F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 89 del 02 novembre 2016 Procedimento disciplinare a carico di FRANCO PANIZZA, GIANFRANCO ZANARDI, MARCO MAROCCHI
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 89 del 02 novembre 2016
Procedimento disciplinare a carico di FRANCO PANIZZA, GIANFRANCO ZANARDI, MARCO MAROCCHI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi, Scarfone. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - considerato che il sig. FRANCO PANIZZA è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 e 5, del CGS degli artt. 34 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, dell’art 38, comma 1, delle NOIF e dell’art 28 del Nuovo Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico in relazione al punto 2.6 ( raduno dei Giovani Calciatori), per avere, fattivamente partecipato allo stage raduno organizzato dalla ASD S.Egidio e San Pio X, svolto il 4.5.2016 presso i campi del Migliaretto Mantova,fornendo la propria attività professionale in qualità di allenatore-istruttore di giovani calciatori partecipanti al raduno risultando, però, sprovvisto delle necessarie autorizzazioni degli Organi Federali territorialmente compenti, nonchè omettendo ogni necessario controllo sulla effettiva regolarità dell’evento e sulle necessarie garanzie spettanti ai minori; - considerato che il sig. GIANFRANCO ZANARDI è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 e 5, del CGS degli artt. 34 e 38, commi 1, del Regolamento del Settore Tecnico, dell’art 38, comma 1, delle NOIF e dell’art 28 del Nuovo Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico in relazione al punto 2.6 ( raduno dei Giovani Calciatori), per avere, fattivamente partecipato allo stage raduno organizzato dalla ASD S.Egidio e San Pio X, svolto il 4.5.2016 presso i campi del Migliaretto Mantova,fornendo la propria attività professionale in qualità di allenatore-istruttore di giovani calciatori partecipanti al raduno risultando sprovvisto delle necessarie autorizzazioni degli Organi Federali territorialmente compenti, nonchè omettendo ogni necessario controllo sulla effettiva regolarità dell’evento e sulle necessarie garanzie spettanti ai minori; - considerato che il sig. MARCO MAROCCHI è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 e 5, del CGS degli artt. 34 e 38, commi 1, del Regolamento del Settore Tecnico, dell’art 38, comma 1, delle NOIF e dell’art 28 del Nuovo Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico in relazione al punto 2.6 ( raduno dei Giovani Calciatori), per avere, fattivamente partecipato allo stage raduno organizzato dalla ASD S.Egidio e San Pio X, svolto il 4.5.2016 presso i campi del Migliaretto Mantova,fornendo la propria attività professionale in qualità di allenatore-istruttore di giovani calciatori partecipanti al raduno risultando sprovvisto delle necessarie autorizzazioni degli Organi Federali territorialmente competenti, nonchè omettendo ogni necessario controllo sulla effettiva regolarità dell’evento e sulle necessarie garanzie spettanti ai minori; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per tre mesi cadauno; Ritenuto che: - i fatti contestati risultano ammessi come da dichiarazioni rilasciate dai deferiti in data 1. 06. 2016 da Panizza e Zanardi e per Marocchi in data 8.6.2016; P.Q.M. dichiara i signori FRANCO PANIZZA, GIANFRANCO ZANARDI, MARCO MAROCCHI responsabili degli addebiti disciplinare contestati e pertanto infligge loro la sanzione della squalifica per tre mesi cadauno.