Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 35/C Riunione del 23 maggio 1996 n. 3 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n.147 del 5.4.1996
Impugnazione - istanza: Appello del G.S. Casilina C.R.A.C. avverso decisioni merito gara Casilina C.R.A.C. P. 88/Sanvitese del 18.2.1996
Massima: L’arbitro correttamente sospende la partita al 38' del secondo tempo e decide di proseguirla solo "pro-forma" in quanto la situazione ambientale venutasi a creare, e ulteriormente aggravatasi a seguito dell'invasione del recinto di giuoco da parte di circa venticinque spettatori con chiare intenzioni aggressive, era tale da far fondatamente temere ulteriori incidenti come in effetti ebbero a verificarsi dopo il fischio di chiusura. La punizione sportiva della perdita della gara va inflitta nei confronti della società i cui sostenitori hanno posto in essere i suddetti fatti.