Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 22/C Riunione del 11 marzo 1999 n. 1 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 22 del 14.1.1999 Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Settignanese avverso decisioni merito gara Affrico/Settignanese del 21.11.1998 Massima: I fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro o che siano devolute alla esclusiva discrezionalità di questi non possono formare oggetto di esame da parte dei Giudici Sportivi, così come sancito dell'art. 18 comma 2 C.G.S. (Il caso di specie: La società sostiene di essere stata danneggiata dalla decisione del Direttore di gara - che, al 15' del secondo tempo, aveva espulso il portiere, reo di aver oltrepassato la linea dell'area di rigore con il pallone ancora in mano - che non troverebbe riscontro in nessun regolamento del gioco del calcio e che la costringeva a giocare i restanti 15' in dieci).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it