F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO –2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012/CSA del 13 Ottobre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 055/CSA del 22 Dicembre 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO DELL’A.S.D. CITTA’ DI GRAGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TARASCIO ANTONIO SEGUITO GARA SICULA LEONZIO/CITTÀ DI GRAGNANO DEL 25.9.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 23 del 28.09.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO –2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012/CSA del 13 Ottobre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 055/CSA del 22 Dicembre 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO DELL’A.S.D. CITTA’ DI GRAGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TARASCIO ANTONIO SEGUITO GARA SICULA LEONZIO/CITTÀ DI GRAGNANO DEL 25.9.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 23 del 28.09.2016) Il Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Interregionale infliggeva al calciatore Antonio Tarascio, militante nella A.S.D. Città di Gragnano, la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto”. La deliberazione oggetto di reclamo si fonda sulla relazione dell’arbitro, sig. Daniele Perenzoni di Rovereto, il quale, sotto la voce “Calciatori espulsi e motivazione”, ha accertato che “al 35’ del I tempo il n. 10 Assenzio Candeloro della Sicula Leonzio e il n. 8 Tarascio Antonio della Città di Gragnano sono stati espulsi poiché a gioco fermo sono venuti e reciproche vie di fatto. Il primo per aver spintonato in modo vistoso l’avversario, il secondo per averlo colpito con una manata al volto”. Avverso la decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Città di Gragnano, chiedendo la riduzione della sanzione da tre a due giornate, invocando, come circostanze attenuanti, la mera istintività del gesto, la mancanza del benché minimo pregiudizio sofferto dal calciatore avversario, la qualificazione del gesto come reazione ad un pestone ricevuto da parte dello stesso avversario, la tensione agonistica, la mancanza di precedenti. L’A.S.D. cita, infine, quattro precedenti (due della C.G.F. e due della C.S.A.) che in casi – a suo avviso – simili, riducono la sanzione della squalifica. Il reclamo è fondato e va, quindi, accolto per le seguenti considerazioni in DIRITTO La condotta che ci occupa è qualificabile come “condotta violenta”, la quale consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica [...] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte di Giustizia Federale, in Com. Uff. FIGC, 10.1.2014, n. 161/CGF; nonché, di Giustizia Federale, in Com. Uff. FIGC, 18.1.2011, n. 153/CGF; Corte di Giustizia Federale, in Com. Uff. FIGC, 19.11.2011, n. 100/CGF; Corte di Giustizia Federale, 13.9.2010, cit.; e Corte di Giustizia Federale, in Com. Uff. FIGC, 27.5.2010, n. 272/CGF). L’intenzionalità del gesto emerge dal fatto che questo si è estrinsecato a gioco fermo. Da ciò è scaturita l’espulsione del calciatore Tarascio. Tuttavia, l’art. 19 C.G.S. fissa soltanto i minimi edittali, consentendo al giudice sportivo di apprezzare circostanze aggravanti e attenuanti e, per l’effetto, aumentare e ridurre la sanzione della squalifica. 4 Nel caso di specie si ravvisa l’attenuante della provocazione, in considerazione del fatto che il Tarascio è stato provocato con una spinta dal calciatore avversario Candeloro, parimenti espulso. La Corte di Giustizia Federale ha affermato, in casi analoghi, che «non sembra sia stato doverosamente tenuto presente nella decisione impugnata il disposto dell’art. 19.4 C.G.S., che con esplicita formulazione fa salva la possibile applicazione di circostanze attenuanti fra le quali genericamente può farsi rientrare appunto quella innanzi descritta, pur se non testualmente e specificamente prevista sotto la specifica menzione della provocazione subìta» (cfr. Corte di Giustizia Federale, in Com. Uff. FIGC, 27.3.2012, n. 200/CGF). Si ravvisa, altresì, l’attenuante dell’assenza di precedenti, la quale, seguendo la giurisprudenza della Corte di Giustizia Federale, è suscettibile di determinare una riduzione del periodo di squalifica (cfr. Corte di Giustizia Federale, in Com. Uff. FIGC, 29.3.2010, n. 239/CGF; nonché, Corte di Giustizia Federale, in Com. Uff. FIGC, 23.12.2010, n. 137/CGF). La cornice fattuale in cui si iscrive il gesto de quo e la presenza delle predette attenuanti consentono, pertanto, di ridurre la squalifica del calciatore da 3 a 2 giornate. Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società A.S.D. Città di Gragnano di Napoli, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Antonio Tarascio a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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