Massima n. 287057
Decisione
C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 7/CGF Riunione del 31 luglio 2007 n. 4 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 289/CGF del 03 marzo 2009. n. 4 - www.figc.it
Decisione
impugnata: Delibera
della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 1/CDN del 6.7.2007
Impugnazione
- istanza: Ricorso del calciatore L.F. avverso la sanzione
della squalifica inflittagli fino al 16.5.2008 a seguito di deferimento della
procura antidoping del C.O.N.I., per violazione dell’art. 2.1 delle norme
sportive antidoping del C.O.N.I.
Massima: Il calciatore risponde della violazione dell’articolo 2.1 del vigente
Regolamento Antidoping in relazione all’articolo 10.2. del medesimo Regolamento
poiché a seguito del controllo antidoping eseguito al termine dell’incontro del
Campionato di Calcio di Serie “D”, veniva riscontrata la positività ed in
particolare, le analisi evidenziavano la presenza nelle urine dell’atleta di
benzoilecgonina ed Ecgonina Metilestere, metaboliti della cocaina. Consegue
la sanzione della squalifica (anni 1) in considerazione della fattiva
collaborazione prestata dallo stesso.
Decisione G.U.I.. – C.O.N.I.: Decisione n. 5/05 del 28 giugno 2005 – www.coni.itDecisione impugnata: Delibera dalla C.A.F. (F.I.G.C.) pubblicata sul C.U. 51/C del 20 giugno 2005 - www.figc.itImpugnazione – istanza: M.M..Massima: Con riferimento, al riconoscimento a favore dell’atleta dell’attenuante della collaborazione di cui all’art. 19.5.3 del Regolamento, nella condotta del calciatore non è ravvisabile alcuno dei presupposti applicativi dell’istituto della collaborazione fattiva (art. 19.5.3. del Regolamento) la quale non è affatto connessa con l’atteggiamento di correttezza da parte dell’atleta nell’accertare la propria responsabilità, ma è espressamente riferito all’ipotesi in cui l’atleta fornisca all’Ufficio di Procura Antidoping un contributo fattivo consentendo a tale Ufficio di scoprire o accertare una violazione del Regolamento da parte di un’altra persona (personale di supporto dell’atleta, altri atleti) imputabile ai sensi degli artt. 1.7.2, 1.8 e 1.9 del Regolamento. In assenza di una tipizzazione di altre ipotesi che prevedano una riduzione di pena, non è consentito al Giudice antidoping di diminuire la sanzione (e/o sostituendola con altre di natura alternativa) rinvenendo circostanze favorevoli in altri rami dell’ordinamento. Manca, infatti, nel Regolamento qualunque norma che possa svolgere una funzione di rinvio (altrimenti il Giudice si eleverebbe a “legislatore” della normativa antidoping, invadendo un campo che non appartiene alla propria competenza). Decisione G.U.I.. – C.O.N.I.: Decisione n. 4/05 del 28 giugno 2005 – www.coni.itDecisione impugnata: Delibera dalla C.A.F. (F.I.G.C.) pubblicata sul C.U. 43/C del 10 maggio 2005 - www.figc.itImpugnazione – istanza: Ufficio di Procura Antidoping del CONI contro l’atleta G.P.Massima: L’istituto della collaborazione fattiva (art. 19.5.3. del Regolamento) non è affatto connesso con un atteggiamento di correttezza da parte dell’atleta nell’accertare la propria responsabilità, ma è espressamente riferito all’ipotesi in cui l’atleta fornisca all’Ufficio di Procura Antidoping un contributo fattivo consentendo a tale Ufficio di scoprire o accertare una violazione del Regolamento da parte di un’altra persona (personale di supporto dell’atleta, altri atleti) imputabile ai sensi degli artt. 1.7.2, 1.8 e 1.9 del Regolamento.