Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 131/CGF Riunione del 28 febbraio 2008 n. 3 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 228/CGF Riunione del 20 giugno 2008 n. 3 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 134/C del 19.2.2008
Impugnazione - istanza: Ricorso del Calcio Lecco 1912 S.r.l. avverso decisioni merito gara Lecco/Novara del 10.2.2008
Massima:Non incide sulla regolarità della gara la circostanza che al minuto 8° del secondo tempo il calciatore della società veniva sostituito dal numero 15, iscritto però nella lista con il numero 16. Non si ritiene che la fattispecie contestata, in relazione alla concreta dinamica dei fatti, non si configuri quale violazione tecnica sanzionabile ai sensi dell’art.17 comma 4 C.G.S. in quanto i due calciatori suindicati risultavano iscritti regolarmente nella distinta consegnata all’arbitro, che li aveva preventivamente identificati, e avevano diritto a partecipare alla gara, fatti in realtà incontestati dall’appellante medesimo. Nel caso in esame la società ha fondato il proprio gravame sulla base dell’art.17 comma 4, C.G.S. in quanto la non coincidenza tra il numero concretamente indossato e quello risultante dalla lista arbitrale avrebbe determinato una violazione influente sulla regolarità della gara, che, a suo dire si sarebbe dovuta ripetere.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 26/C Riunione del 25 aprile 1999 n. 9 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 33 dell'11.3.1999
Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Castellana avverso decisioni merito gara Castellana/Virtus Martano del 7.2.1999
Massima: Nessuna norma federale sanziona la non conformità della numerazione dei calciatori con la perdita della partita e come tale infrazione possa essere punita al più con una semplice ammenda. Il caso di specie: L’arbitro della gara che il calciatore identificato con il numero 41 è sceso in campo con il numero 14.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 26/C Riunione del 25 aprile 1999 n. 4 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 30 del 18.2.1999
Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Castellaneta avverso decisioni merito gara Castellaneta/Squinzano del 17.1.1999
Massima: La sostituzione operata dalla società non ha fatto venire meno la presenza in campo di giovani atleti nel numero prescritto e non incide sulla regolarità della gara quando l’arbitro conferma che nell'elenco di gara i nomi, con i relativi numeri, erano stati invertiti e per rimediare all'errore l'inversione dei numeri fu segnalata nella distinta con delle "freccette".
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 17/C Riunione del 4 febbraio 1999 n. 1 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 16 del 3.12.1998
Impugnazione - istanza: Appello del F.C. Segratese avverso decisioni merito gara Campionato Provinciale Allievi Sporting Milano/Segratese dell’11.10.1998
Massima: La tesi della società circa lo scambio di persona dovuto allo scambio del numero di maglia non può trovare accoglimento, qualora il direttore di gara non confermi tale assunto.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 12/C Riunione del 17 dicembre 1998 n. 7 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 47 del 20.11.1998
Impugnazione - istanza: Appello dell’Agrigento Calcio avverso decisioni merito gara Agrigento/Nuovo Terzigno del 27.9.1998
Massima: La tesi dello scambio di maglie relativo ai calciatori di riserva, non può essere accolta quando il rapporto di gara, integrato dal Direttore di gara, su richiesta del Giudice Sportivo, conferma l'identità del calciatore entrato in campo in sostituzione di altro calciatore ed afferma di avere controllato prima della gara la corrispondenza dell'identità dei calciatori, rilevata dai documenti esibiti, ed il numero della maglia da ciascuno indossata, come indicato nell'elenco nominativo consegnato dalla società. Non sussiste, pertanto, alcun dubbio sulla identità del calciatore subentrato al calciatore sostituito.