Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 18/C Riunione del 16 dicembre 2002 n. 6 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 140 del 22.11.2002
Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Torrino Sporting Club Calcio a Cinque avverso decisioni merito gara Ostia/Torrino del 27.10.2002
Massima: L’art. 17 comma 2 C.G.S., stabilisce che le squalifiche devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale. La mancata partecipazione del calciatore alla gara infrasettimanale avvenuta nello stesso giorno di pubblicazione della squalifica non può comportare l’esecuzione di una squalifica che avrebbe acquistato efficacia soltanto il giorno seguente.