Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 36/C Riunione del 4 Marzo 2004 n. 5 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 29 del 5.2.2004 Impugnazione - istanza: Appello del G.S. Doccia Calcio avverso decisioni merito gara Doccia/Vicchio dell’8.11.2003 Massima: La società è responsabile per la mancata disputa della gara sul proprio campo a causa dell’interruzione dell’illuminazione del campo di gioco dopo pochi minuti dall’inizio della gara ed è sanzionata con la perdita della gara. Non può essere invocata la causa di forza maggiore nel caso in cui l’ENEL, con propria dichiarazione certifica che nel giorno di disputa della gara non risultano interruzioni a carico della fornitura del campo sportivo. L’art. 12 comma 1 C.G.S. prevede, infatti, l’obbligo della società ospitante del perfetto allestimento del campo di gioco e la costante efficienza di tutti i suoi accessori. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 18/C Riunione del 11 febbraio 1999 n. 6 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 67 del 15.1.1999 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Calcio Cirò Krimisa avverso decisioni merito gara Calcio Cirò Krimisa/Policoro del 21.11.1998Massima: E’ regolare la gara portata a termine dopo l’accensione dell’impianto di illuminazione anche se non omologato se dell'asserita difettosa visibilità non vi è alcuna traccia negli atti ufficiali, il che sta a significare che l'arbitro, al quale è demandata la valutazione sulla regolarità di svolgimento dell'incontro, non ha rilevato la sussistenza di condizioni che impedissero la prosecuzione della gara.  Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 18/C Riunione del 11 febbraio 1999 n. 5 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - Com. Uff. n. 23 del 28.12.1998 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Zaule Rabuiese avverso decisioni merito gara Zaule Rabuiese/Isonzo del 21.11.1998 Massima: La società è sanzionata con la perdita della gara, per essere stata la stessa sospesa per guasto dell'impianto di illuminazione. E’ onere della società fornire la prova che il guasto è stato dovuto a causa di forza maggiore, quali fattori metereologici di eccezionale gravità e non a carenze tecniche o gestionali, delle quali la società ospitante deve ritenersi responsabile.
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