Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 92-93/CSA del 04 Marzo 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 109/CSA del 12 Aprile 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 127/DIV del 12.02.2016
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO F.C. CASERTANA S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASERTANA/LECCE DEL 30.1.2016
Impugnazione – istanza: 2. RICORSO U.S. LECCE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA CASERTANA/LECCE DEL 30.1.2016
Massima: E’ regolare la gara conclusasi con il risultato di 1-1 e portata a termine dall’arbitro che a seguito dell’infortunio occorso all’assistente arbitrale, lo ha sostituito con gli assistenti di parte, il quale, pur non risultando nel censimento della società, presso la Lega Pro, risulta inserito nella distinta di gara, tra i nominativi di cui alla c.d. panchina aggiuntiva, con qualifica di magazziniere, identificato dal direttore di gara a mezzo documento di identità e dipendente della società ’ che ha sottoscritto l’apposita clausola compromissoria di cui all’art. 66, comma 1 bis, delle NOIF, circostanze queste che lo legittimano ad esercitare la funzione di assistente. Il caso: Si legge nel referto «al 14° del secondo tempo, venivo richiamato dall’aa2 il quale mi comunicava di essere impossibilitato a proseguire la gara a causa di un infortunio muscolare occorsogli. Interrompevo pertanto l’incontro per 4 minuti per permettere ai sanitari di prestare le cure necessarie al mio collaboratore. L’aa2, a seguito delle cure prestare, provava a continuare l’incontro ma dopo circa 10 secondi dalla ripresa si accasciava nuovamente al suolo richiamandomi e comunicandomi di non essere più in grado di proseguire. Interrompevo, pertanto l’incontro per ulteriori 5 minuti (così per un totale di 9 minuti). L’incontro veniva poi definitivamente ripreso e portato al termine regolarmente con due assistenti di parte messi a disposizione delle due società».
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 046/C Riunione del 12 Aprile 2007 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 73 del 1.3.2007 Impugnazione - istanza: 2. RECLAMO A.C. MARCHESA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MARCHESA/S. MARIA LA CARITA DEL 12.11.2006 Massima: E’ regolare la gara per insussistenza dell’errore tecnico dell’arbitro di cui all’art. 65 comma 2 NOIF, il quale anche in sede di audizione afferma che il dirigente incaricato all’assistenza dell’arbitro era stato sostituito dal massaggiatore: l’espulsione del primo, in altri termini, non aveva privato gli ufficiali della prescritta assistenza. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 30/C Riunione del 10 marzo 2003 n. 11 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 59 del 23.1.2003 Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Perdifumo avverso decisioni merito gara Perdifumo/Dragonea del 3.11.2002 Massima: La Regola n. 6 - Decisioni F.I.G.C. è molto chiara, recitando, ai punti 8) e 9), che, determinandosi l’assenza degli assistenti ufficiali dell’arbitro designati, in occasione della gara (Campionato di Promozione) il direttore di gara può fruire di assistenti di parte richiedendo a ciascuna società di designare all’uopo un loro tesserato idoneo, ma che se, tuttavia, nel corso della gara sopraggiungono gli assistenti dell’arbitro designati, l’arbitro dovrà provvedere a sostituire gli assistenti di parte con quelli ufficiali. (Orbene, così sembra essere puntualmente accaduto nella fattispecie in questione, una volta sopraggiunti i nuovi assistenti appartenenti alla vicina Sezione, con piena consapevolezza degli organi competenti dell’A.I.A. e senza alcuna irregolarità inficiante. Né, a tal proposito, può ritenersi che la procedura di sostituzione d’urgenza per il tramite del servizio “Pronto A.I.A.” non rientri nell’ambito delle normali procedure di designazione degli ufficiali di gara, seppur accelerate viste le necessità)