Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 03 giugno 2008– www.coni.it
Decisione impugnata: Rigetto richiesta di fusione societaria - www.figc.it
Parti: U.S. Ariano Irpino contro Federazione Italiana Giuoco Calcio e Comitato Regionale FIGC/LND
Massima: Nel Regolamento che disciplina il funzionamento della Camera è previsto, nel Titolo III relativo alla “Funzione conciliativa”, che “il tentativo di conciliazione… è obbligatorio” in funzione non tanto della procedibilità, quanto della stessa “instaurazione di un procedimento arbitrale” (art. 4, comma 5). A tal fine, il successivo art. 5 prevede che “la controversia è sottoposta alla Camera… con istanza da presentare – a pena di decadenza – entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data di conoscenza del fatto e dell’atto da cui trae origine la controversia” (comma 1°). E che “La parte che desideri ricorrere alla procedura di conciliazione, invia copia della propria istanza di conciliazione alla controparte, alla Federazione sportiva nazionale e, successivamente, sottopone alla Camera la propria istanza, depositandone presso la Segreteria un originale più tre copie (comma 5°). Come questa Camera ha già avuto modo di rilevare, quello appena descritto costituisce “un valido sistema di ‘decadenze stabilite contrattualmente’ (art. 2965 c.c.), per effetto del quale ‘entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data di conoscenza del fatto o dell’atto da cui trae origine la controversia, quest’ultima (individuata nei suoi estremi di massima), onde impedire la decadenza dal diritto di proporre l’azione presso gli arbitri, deve andare soggetta al compimento di un atto, l’istanza preventiva di conciliazione, senza del quale rimane precluso l’avveramento di una vera e propria condizione di proponibilità dell’arbitrato (artt. 2969 c.c.; 382, ult. co., c.p.c.); non di sola procedibilità del giudizio, dunque, poiché il carattere perentorio del termine per l’accesso alla fase di conciliazione impedisce, allorché sia spirato, e diversamente da altri luoghi normativi che pure delineano tentativi obbligatori di negoziato in funzione pre-contenziosa [artt. 410-412 bis. c.p.c.], di concepirne l’esperimento come accessibile sine die al fine di garantire la mera procedibilità ulteriore dell’azione” (Cfr. Lodo Avella c/FIGC del 27.4.2007). (Nel caso di specie la federazione ha rigettato la richiesta di fusione avanzata dalla società)
Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 7 agosto 2004– www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione d’Appello Federale pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 39/C del 5.5.04 - www.figc.it
Parti: C.O. contro F.I.G.C. – LNP + Altri.
Massima: Deve rigettarsi l’eccezione di improcedibilità dell’arbitrato sollevata dalla F..I.G.C., che prospetta violazione dell’art.4.9 del Regolamento per non aver parte istante proposto la procedura di conciliazione anche nei confronti di tutti gli stessi contraddittori della procedura arbitrale e ciò in quanto tale onere risulta adempiuto dalla F.I.G.C. mediante la pubblicità dell’esistenza della proposta conciliazione, sicché tutti sono stati posti regolarmente in grado di intervenire e contraddire, a norma di Regolamento, anche nella fase conciliativa.