Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 35/C Riunione del 7 aprile 2003 n. 10 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 42 del 6.3.2003
Impugnazione - istanza:Appello della S.S. Sant’Omero Parmense avverso decisioni merito gara Tiburfuoco/Sant’Omero Parmense del 12.1.2003
Massima: Non è possibile invocare la irregolarità della gara per aver fatto partecipare la società un calciatore non identificato ed uno entrato in campo con il n. 18, non inserito nella distinta, allorquando dagli atti ufficiali ed, in particolare, dai chiarimenti forniti dall’arbitro con dichiarazione scritta risulta: 1) che tutti i giocatori della società inseriti nella distinta (dal n. 1 al n. 17) vennero regolarmente identificati con i rispettivi documenti di riconoscimento, prima dell’inizio della gara; 2) che il mancato inserimento nella distinta dei dati relativi ad un giocatore (comunque sicuramente identificato), dipese da una mera omissione derivata dall’arrivo in ritardo dello stesso giocatore; 3) che il calciatore entrato in campo con il n. 18, era stato identificato come colui che nella lista era indicato con il n. 17.