Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 22/C Riunione del 11 marzo 1999 n. 1 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 22 del 14.1.1999
Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Settignanese avverso decisioni merito gara Affrico/Settignanese del 21.11.1998
Massima: I fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro o che siano devolute alla esclusiva discrezionalità di questi non possono formare oggetto di esame da parte dei Giudici Sportivi, così come sancito dell'art. 18 comma 2 C.G.S. (Il caso di specie: La società sostiene di essere stata danneggiata dalla decisione del Direttore di gara - che, al 15' del secondo tempo, aveva espulso il portiere, reo di aver oltrepassato la linea dell'area di rigore con il pallone ancora in mano - che non troverebbe riscontro in nessun regolamento del gioco del calcio e che la costringeva a giocare i restanti 15' in dieci).