Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 0016/CSA del 9 Ottobre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A Com. Uff. n. 39 del 12.09.2023
Impugnazione – istanza: – AS Roma S.r.l./Empoli F.C. S.p.A.
Massima: Confermata la perdita della gara inflitta dal giudice sportivo per aver la società violato l’art.8 del Regolamento della competizione del campionato primavera che consente per ciascuna gara l’impiego di un solo calciatore “fuori quota” da intendersi per tale un calciatore nato prima del 1 gennaio 2005” avendo sostituito un calciatore “fuori quota” con un altro calciatore “fuori quota”…In disparte il valore semantico delle proposizioni letterali in cui si articola la disciplina in argomento, sul quale si tornerà in prosieguo, è, del resto, in linea di principio, proprio nella ratio stessa delle norme che disciplinano questo genere di manifestazioni destinate ai giovani calciatori che trova ulteriore conforto l'opzione esegetica privilegiata in prime cure della norma in esame che, altrimenti, laddove si accedesse alla tesi proposta dalla reclamante, consentirebbe alle squadre di indicare in lista di gara più giocatori fuori quota, che potrebbero essere sostituiti l’uno con altro, impedendo di fatto l’impiego, almeno quali sostituti, di atleti – appunto – di giovane età. Sempre in ordine all’interpretazione della norma, la Corte ritiene inoltre di condividere quanto osservato dal Giudice Sportivo che ha considerato il limite previsto dalla norma in questione “in senso assoluto, infungibile; con riferimento, cioè, alla effettiva possibilità di “partecipare alla manifestazione” e conseguentemente di impiego nella gara per unicità individuale (come si ricava dall’enfasi posta dalla norma sull’aggettivo “solo” utilizzato in senso sostantivato nella descrizione di tale limite anagrafico) e non alla dimensione di potenziale intercambiabilità tra calciatori appartenenti alla medesima classe anagrafica.” Ai fini della decisione, la Corte ritiene inoltre che siano irrilevanti gli altri episodi segnalati dalla reclamante ed aventi ad oggetto gare diverse in cui sarebbero avvenute situazioni identiche a quelle qui in esame e diversamente valutate. Non spetta certo, infatti, a questa Corte andare ad esaminare tali fattispecie, che, comunque, non sono mai state portate a conoscenza della Corte stessa e che, in ogni caso, non valgono di per se stesse a costituire, con la pretesa automaticità, un vincolante paradigma di legittimità per l'interpretazione della norma di riferimento. Opinando diversamente si giungerebbe all'aberrante conclusione di accreditare una prassi applicativa anche nei casi in cui risultasse distonica dalla voluntas legis. Parimenti irrilevante appare, infine, essere il comunicato trasmesso dalla LNPA alle squadre partecipanti al campionato primavera con allegata tabella riepilogativa delle modalità di sostituzione dei calciatori durante le gare. Da un lato, invero, perchè tale tabella ad ogni modo conferma quanto deciso dal Giudice Sportivo e qui confermato nel caso in esame
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 200/CSA del 20 Aprile 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile, di cui al Com. Uff. n. 155/DCF del 22.03.2023
Impugnazione – istanza: Napoli Femminile S.S.D./Women Hellas Verona SSD a r.l.
Massima: Confermata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 inflitta alla società per aver violato la norma del Regolamento del Campionato Primavera della Divisione Calcio Femminile C.U. FIGC n. 288/A, lett. E, art. 4 del 30.6.2022, la quale dispone che, nella prima fase del campionato Primavera 1, è consentito l’impiego di 2 atlete fuori quota, di cui una nata dall’1.1.2003 e l’altra senza limiti di età; più in particolare, è consentito l’impiego di quest’ultima purché la stessa non sia stata inserita in distinta nelle ultime 3 gare dei Campionati di serie A o Serie B, in quanto alla gara ha preso parte la calciatrice, nata il 27.9.2000, che ha disputato la precedente gara del Campionato di serie B della D.C.F., quarta giornata di ritorno…La tesi della reclamante, secondo la quale il disposto di cui al C.U. FIGC n. 288/A, art. 4, lett. E, del 30.6.2022 andrebbe interpretato nel senso che, affinché si realizzi la violazione, è necessario che la calciatrice sia inserita in tutte e tre le ultime partite disputate nel campionato di Serie B, è infondata. Vero è che la norma avrebbe potuto essere (ancora) più chiara (consentendo l’impiego della calciatrice senza limiti di età “purché la stessa non sia stata inserita in distinta in almeno una delle ultime tre gare dei campionati di Serie A e di Serie B”).Ma la sua interpretazione, ad avviso di questa Corte, è in ogni caso univoca e non dubbia nel senso che l’inserimento in distinta anche in una sola delle ultime tre gare comporta che la calciatrice non possa partecipare al Campionato Primavera, ratio della disposizione – che recita “purché la stessa non sia stata inserita in distinta nelle ultime tre gare dei campionati di Serie A e di Serie B” - essendo quella di consentire l’accesso al campionato Primavera di quelle sole calciatrice fuori quota che non siano state impegnate, anche solo a livello di inserimento in distinta, nei campionati maggiori per un certo lasso di tempo (riferito alle ultime tre gare), anziché quella, propugnata dalla reclamante, di inibirne l’impiego nel Campionato Primavera nel caso di un impegno assiduo e continuato nei campionati di Serie A e B per tutte e tre le ultime gare. Alla violazione della norma, consegue la corretta applicazione della sanzione prevista dall’art 10, comma 1, C.G.S..
DECISIONE C.S.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 165/CSA del 27/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 122/CSA del 27 Marzo 2019
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Juniores Under 19 – Com. Uff. n. 65 del 13.03.2019
Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.C.D. PRO DRONERO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PRO DRONERO/STRESA SPORTIVA DEL 13.02.2019
Massima: Confermata la decisione del giudice sportivo che ha sanzionato la società con la perdita della gara per aver fatto partecipare alla gara del campionato Juniores Under 19 n. 4 calciatori fuori quota, in luogo dei tre consentiti dalla disposizione di cui alla lettera n) del Com. Uff. n.1 del 2.7.2018;
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 28/C Riunione del 12 gennaio 2006 n. 8 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 20 del 30.11.2005 Impugnazione - istanza:Appello Real Panaro SBB avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo avverso decisioni merito gara Real Panaro/Virtus Camposanto del 12.11.2005 Massima: L’utilizzo di calciatori “fuori quota” in numero superiore rispetto a quello consentito (sei al posto di cinque) rientra nei casi relativi alla regolarità della gara e non tra quelli di posizione irregolare del calciatore. Ne consegue che il reclamo in prima istanza va proposto al giudice sportivo secondo la procedura di cui all’art. 24 commi 3 e 5 C.G.S. (preannuncio del reclamo entro le 24 ore successive alla gara). L’art. 42 comma 3, fa riferimento esclusivamente alla regolarità del tesseramento dei partecipanti alla gara e non alla loro effettiva partecipazione che attiene, al regolare svolgimento della gara. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 21/C Riunione del 01 dicembre 2005 n. 1 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 16 del 20.10.2005 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Cologno Calcio avverso decisioni merito gara Gessate/Cologno Calcio del 17.9.2005 Massima: E’ sanzionata con la perdita della gara la società che contravviene a quanto disposto dal Comunicato Ufficiale n. 1, stagione sportiva 2005/2006 del Campionato Provinciale relativo alla partecipazione massima di 5 calciatori fuori quota per il campionato juniores. (Il caso di specie: La società pur mantenendo in campo 5 calciatori fuori quota ne ha indicato 6 in distinta, facendoli partecipare tutti alla gara in virtù delle sostituzioni). Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 21/C Riunione del 29 Novembre 2004 n. 6 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 34 del 4.11.2004 Impugnazione - istanza:Reclamo A.S. Montalto Calcio avverso decisioni merito gara Valentano/Montalto di Castro del 3.10.2004 Massima: In considerazione del particolare assetto normativo che caratterizza la rispettiva attività alle Società di “3ª Categoria - Under 18” partecipanti al Campionato Regionale “Juniores” non è consentito l’impiego di calciatori “fuori quota”. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 15/C Riunione del 25 Ottobre 2004 n. 5 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 26 del 7.10.2004 Impugnazione - istanza:Appello della A.S. Ternatese Calcio avverso decisioni merito gara Ternatese/Buguggiate dell’11.9.2004 Massima: Viene inflitta la sanzione della perdita della gara alla società che partecipa con calciatori “fuori quota” in numero superiore al massimo consentito. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 15/C Riunione del 25 novembre 2002 n. 1 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 13 del 17.10.2002 Impugnazione - istanza:Appello della Pol. Costano avverso decisioni merito gara Nuova Bevagna Montefalco/Costano del 14.9.2002 Massima: Regolando i criteri di partecipazione dei calciatori alle partite di Campionato Regionale Juniores, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale ha così disposto: “alle gare del Campionato Regionale Juniores possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 1984 in poi e che comunque abbiano compiuto il quindicesimo anno di età; il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale ha deliberato che è consentito impiegare sino ad un massimo di due calciatori fuori quota nati dal 1° gennaio 1982”. Il concetto del “possono partecipare” due fuori quota, trova, poi, una sua limitazione per quanto attiene la fase dell’impiego e cioè la fase dinamica della disposizione regolamentare, in altre parole la partecipazione attiva alla gara. Tale limitazione trova la sua giustificazione lessicale nell’utilizzo del verbo “impiegato” testualmente usato dal Comitato Regionale e nella logica che vuole una limitata partecipazione attiva dei due fuori quota ad una gara di un Campionato Regionale Juniores. Ne consegue che l’avvenuta sostituzione di un fuori quota con altro dei due calciatori della stessa categoria già impiegati, realizza la violazione dell’art. 12 comma 5 lettera c) del Codice di Giustizia Sportiva con la conseguente applicazione della perdita della gara.