DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°287 Comunicato Ufficiale N.287 del 02.12.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A2 GARE DEL 01/11/2016: A.S.D. Barletta C5 – Pol. D. Sammichele
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°287
Comunicato Ufficiale N.287 del 02.12.2016
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A2 GARE DEL 01/11/2016:
A.S.D. Barletta C5 – Pol. D. Sammichele
Reclamo proposto dalla Società A.S.D. Barletta C5 Il Giudice Sportivo, Esaminato il reclamo in oggetto, regolarmente prodotto nei termini, osserva: Con il gravame di che trattasi, la ricorrente chiede che il danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’articolo 17 comma 5 lett. A del CGS per aver schierato nella gara che trattasi un numero di calciatori non conforme alle specifiche disposizioni diramate al riguardo per le gare di A2 con C.U. N°1/2016/2017. Dall’esame della distinta dei calciatori della Pol. Sammichele presentata all’arbitro, e dagli accertamenti esperiti presso l’ufficio tesseramenti, risulta corretto l’impiego di sei calciatori tesserati presso la F.I.G.C. prima del compimento del 18° anno di età, dei quali uno nato prima del 31/12/1994. Non risulta soddisfatto invece il secondo requisito che prevede l’ulteriore impiego di tre calciatori che siano cittadini italiani, dei quali uno nato prima del 31/12/1994; in quanto carente proprio la presenza di quest’ultimo. P Q M A scioglimento della riserva di cui al C.U. N° 156 del 03/11/2016 decide: a) Di accogliere il ricorso, comminando alla Soc. Pol. Sammichele la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6. b) La tassa di reclamo non viene addebitata.
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