Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 15/CGF Riunione del 31 agosto 2007 n. 1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 102/CGF Riunione del 5 febbraio 2008 n. 1 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 12/CIt del 3.8.2007 Impugnazione - istanza:Ricorso del Fussballclub Sudtirol s.r.l. avverso decisioni merito gara Fussballclub Sudtirol/Mezzocorona del 22.8.2007 Massima: La società ospitante non può essere ritenuta responsabile della mancata disputa della gara per non essersi presentata presso il proprio stadio (inagibile da molti anni) ma presso altro stadio, comunicato alla Federazione, al momento della iscrizione al Campionato, avvenuta ad opera proprio del Consiglio Federale e nonostante la Lega di competenza abbia fissato la disputa della gara presso lo stadio inagibile.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it