Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 25/CDN del 18 Gennaio 2008 n. 4 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Veneto – CU n. 31 del 22.11.2007 – Campionato di 1^ Categoria
Impugnazione - istanza:Reclamo della società AC MM Sarego avverso decisioni merito gara Illasi/Sarego dell’11.11.2007.
Massima: Ai sensi dell’art. 22 quarto comma C.G.S. il calciatore sconta la squalifica nella gara in cui non partecipa anche qualora tale gara sia stata sospesa per incidenti e data persa ad entrambe le squadre, conseguendo così un risultato valido agli effetti della classifica, a nulla rilevando la circostanza che il provvedimento disciplinare afferente la gara sospesa era stato pubblicato sul C.U., successivo alla gara reclamata.