Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 9 giugno 2008– www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della CGF n. 38 del 07/11/2007 - www.figc.it
Parti: Rag. G.M. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima: E’ ammissibile il ricorso alla Camera di conciliazione avverso la decisione della inibizione (14 mesi) comminata dalla CGF quando la domanda non è volta esclusivamente a una rideterminazione della sanzione allo stesso comminata, ma è finalizzata, in via principale, alla totale eliminazione della stessa.
Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 15 aprile 2005– www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione d’Appello Federale (F.I.G.C.) pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 4/C del 2 agosto 2004 - www.figc.it
Parti: F.C. contro F.I.G.C.
Massima: La Camera di Conciliazione è competente a decidere in merito al ricorso dell’allenatore avverso la decisione della CAF con la quale gli è stata inflitta, ai sensi dell’art. 14, lettera g), C.G.S la squalifica per un periodo effettivo di tre anni, perché durante la gara, intervenendo a seguito di atteggiamento offensivo e provocatorio assunto da un calciatore locale verso i componenti della panchina, e, pur avendo costatato che ne era derivata una diffusa e generalizzata colluttazione tra i calciatori delle due società, alla medesima prendeva attivamente parte, scagliandosi, in particolare, nei confronti del calciatore avversario, che colpiva, con estrema violenza, al volto con un pugno; inoltre, e nello stesso contesto, egli prendeva a colpire o cercava di colpire i calciatori locali, segnatamente, poi, scagliandosi contro il calciatore avversario che era caduto a terra a seguito di una testata e di un pugno al viso che lo allenatore gli aveva inferto; nel mentre il calciatore suddetto si trovava disteso per terra, l’allenatore continuava a sferrargli violenti calci in varie parti del corpo; solo l’intervento delle forze dell’ordine e di addetti federali, consentiva di bloccare l’allenatore ed allontanarlo dal luogo dei fatti.
Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 13 febbraio 2005– www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione d’Appello Federale (F.I.G.C.) pubblicata nel Comunicato Ufficiale del 9 settembre 2004- www.figc.it
Parti: M.C. contro F.I.G.C.
Massima: La Camera di Conciliazione è competente a decidere in merito al ricorso del calciatore avverso la decisione della CAF con la quale gli è stata inflitta la sanzione di sei mesi di squalifica per avere violato gli artt. 1 e 5 C.G.S. perché aveva scommesso su partite del campionato di calcio italiano e, attraverso colleghi calciatori, si era adoperato per avere informazioni su eventi agonistici che agevolassero la puntata sulla singola partita, così violando anche l’articolo 1 comma 1 del CGS, in materia di dovere di lealtà e probità.
Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 27 gennaio 2005 – www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione d’Appello Federale (F.I.G.C.) pubblicata nel Comunicato Ufficiale del 9 settembre 2004 - www.figc.it
Parti: Generoso Rossi contro F.I.G.C.
Massima: La Camera di Conciliazione è competente a decidere in merito al ricorso del calciatore avverso la decisione della CAF con la quale gli è stata inflitta la sanzione di un anno di squalifica per avere violato gli artt. 1 e 5 C.G.S. perché aveva scommesso su partite del campionato di calcio italiano e, attraverso colleghi calciatori, si era adoperato per avere informazioni su eventi agonistici che agevolassero la puntata sulla singola partita, così violando anche l’articolo 1 comma 1 del CGS, in materia di dovere di lealtà e probità.
Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 18 gennaio 2005– www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione d’Appello Federale (F.I.G.C.) del 9 settembre 2004- www.figc.it
Parti: D’A.R. contro F.I.G.C.
Massima: La Camera di Conciliazione è competente a decidere in merito al ricorso del calciatore che chiede l’annullamento della decisione della CAF con la quale gli è stata inflitta la sanzione di sei mesi di squalifica per avere violato gli artt. 1 e 5 del codice di giustizia sportiva in quanto non aveva rispettato il divieto di effettuare scommesse (art. 5) ed era venuto meno ai doveri ed obblighi generali di lealtà, correttezza e probità (art. 1, comma 1°).
Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 16 dicembre 2004– www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione d’Appello Federale (F.I.G.C.) pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 1/C del 7/7/04 - www.figc.it
Parti: D.R.B.M. contro F.I.G.C.
Massima: La Camera di Conciliazione è competente a decidere in esito alla sanzione della squalifica per un anno inflitta al calciatore.