F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 042/TFN del 20 Dicembre 2016 (90) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE SPATOLA, MICHELE ANGELO SICA – (Fallimento Società SS Cavese 1919 Srl) – (nota n. 3575/1061 pf 15-16 GT/sds del 10.10.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 042/TFN del 20 Dicembre 2016 (90) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE SPATOLA, MICHELE ANGELO SICA – (Fallimento Società SS Cavese 1919 Srl) - (nota n. 3575/1061 pf 15-16 GT/sds del 10.10.2016). Il deferimento Con nota del 10.10.2016 la Procura federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare i Signori (1) Spatola Giuseppe e (2) Sica Michele, per rispondere: (1) Spatola Giuseppe, amministratore di fatto della SS Cavese 1919 Srl nel biennio antecedente la dichiarazione di fallimento, nonché socio di riferimento della stessa a far data dal 19.4.2012: a) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 5 e del CGS, in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 19 dello Statuto della F.I.G.C., per aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione e il dissesto economico-patrimoniale della Società; condotta che ha comportato il fallimento della Società, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva del deferimento, che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti A.2), A.5), E.3), E.4), F.6), G.6), I.1), I.2) e I.3); b) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 5 e del CGS, in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 19 dello Statuto della F.I.G.C., per non avere provveduto, nella sua qualità di socio di riferimento della SS Cavese 1919 Srl, alla ricapitalizzazione della Società; (2) Sica Michele amministratore unico della SS Cavese 1919 Srl dal 23.11.2010 sino alla data della sentenza dichiarativa di fallimento: a) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’applicazione dell’art. 21 delle NOIF e dell’art. 19 dello Statuto della F.I.G.C., per avere contribuito con il proprio comportamento al dissesto della Società, non ponendo in essere alcuna iniziativa volta a contrastarne il progressivo deterioramento economico, né dissociandosi dai criteri gestionali posti in essere dal signor Giuseppe Spatola, ed anzi consentendogli ed avallandone gli atti di mala gestio economica e patrimoniale, che hanno condotto alla cessazione di ogni attività sportiva ed al successivo fallimento, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva del deferimento, che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti A.2), A.5), E.3), E.4), F.6), G.6), I.3), L.1) e L.2); b) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, e, in particolare, per avere tenuto i libri e le scritture contabili in guisa da non poter rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della Società e inoltre per non averli consegnati al Curatore del fallimento della SS Cavese 1919 Srl, il quale gliene aveva fatto esplicita richiesta per la condotta specificatamente descritta nella parte motiva del deferimento, che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quella indicata al punto L.3). I deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive. Il patteggiamento Prima dell’apertura del dibattimento, la Procura Federale con il Sig. Giuseppe Spatola, a mezzo del procuratore speciale e difensore presente, hanno depositato un accordo ai sensi dell’art. 23, CGS. Sulla suddetta richiesta di applicazione della sanzione, Il Tribunale ha pronunciato il seguente provvedimento: “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Giuseppe Spatola, a mezzo del procuratore speciale e difensore presente, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Giuseppe Spatola, sanzione della inibizione di mesi 12 (dodici) e ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 8 (otto) ed € 2.000,00 (Euro duemila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; ribadito che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione; rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo: mesi 8 (otto) di inibizione ed € 2.000,00 (Euro duemila/00) di ammenda nei confronti del Sig. Giuseppe Spatola. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto. Il procedimento è proseguito nei confronti dell’altro soggetto deferito. Il dibattimento Alla riunione del 16.12.2016, il rappresentante della Procura federale, riportatosi all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi nei confronti di Sica Michele Angelo le sanzioni della inibizione di anni 2 (due) e dell’ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00). Nessuno è comparso per il deferito. I motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto nei termini di seguito specificati. In punto di diritto, si premette che le Società professionistiche sono tenute al rispetto dell’equilibrio economico e finanziario e dei principi della corretta gestione, secondo il sistema di controlli e i conseguenti provvedimenti stabiliti dalla FIGC, anche per delega e secondo modalità e principi approvati dal CONI (art. 19, Statuto federale), mentre l’art. 21, comma 2, delle NOIF prevede che non possono essere “dirigenti” né avere responsabilità e rapporti nell’ambito delle attività sportive organizzate dalla F.I.G.C. “gli amministratori in carica e quelli in carica nel precedente biennio al momento della deliberazione di revoca o della sentenza dichiarativa di fallimento”. Secondo il parere interpretativo della Corte Federale, per l’accertamento dei profili di colpa dell’amministratore, anche di fatto, non vi è motivo per derogare ai comuni criteri in materia di onere della prova: con la precisazione che la colpa in questione non deve riguardarsi necessariamente sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della Società, ma può più ampiamente concernere anche la scorrettezza di comportamenti (pure in particolare sotto il profilo sportivo) nella gestione della Società (Comunicato Ufficiale n. 21/CF del 28 giugno 2007). In particolare, secondo la giurisprudenza sportiva (v. Corte di Giustizia Federale C.U. n. 335/CGF del 19 giugno 2014, con motivazione in C.U. n. 21/CGF del 7 agosto 2014), le responsabilità di una grave crisi finanziaria che sfoci nel dissesto economico-patrimoniale di una Società sono da ascrivere anche alle cattive condotte dei soci, quando risultino omesse condotte gestionali virtuose tali da porre rimedio agli squilibri dei conti e, comunque, iniziative idonee alla ricapitalizzazione. Alla luce di tali basilari principi, la documentazione in atti è idonea a far ritenere che nella specie l’incolpato, amministratore unico della Società dal 23.11.2010 alla data del fallimento, intervenuto ad opera del Tribunale di Nocera Inferiore il 2.4.2015, abbia contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione della stessa, secondo i criteri evidenziati dalle decisioni della Commissione Disciplinare Nazionale del 20 novembre 2008 (C.U. n. 36/CDN del 20/11/2008). Già al momento dell’assunzione della carica da parte del Sica, invero, la Società versava in uno stato di grave crisi economico-finanziaria e sportiva. Concluso all’ultimo posto il campionato 2010-2011 di Lega Pro, Prima Divisione, la squadra è stata esclusa dal campionato di competenza per diniego della Licenza Nazionale 2011/2012 stante il mancato rispetto, accertato dalla Co.Vi.So.C., dei criteri legali ed economico-finanziari, previsti dal Titolo I) del C.U. n.1587° del 29.4.2011, nonché la mancanza, accertata dalla Commissione Criteri Infrastrutturali con riferimento alla Stadio Comunale, dei requisiti richiesti dall’All. C del richiamato CU. Nella stagione 2011/2012 la Società ha partecipato al Campionato Nazionale Juniores; nel 2013 ha rinunciato a partecipare al campionato di Terza Categoria Under 18 e chiesto di poter disputare i Campionati del Settore per l’attività Giovanile e Scolastica, salvo poi essere del tutto inattiva nelle successive stagioni, sino ad essere ufficialmente dichiarata tale con C.U. n. 4 dell’8.9.2014. La situazione economico-patrimoniale nel medesimo periodo, per quanto emerso in atti, fa il paio con l’andamento sportivo. A tale proposito si precisa che, mentre l’ultima dichiarazione dei redditi risale al periodo d’imposta 2009, l’ultimo bilancio depositato dalla Società, come accertato dal Curatore fallimentare, risale al 2010 ed evidenzia già passivi e perdite per diverse centinaia di migliaia di euro. Ad ogni buon conto, premessa la mancanza di scritture contabili, dal Curatore fallimentare non rinvenute, circostanza per la quale il Sica è stato sottoposto anche a procedimento penale, allo stato passivo del fallimento sono stati ammessi debiti in privilegio per Euro 1.268.313,27 ed in chirografo per Euro 287.268,62. Le inadempienze nei confronti degli organi federali, della Lega di competenza, dei tesserati e dei dipendenti, sempre nel periodo considerato, trovano altresì riscontro nelle relazioni degli ispettori della Co.Vi.So.C. e nei consequenziali provvedimenti adottati nei confronti della Società e dei suoi rappresentanti dagli organi di giustizia (Comunicato Ufficiale n. 25/CDN del 3 novembre 2010; C.U. n. 44/CDN del 19 gennaio 2011; C.U. n. 36/CDN dell’11 novembre 2011; C.U. n. 56/CDN del 18 gennaio 2012). Con il provvedimento adottato l’11.11.2011 (C.U. n.36/2011 CDN) il Sig. Michele Angelo Sica è stato sanzionato con 4 mesi di inibizione e la Società con 2 (due) punti di penalizzazione per il mancato pagamento nel termine previsto degli emolumenti di Gennaio, Febbraio e Marzo 2011. Ebbene, dall’ultima partecipazione al campionato di competenza e sino al momento della dichiarazione di fallimento, non risulta posta in essere dal Sica alcuna attività finalizzata ad evitare il dissesto della Società; né risulta che egli, constatato l’irreversibile stato economico, si sia mai attivato per salvaguardare le eventuali residue immobilizzazioni o il ceto creditorio, instando per il fallimento della Società. A tale riguardo, stante il rapporto di immedesimazione organica tra la Società ed il suo organo rappresentativo, e dovendosi fare salvo il principio dell’apparenza, a nulla rileva, se non ai fini della misura della sanzione, che la Società, come emerso dalle audizioni in sede di indagini dello stesso incolpato e del Sig. Maglione Francesco, già Direttore Generale della Cavese, sia stata di fatto gestita dal socio di riferimento Spatola Giuseppe, e che il Sica sia stato relegato al ruolo di prestanome e mero firmatario di tutto quello che gli veniva sottoposto. Risulta dunque provato che, nel biennio antecedente la dichiarazione di fallimento intervenuta il 2.4.2015, l’incolpato Sica Michele Angelo, amministratore sin dal 23.11.2010, con il suo comportamento omissivo abbia consentito al socio di riferimento di gestire la Società senza tuttavia mai dissociarsi dal suo operato, così contribuendo in termini di concausalità efficiente al suo dissesto patrimoniale ed alla cessazione di ogni attività sportiva sino all’inevitabile fallimento, altresì omettendo la conservazione delle scritture contabili ed impedendo la ricostruzione del patrimonio e degli affari della Società, sottraendosi al loro deposito anche in sede fallimentare. Tenuto conto, alla luce delle risultanze procedimentali, dell’effettivo ruolo svolto dall’incolpato, sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle sanzioni dell’inibizione di mesi 8 (otto) e dell’ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00) nei confronti del Sig. Giuseppe Spatola. In accoglimento del deferimento, irroga le sanzioni della inibizione di mesi 8 (otto) e dell’ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00) nei confronti di Michele Angelo Sica.
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