F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO –2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 044/CSA del 25 Novembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 057/CSA del 22 Dicembre 2016 e su www.figc.it 5. RICORSO F.C. GROSSETO S.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. NAVAS GAETANO SEGUITO GARA FC GROSSETO/JOLLY MONTEMURLO DEL 13.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 45 del 16.11.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO –2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 044/CSA del 25 Novembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 057/CSA del 22 Dicembre 2016 e su www.figc.it
5. RICORSO F.C. GROSSETO S.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. NAVAS GAETANO SEGUITO GARA FC GROSSETO/JOLLY MONTEMURLO DEL 13.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 45 del 16.11.2016)
Il Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha inflitto la sanzione disciplinare di tre giornate di squalifica al calciatore Navas Gaetano, tesserato con la società FC Grosseto Ssd arl perché, in occasione dell’incontro Grosseto /Jolly Montecatini del 13.11.2016, colpiva, a giuoco fermo, con un pugno al petto un calciatore della squadra avversaria. Avverso tale determinazione la società FC Grosseto Ssd arl ha proposto, nei termini previsti dal Regolamento, reclamo. Nel motivo di reclamo la società contesta la ricostruzione dei fatti così come rappresentata nel referto arbitrale, cui l’art. 35 C.G.S. della FIGC assegna valenza di piena prova, segnalando che il giocatore aveva solo spintonato l’avversario (facendolo rovinare in terra) perchè, a dire dell’appellante, ritardava la ripresa del giuoco. Tale ricostruzione fattuale, invero, non risulta supportata da alcun oggettivo elemento probatorio, costituendo, pertanto, la diversa e soggettiva interpretazione fornita dall’appellante del fatto puntualmente descritto dal direttore di gara, cui il Collegio non ha motivo per discostarsi. Con riferimento alla contestata durata della squalifica, anche in ragione dell’età del calciatore, il Collegio ritiene che la gravità del gesto, peraltro commesso in una pausa del giuoco, non consenta di applicare alcuna attenuante, così che la sanzione deve essere modulata secondo la previsione di cui all’art. 19, comma 4, lettera b) che prevede per gli episodi violenti, come nel caso di specie, una squalifica minima di 3 giornate. Pertanto la sanzione irrogata risulta adeguata al fatto contestato. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società F.C. Grosseto S.S.D. di Grosseto. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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