F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO –2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 039/CSA del 11 Novembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 056/CSA del 22 Dicembre 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO A.S.D. SERSALE CALCIO 1975 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. IENTILE ANDREA SEGUITO GARA SANCATALDESE/SERSALE CALCIO DEL 23.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 36 del 26.10.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO –2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 039/CSA del 11 Novembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 056/CSA del 22 Dicembre 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO A.S.D. SERSALE CALCIO 1975 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. IENTILE ANDREA SEGUITO GARA SANCATALDESE/SERSALE CALCIO DEL 23.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 36 del 26.10.2016) Con reclamo ritualmente proposto in data 2.11.2016, l’A.S.D. Sersale Calcio 1975 impugnava nell’interesse del tesserato Andrea Ientile la decisione con la quale il Giudice Sportivo presso il 2 Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n.36 del 26.10.2016) a seguito della gara Sancataldese/A.S.D. Sersale Calcio del 23.10.2016, applicava al predetto la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara “per avere, lontano dall’azione di gioco, colpito un calciatore avversario con una manata al volto provocandone la caduta a terra.” E perché, “alla notifica del provvedimento disciplinare si attardava sul terreno di gioco tentando di aggredire il medesimo calciatore avversario non riuscendovi per il fattivo intervento dei compagni di squadra.” Nei motivi di reclamo la difesa chiede la riduzione della sanzione sostenendo che l’arbitro sia stato “ingannato” dalla simulazione dell’avversario che, infatti, si sarebbe poi rivolto al calciatore espulso Ientile con espressione offensiva di derisione, come documentato dalle immagini visibili sul portale You Tube. La Corte, esaminati gli atti, ritiene infondato il reclamo. Rileva preliminarmente l’irritualità della richiesta di visione delle immagini che deve essere rigettata in questa sede, non ricorrendo i presupposti per l’utilizzabilità di tale mezzo di prova. Di tal ché l’ipotesi scriminante della simulazione, suggestivamente sostenuta dalla difesa, risulta priva di sostegni probatori in grado di contrastare la ricostruzione dei fatti, siccome riportati negli atti ufficiali. Considerata pertanto la gravità delle condotte poste in essere, unitariamente considerate, deve ritenersi congrua la misura della sanzione applicata dal Giudice. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Sersale Calcio 1975 di Sersale (Catanzaro). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it