Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 26/C Riunione del 5 aprile 2001 n. 2 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 20/C - Riunione del 22.2.2001
Impugnazione - istanza:Ricorso per revocazione del F.C. Lessoloranzese avverso la declaratoria di inammissibilità del proprio appello contro le decisioni in merito alla gara Lessoloranzese/Pont Donnaz del 3.12.2000 di cui alla delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia riportata sul Com. Uff. n. 26 del 18.1.2001
Massima: E’ in posizione irregolare il calciatore che prende parte alla gara, quando risulta che è stato trasferito, a titolo temporaneo dalla sua società di appartenenza per tre stagioni consecutive, in violazione del disposto di cui all’art. 101 comma 1 delle N.O.I.F.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 11/C Riunione del 10 dicembre 1998 n. 1 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna - Com. Uff. n. 13 del 29.10.1998
Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Virtus Roteglia avverso decisioni merito gara Castelnuovo/Virtus Roteglia del 4.10.1998.
Massima: Il calciatore "non professionista", oggetto di tre trasferimenti temporanei per altrettante stagioni sportive consecutive, è in posizione irregolare per irregolarità del tesseramento per violazione dell'art. 101 comma 1 N.O.I.F che vieta tale successione di "passaggi".
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 12/C Riunione del 18 dicembre 1997 - n. 9 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 36 del 13.11.1997
Impugnazione - istanza: Appello della S.C. Folgore avverso decisioni merito gara Folgore/Quadrozzi del 29.10.1997
Massima: E’ in posizione regolare il calciatore quando, trasferito a titolo temporaneo da una società all’altra, tale trasferimento è stato successivamente e consensualmente risolto tra le parti con atto depositato presso il Comitato Regionale, ed egli, ripristinati i rapporti con l'originaria società cedente, ai sensi dall'art. 103 bis comma 2 N.O.I.F., è stato dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive.