Massima n. 287639
Decisione G.U.I. DOPING – C.O.N.I.: Decisione n. 7/06 del 2 maggio 2006 – www.coni.itDecisione impugnata: Delibera dalla C.A.F. (F.I.G.C.) pubblicata sul C.U. …./C del 20 marzo 2006 - www.figc.itImpugnazione – istanza: Ufficio di Procura Antidoping del CONI contro l’atleta F.S.Massima: Il mancato deposito della motivazione della decisione di secondo grado, non esonera la parte dal proporre l’impugnazione nei termini la costringe, allo stesso tempo, ad una esposizione dei motivi che può essere assolutamente stringata ed essenziale, anche per la necessità di non trovarsi successivamente – alla luce della motivazione del provvedimento – in contraddizione con sé stessi nei c.d. motivi aggiunti. Decisione G.U.I. DOPING – C.O.N.I.: Decisione n. 5/06 del 19 aprile 2006 – www.coni.itDecisione impugnata: Delibera dalla C.A.F. (F.I.G.C.) pubblicata sul C.U. 41/C del 10 marzo 2006 - www.figc.itImpugnazione – istanza: F.A.Massima: Sotto il profilo procedurale, la nuova formulazione dell’art. 20.9 del Regolamento è stata introdotta a seguito dell’approvazione da parte della Giunta CONI con delibera in data 22 dicembre 2005, recepita dal Ministero per i beni e le attività culturali con decreto in data 4 gennaio 2006, subito pubblicata sul sito del CONI e successivamente trasmessa alle singole federazioni il 18 gennaio 2006. Al momento della proposizione dell’appello da parte dell’UPA era pertanto già vigente la nuova formulazione dell’art. 20.9 del Regolamento e pertanto l’impugnazione, proposta in data 21 febbraio 2006 avverso la decisione pubblicata il 15 febbraio 2006, deve ritenersi tempestiva; tale soluzione peraltro non è dissimile da quella cui si sarebbe pervenuti anche in assenza di modifiche regolamentari, avendo il GUI già statuito che il termine di dieci giorni previsto dall’art. 20.9 del Regolamento deve essere letto in relazione alla disposizione di cui all’art. 17.9, secondo cui la Federazione deve notificare alle parti la decisione dell’organo di giustizia di primo grado corredata dalla motivazione al fine di consentire alle stesse la predisposizione dell’atto di appello (GUI, decisione n. 9/05 del 30 novembre 2005, Signorile, Sergi e Silvestri).Massima: E’ certo che la Federazione non ha adempiuto nei confronti dell’atleta all’obbligo di comunicazione della decisione impostole dall’art. 17.9 del Regolamento, avendo provveduto a comunicare il solo dispositivo presso un domicilio diverso da quello eletto dall’atleta. Tuttavia, l’inosservanza dell’obbligo imposto alle federazioni di notificare le decisioni adottate dall’organo di giustizia federale di primo grado ai soggetti legittimati ad impugnare, con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sette giorni dalla data dell’ultima udienza, non comporta la nullità o l’inammissibilità degli atti successivi e dipendenti dalla decisione medesima, tra cui l’impugnazione. Ciò per un triplice ordine di motivi. Sotto un profilo testuale, il regolamento non prevede espressamente la perentorietà dell’indicato termine, né lega il mancato rispetto dell’obbligo e/o del termine di comunicazione nei confronti di una parte processuale ad una decadenza dal potere di impugnazione della controparte; è noto che le cause di inammissibilità e decadenza debbono essere espressamente previste dal regolamento o da altre disposizioni di carattere federale. Ad esempio, ai sensi del vigente art. 20.9 del Regolamento, l’impugnazione deve essere proposta entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione corredata dalle motivazioni del provvedimento adottato, ed in via incidentale entro il termine perentorio di otto giorni dalla data di ricezione del ricorso principale: il mancato rispetto di tali termini determina la decadenza dal relativo potere di impugnazione; la mancata trasmissione di copia dell’atto di appello alla controparte determina l’inammissibilità del ricorso; la mancata allegazione al ricorso della quietanza di pagamento della relativa tassa, ne determina l’inammissibilità. Sotto un profilo sistematico, coglie nel segno l’obiezione proposta dall’UPA, secondo cui la decadenza dal potere di impugnazione si giustifica solo come sanzione nei confronti di una delle parti a causa del mancato adempimento di un proprio onere imposto dalla normativa vigente, ma non può certo essere ammessa nell’ipotesi in cui l’inadempimento debba essere attribuito ad altro soggetto, rispetto al quale l’incolpevole parte processuale si pone in posizione di terzietà; ritenere il contrario, infatti, potrebbe comportare in astratto l’adozione, da parte di organi federali, di condotte omissive o dilatorie in relazione all’obbligo di comunicazione ad una delle parti, al solo fine di impedire o vanificare l’eventuale impugnazione della parte avversa. Sotto un profilo logico, infine, la “violazione dei diritti di difesa e contraddittorio” che la CAF ha ritenuto essere avvenuta nei confronti dell’atleta a seguito della mancata rituale comunicazione della decisione di primo grado, avrebbe dovuto determinare semmai la mancata decorrenza del termine per proporre appello da parte del calciatore, ma in alcun modo avrebbe potuto determinare la integrazione di un (peraltro innominato) “vizio procedurale” così grave da travolgere anche gli atti successivi di impugnazione ritualmente e tempestivamente compiuti dall’altra parte processuale, rimasta (almeno parzialmente) soccombente nel giudizio di primo grado. Deve pertanto ritenersi che il termine previsto dall’art. 17.9 del Regolamento abbia natura ordinatoria e non possa determinare la decadenza del potere di impugnazione in capo all’altra parte processuale. Decisione G.U.I. DOPING – C.O.N.I.: Decisione n. 4/05 del 28 giugno 2005 – www.coni.itDecisione impugnata: Delibera dalla C.A.F. (F.I.G.C.) pubblicata sul C.U. 43/C del 10 maggio 2005 - www.figc.itImpugnazione – istanza: Ufficio di Procura Antidoping del CONI contro l’atleta G.P.Massima: Ai fini dell’ammissibilità del ricorso innanzi al GUI, il mancato deposito dei motivi della decisione di secondo grado non esonera la parte dal proporre l’impugnazione entro i termini perentori stabiliti dal Regolamento, che decorrono dalla comunicazione della deliberazione impugnata - ossia dalla lettura o comunicazione del dispositivo ai sensi dell’art. 20.10 del Regolamento - e non dal deposito non contestuale delle motivazioni (si veda al riguardo la decisione G.U.I. n. 3/05 in data 4.5.2005, Piemonte). Decisione G.U.I. DOPING – C.O.N.I.: Decisione n. 2/05 del 13 aprile 2005 – www.coni.itDecisione impugnata: Delibera dalla C.A.F. (F.I.G.C.) pubblicata sul C.U.34/C del 14 marzo 2005 - www.figc.itImpugnazione – istanza: A.R.Massima: Nel procedimento innanzi al G.U.I., la rinuncia al ricorso determina l’estinzione del procedimento con conseguente incameramento della tassa amministrativa versata.Massima: Il mancato deposito dei motivi della decisione impugnata non esonera la parte, nonostante abbia rinunciato la ricorso intrapreso innanzi al GUI, dal proporre ricorso entro i termini perentori stabiliti dal Regolamento che decorrono dalla comunicazione della deliberazione impugnata (art. 20.10). Nell’ipotesi di mancato deposito della motivazione il GUI può in qualunque momento ordinarne l’acquisizione, con salvezza dei diritti della difesa, potendo la parte presentare memorie e motivi aggiunti.