COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 39 del 23/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Verag Villaggio Prato calcio a cinque avverso la decisione del G.S.T. che disponeva la ripetizione della gara disputata in data 25/11/2016 contro la Società Menssana Siena Calcio a 5 (C.U. n. 31 del 1/12/2016)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 39 del 23/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Oggetto: Reclamo dell'Associazione Sportiva Verag Villaggio Prato calcio a cinque avverso la decisione del G.S.T. che disponeva la ripetizione della gara disputata in data 25/11/2016 contro la Società Menssana Siena Calcio a 5 (C.U. n. 31 del 1/12/2016) L'impugnazione, proposta dalla società in oggetto, attiene alla gara esterna, sopra identificata, sospesa al 24esimo del secondo tempo con conseguente decisione del G.S.T. che, nel C.U. n. 31 del 1/12/2016, disponeva la ripetizione della partita (in ragione dell'impraticabilità del campo) per la successiva data del 9 dicembre 2016. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale deve preliminarmente evidenziare la violazione del disposto dell'art. 46 C.G.S. Titolato “Norme procedurali” che così recita: “I ricorsi avverso la regolarità dello svolgimento delle gare previsti dall'art. 29, commi 2 e 3, devono essere preannunciati con le modalità di cui all’art. 38, al Giudice sportivo entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello della gara alla quale si riferiscono. La motivazione del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmessi entro il settimo giorno successivo allo svolgimento della gara stessa. Copia del ricorso deve essere inviata alla società controparte, con lettera raccomandata o mezzo equipollente, ai sensi dell’art. 38, comma 7. L’attestazione dell’invio alla controparte deve essere allegata alla documentazione originale del reclamo, da rimettersi al Giudice sportivo. 2. I risultati ufficiali delle gare sono quelli conseguiti sul campo e, come tali, indicati dall'arbitro nel suo referto, salvo il caso che gli stessi siano modificati: a) da parte del Giudice sportivo, d'ufficio o su impugnativa di chi vi sia legittimato; b) dalla Corte Sportiva di appello a livello territoriale, su impugnativa da parte di chi vi sia legittimato; c) dal Tribunale federale a livello territoriale a seguito di deferimento della Procura federale; d) dalla Corte federale di appello.” Pertanto la reclamante avrebbe dovuto inviare un preannuncio di reclamo entro le ore 24.00 del 26 novembre 2016 per poter essere legittimata alla successiva impugnazione. Ma vi è di più. Senza dover e poter entrare nel merito del reclamo occorre rilevare che, in data 9 dicembre 2016, nonostante la supposta pendenza del reclamo - datato 6 dicembre ed inoltrato il 7 successivo - la società impugnante disputava regolarmente la partita rinviata dal Giudice Sportivo di prime cure. La società ha pertanto, facta concludentia, rinunciato al presente giudizio accettando di giocarsi sul campo, lealmente e correttamente, il risultato della gara. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale dichiara inammissibile il reclamo per la cessazione della materia del contendere e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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