Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 30/C Riunione del 13 maggio 1999 n. 7 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - Com. Uff. n. 36 del 14.4.1999
Impugnazione - istanza: Appello della Pol. Venzone avverso decisioni merito gara non disputata Venzone/Costalunga del 7.3.1999
Massima: La Regola 5 del Regolamento di Giuoco del Calcio, prevede che le decisioni dell'arbitro "...per questioni di fatto relative al giuoco sono inappellabili per quanto concerne il risultato della gara”. Nella stessa Regola, alla lettera d), si afferma il potere discrezionale "...di interrompere il giuoco per qualsiasi infrazione alle Regole e di sospendere definitivamente la gara ogni qualvolta lo reputi necessario a motivo delle condizioni atmosferiche, dell'intrusione di estranei o per altre cause...”. Nel caso di specie l'Arbitro, constatato che la società ospitante non era riuscita a provvedere "alla segnatura delle linee e alta rimozione de!la neve" nel termine da lui assegnato, decretava “il rinvio della gara”. Quanto alla irrogazione della sanzione sportiva della perdita della gara a tavolino, ai sensi dell'art. 7 comma 1 C.G.S., si osserva che l'art. 60 comma 5 N.O.I.F. prevede che "l'obbligo dello sgombero della neve dai terreni di giuoco è disciplinato dalle disposizioni emanate dalle Leghe e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica". In proposito il Comitato Regionale ha disposto che "le società partecipanti ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale hanno l'obbligo della spolatura della neve rendendo agibile il campo di giuoco. Tale obbligo decade quando la neve sia caduta nelle settantadue ore precedenti l'inizio della gara...” (Com. Uff. n. 28 del 10.2.1999). Consegue che viene disposta la ripetizione della gara.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 27/C Riunione del 10 aprile 1997 n. 1 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise - Comunicato Ufficiale n. 44 del 16.1.1997
Impugnazione - istanza: Appello della Pol. Olimpia Agnonese avverso decisioni merito gara Olimpia Agnonese/Campobasso del 24.11.1996
Massima: La società ospitante è sanzionata con la perdita della gara per non aver ottemperato all’invito dell’arbitro a tracciare nuovamente il campo nell’intervallo di giuoco a causa della nevicata, da cui è conseguita la decisione dello stesso di sospendere definitivamente la gara. Incombe alla società ospitante, giusta la regola - Impraticabilità del terreno di giunco, punto 1) - delle "Regole del Giuoco del Calcio", e l’art. 60 comma 1 N.O.I.F., la responsabilità del regolare allestimento del campo di gioco e non vi è alcuna norma regolamentare che imponga, qualora intervenga durante una gara un fatto che alteri le condizioni di regolarità del campo, di chiedere al capitano della squadra e non al rappresentante sul terreno di gioco della società ospitante di adottare gli interventi necessari.(Nel caso di specie l’arbitro nel suo rapporto riferisce che in seguito ad un'intensa nevicata, al rientro in campo, riteneva, dopo un'attenuazione della intensità della caduta di neve, ci fosse normale visibilità tale da consentire il proseguimento della gara, segnando, però, il campo con cenere o materiale colorato. La società ospitante non vi ottemperava per la indisponibilità di qualsiasi materiale colorato e di altro materiale, vista l’assenza del custode, unico possessore delle chiavi del deposito, nel quale si trovavano la calce, il gesso e il macchinario necessario per tracciare le linee).