilevato l’erroneità della decisione impugnata riguardo alla sanzione applicata. La decisione del Tribunale Federale è stata oggetto di reclamo anche da parte della F.I.S.E., che ha dedotto la violazione dell’art. 58 del Regolamento di Giustizia, in quanto, anziché prevedersi la decorrenza immediata della sanzione applicata, è stata fissata la decorrenza dal 1° settembre 2016. La Corte d’Appello Federale, con decisione depositata il 28 luglio 2016, ha rigettato il reclamo presentato da Vincenzo Truppa e accolto, invece, il reclamo della F.I.S.E. 2.- Il sig. Vincenzo Truppa ha proposto ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport avverso la decisione della Corte d’Appello Federale della F.I.S.E. Egli ha richiamato la vicenda che ha condotto all’applicazione della sanzione disciplinare, specificando che, perlomeno fino al 31 dicembre 2015, gli impegni assunti sono stati mantenuti, in quanto l’amazzone Valentina Truppa ha partecipato, con Eremo del Castegno, alle Olimpiadi di Londra del 2012 e ha ottenuto la qualificazione per quelle di Rio de Janeiro del 2016. Fatta questa premessa, il Truppa ha osservato che, nell’ottobre 2014, il cavallo Eremo del Castegno ha iniziato a mostrare segni di cedimento, che ne hanno messo in dubbio l’affidabilità agonistica e che nei mesi successivi si sono verificati ritiri dalle competizioni e si è evidenziata, in più occasioni, la necessità di periodi di riposo forzato. Ha rilevato, inoltre, che, a seguito di un buon piazzamento ottenuto dal binomio Valentina Truppa/Eremo del Castegno al concorso CDI-W tenutosi a Salisburgo, l’amazzone aveva notato nel cavallo segni di sofferenza e che, presso la clinica veterinaria specialistica di Villanova d’Asti, il cavallo è stato sottoposto ad esame da parte di quattro veterinari, oltre al titolare della clinica, che, concordemente, si sono espressi in senso negativo in ordine alla possibilità che Eremo del Castegno potesse proseguire l’attività sportiva ad alti livelli. Da qui la decisione, maturata dal Team Manager del C.E.M. in accordo con l’amazzone, di non utilizzare Eremo del Castegno alle Olimpiadi di Rio. Il Truppa ha lamentato che la Federazione, anche se avvertita riguardo alle condizioni del cavallo, non ha dato seguito agli inviti di far visitare l’animale da un proprio veterinario, mettendo in discussione gli esiti degli accertamenti veterinari effettuati, e ha intimato all’odierno ricorrente e al C.E.M. di tenere a disposizione il cavallo Eremo del Castegno. 3.- A fondamento del ricorso il Truppa ha dedotto la violazione dell’art. 29 del Regolamento di Giustizia, rilevando che il Tribunale, nel ritenere non congrua la sanzione indicata negli accordi, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, raggiunti dal dr. Truppa con la Procura Federale e con la Procura Generale dello Sport, ha fatto riferimento all’inapplicabilità al caso di specie di alcuna circostanza attenuante, fra cui quella prevista dall’art. 9, lett. b), del Regolamento di Giustizia. Ciò implicherebbe la chiara indicazione della necessità di definire in via transattiva il giudizio civile instaurato dalla F.I.S.E. e la violazione dei principi fissati dalla giurisprudenza in materia di patteggiamento in sede penale, che non può essere subordinato all’adempimento delle obbligazioni civili. L’indicazione fornita alle parti avrebbe posto il Collegio in una situazione per la quale l’art. 29, lett. f), del Regolamento prevede l’obbligo di astensione e la possibilità per le parti di presentare istanza di ricusazione. Il Tribunale Federale non avrebbe dato modo all’odierno ricorrente di presentare istanza di ricusazione, giacché, anziché sospendere il giudizio, onde consentire la presentazione dell’istanza di ricusazione, ha proceduto senz’altro al deposito della sentenza di primo grado. Sarebbe, pertanto, erronea la decisione della Corte d’Appello Federale, che non ha scorto in ciò alcuna violazione del diritto di difesa, avendo affermato la possibilità di presentare anche successivamente l’istanza di ricusazione. Il ricorrente ha, altresì, dedotto la violazione dell’art. 1, comma 1, del Regolamento di Giustizia e omessa motivazione riguardo a un punto decisivo della controversia. Erroneamente la Corte d’Appello Federale avrebbe ravvisato la violazione dei doveri di correttezza, lealtà e probità nell’asserito inadempimento contrattuale, senza alcuna verifica in ordine agli effettivi obblighi previsti dal contratto. In particolare, non si sarebbe tenuto conto del fatto che il punto 5) dell’accordo dell’1 febbraio 2012 prevedeva l’obbligo di tenere a disposizione dell’amazzone Valentina Truppa il cavallo Eremo del Castegno e non il divieto di cederlo a terzi e che la violazione di un obbligo contrattuale ovvero una diversa interpretazione di una clausola non può integrare la violazione dei doveri di correttezza, lealtà e probità. L’impegno di mantenere a disposizione Eremo del Castegno fino alle Olimpiadi di Rio de Janeiro avrebbe avuto quale presupposto le perfette condizioni fisiche del cavallo, escluse dal giudizio di cinque veterinari. Con il terzo motivo, il dr. Truppa ha rilevato che la Corte Federale, nel ritenere corretta la decisione del Tribunale di non effettuare accertamenti riguardo alle condizioni fisiche del cavallo, ha escluso il rilievo della circostanza delle non perfette condizioni di Eremo del Castegno, non tenendo conto delle diverse allegazioni della Procura. Ciò implicherebbe la violazione dell’art. 115 c.p.c. per il quale il giudice è tenuto a decidere sulla base delle allegazioni delle parti. La non ammissione dei richiesti accertamenti avrebbe impedito al reclamante di dimostrare che la decisione di non impegnare il cavallo alle Olimpiadi di Rio è maturata a seguito delle perplessità di Valentina Truppa e, quindi, della persona a disposizione della quale avrebbe dovuto essere mantenuto Eremo del Castegno. Il ricorrente ha concluso chiedendo che la decisione impugnata sia riformata, con ogni provvedimento conseguente. 3.- Si è costituita la Federazione Italiana Sport Equestri, che ha dedotto l’infondatezza dei motivi dedotti dal ricorrente e ha chiesto che il ricorso sia rigettato, con conferma della decisione della Corte d’Appello Federale. 4.- All’udienza del 4 ottobre 2016 sono comparsi i difensori della parte ricorrente, sig. Vincenzo Truppa, avvocati Gennaro Tedesco e Vincenzo Giardino, il difensore della resistente F.I.S.E., avv. Achille Reali, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Giontella, all’uopo delegato dal Procuratore Generale dello Sport, ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva. Il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha assegnato la causa in decisione. Considerato in diritto 5.- Come premesso nell’esposizione in fatto, il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, ha dedotto la nullità della sentenza, rilevando la violazione, da parte dei componenti del Tribunale Federale, dell’obbligo di astensione, secondo il disposto dell’art. 29, lett. f), del Regolamento di Giustizia della Federazione, per il quale ciascun componente degli Organi di Giustizia può essere ricusato e ha, quindi, l’obbligo di astenersi, “se nell’esercizio delle funzioni e prima che sia stata pronunciata la sentenza, egli ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto dell’imputazione”. La manifestazione del convincimento, secondo la prospettazione del ricorrente, sarebbe consistita nell’indicazione della necessità di definire in via transattiva il giudizio civile proposto dalla F.I.S.E. per la risoluzione dell’accordo dell’1 febbraio 2012 e il risarcimento dei danni, implicita nel richiamo all’insussistenza dell’attenuante prevista dall’art. 9, lett. b), del Regolamento di Giustizia (“avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno o essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere ed attenuare le conseguenze dannose o pericolose della propria o dell’altrui azione”). Il ricorrente lamenta l’erroneità della decisione del Giudice d’appello, che non avrebbe ravvisato alcuna violazione del diritto di difesa nella mancata sospensione del giudizio di primo grado, al fine della presentazione dell’istanza di ricusazione. Osserva il Collegio che è pienamente condivisibile la decisione della Corte d’Appello Federale nella parte in cui ha rilevato l’insussistenza della violazione del diritto di difesa nella mancata sospensione del giudizio, al fine della presentazione dell’istanza di ricusazione. Non è stato, infatti, osservato il termine perentorio fissato dal sesto comma dell’art. 29 del Regolamento di Giustizia, che stabilisce che, laddove la causa di ricusazione sia insorta o divenuta nota dopo la scadenza del termine di cinque giorni decorrente dalla conoscenza dell’Organo giudicante, l’istanza può essere presentata fino al giorno prima di quello fissato per la decisione. Tale istanza, infatti, ben avrebbe potuto essere presentata già a seguito della pronuncia del 7 giugno 2016, in cui il Tribunale aveva ritenuto la non congruità dell’accordo anche in considerazione dell’inapplicabilità dell’attenuante. Sarebbe stato, pertanto, onere del ricorrente proporre istanza di revocazione, ai sensi del quarto comma dell’art. 29 del Regolamento di Giustizia della Federazione, nel termine sopra indicato. La giurisprudenza ha affermato il principio per il quale, in difetto di ricusazione, la violazione dell’obbligo di astenersi da parte del giudice non è deducibile in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza (tra le altre, Cass. civ., sez. III, 7 luglio 2016, n. 13935). Ne consegue che, in applicazione di tale principio, che ben può trovare applicazione in questa sede, in virtù del rinvio ai principi e alle norme generali del processo civile, di cui all’art. 2, sesto comma, del Codice di Giustizia Sportiva, il motivo deve essere dichiarato inammissibile. In ogni caso, il motivo di ricusazione è infondato. Il Tribunale Federale ha richiamato la previsione dell’art. 9, lett. b), del Regolamento di Giustizia ai fini della decisione relativa all’efficacia degli accordi, ai sensi dell’art. 46 dello stesso Regolamento. Ciò, come evidenziato dal Procuratore Nazionale dello Sport in sede di discussione orale, esclude in radice la sussistenza della causa di astensione obbligatoria, atteso che, a norma dell’art. 9, lett. b), la manifestazione del convincimento deve essere avvenuta in maniera indebita. Non può essere considerata indebita la manifestazione di un convincimento effettuata ai fini della decisione di una questione sottoposta al collegio giudicante. D’altra parte, in quanto affermato dal Tribunale Federale, non può ravvisarsi alcun riferimento all’esigenza di transigere la controversia instaurata in sede civile, essendo evidente che il richiamo all’insussistenza dell’attenuante è stato effettuato al fine di compiere la valutazione in ordine alla congruità della sanzione. 6.- Il secondo motivo del ricorso tende a far valere il difetto di motivazione della decisione impugnata riguardo a un punto decisivo della controversia, attinente all’esistenza della violazione dei doveri di correttezza, lealtà e probità, ravvisato dalla Corte d’Appello in un asserito inadempimento contrattuale, in difetto di verifica riguardo agli effettivi obblighi derivanti dal contratto. Ha affermato il ricorrente che il punto 5) dell’accordo dell’1 febbraio 2012 ha previsto l’obbligo di tenere a disposizione dell’amazzone Valentina Truppa il cavallo Eremo del Castegno fino alle Olimpiadi di Rio de Janeiro, ma non il divieto di cederlo a terzi. La violazione di un obbligo contrattuale e una diversa interpretazione di una clausola non potrebbe integrare la violazione dei doveri di correttezza, lealtà e probità. L’obbligo contemplato nel contratto, del resto, avrebbe avuto quale presupposto le perfette condizioni fisiche del cavallo. Il motivo è infondato. La sentenza della Corte d’Appello Federale, nel pronunciarsi riguardo alla violazione dei doveri di correttezza, lealtà e probità, ha affermato che: “Dalla copiosa documentazione allegata al deferimento e prodotta dalla stessa parte in giudizio, emerge in maniera chiara ed inequivocabile che la decisione di cedere a terzi il cavallo EREMO DEL CASTEGNO è stata unilateralmente assunta dal Sig. Truppa malgrado i diversi inviti del Segretario Generale di desistere dall’intento perché in violazione dell’accordo stipulato con la federazione in data 1 febbraio 2012”. La Corte Federale ha aggiunto che “Le diverse e del tutto personali interpretazioni che il Sig. Truppa ha inteso fare del divieto contenuto nell’art. 5 del predetto contratto, che a suo dire avrebbe dovuto essere rispettato solo se il cavallo si fosse trovato in buone condizioni fisiche, appaiono del tutto ininfluenti essendo viceversa disciplinarmente rilevante l’aver violato l’obbligo di cui al citato art. 5 dell’accordo ed aver volutamente disatteso una precisa disposizione federale, ossia quella di tenere il cavallo EREMO DEL CASTEGNO nella disponibilità dell’amazzone Valentina Truppa fino alle olimpiadi 2016. La difesa del reclamante ha tentato di giustificare la condotta del proprio assistito richiamando il principio del “benessere animale”, citando addirittura l’art. 1 comma 2 del Regolamento di Giustizia che sanziona ogni comportamento, anche omissivo, compiuto a danno del cavallo e che possa causare al cavallo dolore o anche solo disagio. Ma di fatto nessuno ha mai dichiarato che il cavallo avrebbe dovuto partecipare a prescindere dalle condizioni fisiche; la Federazione ha semplicemente ricordato al Sig. Truppa che, come da accordi, il cavallo EREMO DEL CASTEGNO, sarebbe dovuto rimanere nella disponibilità dell’amazzone Valentina Truppa fino ai giochi olimpici di Rio de Janeiro; il Sig. Truppa ha disatteso le disposizioni federali ed ha ceduto a terzi il cavallo, rendendolo di fatto indisponibile. Il Sig. Truppa ha posto in essere una condotta gravemente contraria ai principi di lealtà, correttezza ed onore sportivo, ha disatteso una precisa indicazione federale ed ha leso la credibilità e l’immagine della FISE”. Osserva il Collegio che in questa sede di legittimità non può essere posta in discussione la questione se i comportamenti tenuti dal tesserato importino la violazione dei doveri di cui si discute, trattandosi di apprezzamento di merito, riservato agli Organi della Giustizia Federale. Possono essere, invece, valutate la completezza e la sufficienza della motivazione addotta a sostegno del convincimento relativo alla sussistenza della dedotta violazione dei doveri di correttezza, lealtà e probità. La decisione impugnata si sottrae alle censure dedotte dal ricorrente, giacché, come risulta da quanto sopra riportato, la Corte ha effettuato una compiuta ricostruzione degli aspetti in base ai quali ha ritenuto sussistente l’indicata violazione. La Corte, infatti, ha ritenuto di individuare il fondamento della responsabilità disciplinare nell’aver volutamente disatteso una precisa disposizione federale e nella violazione dell’obbligo di cui al menzionato art. 5 dell’accordo, consistente, non già nell’obbligo di partecipazione alle competizioni a prescindere dalle condizioni fisiche, ma nell’impegno a tenere a disposizione dell’amazzone Valentina Truppa Eremo del Castegno fino alle Olimpiadi di Rio de Janeiro. Nel far ciò ha puntualmente esaminato gli elementi addotti dalla difesa del Truppa, incentrati sostanzialmente sulle imperfette condizioni fisiche del cavallo, ritenendoli infondati e privi di rilevanza, in presenza della violazione dell’accordo e delle disposizioni impartite dall’organo federale. A tale proposito è appena il caso di osservare, in presenza di una deduzione in tal senso del ricorrente, che l’obbligo di mantenere il cavallo a disposizione dell’amazzone implica necessariamente il divieto di cessione a terzi dell’animale fino al termine convenuto. Ne discende che, in relazione a tale profilo non può essere ravvisata alcuna carenza motivazionale. 7.- Risulta, infine, infondato anche il terzo motivo del ricorso con il quale il ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 115 c.p.c. Secondo il ricorrente, la Corte, nel condividere la decisione del Tribunale Federale di non effettuare accertamenti riguardo alle condizioni fisiche del cavallo, avrebbe escluso il rilievo della circostanza delle non perfette condizioni di Eremo del Castegno, in contrasto con quanto sostenuto dalla Procura, secondo la quale il cavallo non avrebbe dovuto essere tenuto comunque a disposizione se in condizioni fisiche compromesse. Osserva il Collegio che l’art. 115 c.p.c. attiene alla deduzione dei fatti oggetto di controversia e alla prova di essi. Tale fondamentale previsione non ha nulla a che vedere con la qualificazione dei fatti dedotti dalle parti e con l’attribuzione ad essi di rilevanza giuridica. Sono, queste, operazioni sottratte alla disponibilità delle parti, che devono essere effettuate dal giudice. Spetta al giudice stabilire, tra l’altro, se l’accertamento di un determinato fatto sia o meno rilevante ai fini della decisione. Il concreto atteggiamento assunto dalle parti rispetto alla relativa questione non vincola in alcun modo la statuizione del giudicante. 8.- Il ricorso, pertanto, è infondato e deve essere rigettato. Le spese del presente procedimento, da versare in favore della resistente Federazione Italiana Sport Equestri, devono essere poste a carico del ricorrente, risultato soccombente e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo. P.Q.M. Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione Rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 2.000,00, oltre accessori di legge in favore della Federazione Italiana Sport Equestri. DISPONE la comunicazione della presente ordinanza alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 4 ottobre 2016.
IL PRESIDENTE F.to Dante D’Alessio
IL RELATORE F.to Giovanni Iannini
Depositato in Roma in data 2 novembre 2016.
IL SEGRETARIO F.to Alvio La Face