Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 33/C Riunione del 6 febbraio 2006 n. 3 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Abruzzo del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 18 del 15.12.2005 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S.D. Valle del Giovenco avverso decisioni merito gara Valle del Giovenco/Nuova S. Francesco d’Assisi del 4.12.2005 Massima: La società è sanzionata con la perdita della gara quando dalle dichiarazioni dell’arbitro - non essendo possibili altri riscontri di natura oggettiva – emerge che è entrato in campo il calciatore con il n. 18 non presente in distinta, a nulla rilevando l’osservazione della società che sostiene che ad entrare in campo sia stato il calictaore indicato in distinta con il n. 15 che per errore aveva indossato il n. 18. (Il caso di specie: L’arbitro della gara comunicava – in sede di richiesta di chiarimenti - al Giudice Sportivo di 2° Grado, che nel corso della gara, al minuto 22° del secondo tempo la società effettuava una sostituzione in cui usciva dal campo il calciatore con il numero 8 ed entrava quello con il numero 18. Specificava il direttore di gara che il numero 18 non risultava nella distinta presentata prima della gara e che non si era accorto di tale circostanza al momento della sostituzione). Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 22/C Riunione del 11 marzo 1999 n. 4 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 271 del 5.2.1999 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Reggiana avverso decisioni merito gara Chievo Verona/Reggiana del 15.11.1998 Massima: Quando la società lamenta che nella squadra avversaria è entrato in campo un calciatore non inserito nella distinta di gara, deve preannunciare il reclamo al Giudice sportivo ai sensi dell'art. 18 comma 2 lettera b) C.G.S. L'entrata in campo di un calciatore che non figurava nell'elenco prescritto dall'art. 61 comma 1 N.O.I.F, risulta con chiarezza dagli atti ufficiali (è stata anche segnalata dal Collaboratore dell'Ufficio Indagini che ne informò il quarto ufficiale di gara). Ne consegue che per denunciare il fatto, così palese, sotto il riflesso che poteva assumere in ordine alla regolarità di svolgimento della gara, la società reclamante avrebbe dovuto (o meglio potuto) seguire le modalità indicate dell'art. 18 comma 2 lettera b) C.G.S. Ciò non è stato fatto e quindi, trascorso invano il mezzo offerto dal regolamento, è venuto meno il diritto della società di dolersi dell'irregolarità commessa dall'avversaria. D'altro canto, il potere-dovere del Giudice Sportivo di instaurare d'ufficio il procedimento ai sensi dell'art. 18 comma 2 lettera a) si è consumato una volta che con il comunicato Ufficiale fu reso noto il risultato della gara con il punteggio conseguito sul campo, dopo intervenuta la c.d. "omologazione" residuava solo un potere di carattere disciplinare che il Giudice Sportivo ha esercitato infliggendo le sanzioni del caso con esclusione di provvedimenti modificativi del risultato della gara.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it