Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 54/CDN del 15 maggio 2008 n. 1 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Campania C.U. n. 101 del 15.5.2008 – (Campionato di 3^(Categoria).
Impugnazione - istanza: (307) - Reclamo della Società Asd Polisportiva Zungoli avverso le decisioni merito gara Savignanese-Zungoli Dell’8.3.2008
Massima: La Società che ha impiegato come assistente dell’arbitro persona sprovvista di titolo, incorre nella sanzione di cui all’art. 17 comma 5 CGS. Consegue la sanzione sportiva della perdita per 0-3 della gara.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 46/C Riunione del 6 aprile 2006 n. 12– www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 35 del 23.3.2006
Impugnazione - istanza: Appello del Nissa Football Club A.S.D. avverso decisioni merito gara Real Gela/Nissa Football Club A.S.D. dell’8.3.2006
Massima: Il comma 2 dell’art. 63 delle N.O.I.F. abilita alle funzioni di guardialinee di parte un calciatore della società o un tecnico tesserato ovvero un dirigente che risulti regolarmente in carica. Orbene, colui al quale il Comitato Regionale ha rilasciato la tessera di accompagnatore ufficiale della società deve essere considerato tra i soggetti abilitati a volgere le funzioni di guardialinee, in quanto va considerato come dirigente. Il richiamo a tale categoria di soggetti da parte dell’art. 63 comma 2 delle N.O.I.F.. è chiaramente rivolto, anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 21 comma 1 delle medesime N.O.I.F., a tutti quei soggetti che per la loro carica in seno alla società abbiano comunque responsabilità e rapporti nell’ambito dell’attività sportiva organizzata, come per l’appunto l’accompagnatore ufficiale, che è certamente investito di responsabilità ed ha rapporti con molteplici altri soggetti nell’ambito dell’attività sportiva organizzata dalla F.I.G.C.. (arbitri, dirigenti delle altre società, organi federali a livello centrale e periferico e via dicendo).
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 40/C Riunione del 27 Aprile 2005 n. 3 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 37 del 10.3.2005
Impugnazione - istanza:Appello della A.C.D. San Pietro in Lama avverso decisioni merito gara Campi Calcio A.Taurino/San Pietro in Lama del 30.1.2005
Massima: La società è sanzionata con la perdita della gara per aver utilizzato l’assistente di parte in qualità di calciatore in quanto tale comportamento integra la violazione della Regola n. 6 del Regolamento del Giuoco del Calcio, che prevede che “un calciatore, che inizia la gara con funzioni di assistente di parte, non può, nella stessa gara, partecipare al giuoco come calciatore”.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 29/C Riunione del 31 Gennaio 2005 n. 2 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 19 del 2.12.2004
Impugnazione - istanza:Reclamo della A.C. Luigi Pirandello avverso decisioni merito gara Omega/Pirandello del 7.11.2004 e avverso le sanzioni: della penalizzazione di n. 1 punto nella classifica del campionato in corso; dell’inibizione fino al 31.12.2004 inflitta al sig. I.F.
Massima: Il legislatore federale, quando ha voluto prevedere l’applicazione della penalizzazione in classifica, lo ha detto espressamente (si veda ad esempio l’art. 12 comma 3 C.G.S., che prevede appunto la sanzione della perdita della gara congiuntamente alla penalizzazione di un punto in classifica, in caso di violazione delle norme federali che stabiliscono l’obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti). Per l’utilizzazione quali assistenti dell’arbitro di soggetti che non abbiano titolo è invece prevista in modo specifico la punizione sportiva della perdita della gara, ma non la sanzione accessoria della penalizzazione in classifica.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 21/C Riunione del 29 Novembre 2004 n. 7 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 34 del 4.11.2004
Impugnazione - istanza:Reclamo Pol. Eur Nova Città Futura avverso decisioni merito gara Eur Nova/Nuova Tor Tre Teste del 2.10.2004
Massima:: E’ prevista la sanzione dell’ammenda a carico della società, l’inibizione per il dirigente accompagnatore e la squalifica per il calciatore per la violazione della normativa concernente l’impiego degli assistenti del direttore di gara (art. 12 comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva).
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 50/C Riunione del 17 Maggio 2004 n. 11 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Molise del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 40 del 22.4.2004
Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Bojano avverso decisioni merito gara Bojano/Acli Campobasso del 31.2.2004
Massima: L’assistente di parte dell’arbitro deve essere un tesserato della società, in mancanza non può partecipare alla gara e qualora vi partecipi la sua posizione sarà irregolare con l’applicazione della sanzione della perdita della gara ai sensi dell’art. 12 comma 5 lett. b) C.G.S..
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 38/C Riunione del 15 Marzo 2004 n. 11 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 29 del 19.2.2004
Impugnazione - istanza: Appello della pol. Virtus Misilmeri avverso decisioni merito gara Albatros Lercara/Virtus Misilmeri dell’1.2.2004
Massima: E’ in posizione irregolare il calciatore, nel caso in cui partecipa alla gara nella qualità di assistente di parte dell’arbitro, pur non avendovi titolo per non aver compiuto l’età minima per partecipare a tale competizione. Tale violazione è sanzionata dall’art. 12 C.G.S., infatti il comma 6 prevede che “Non comportano la punizione sportiva della perdita della gara... b) le infrazioni alle norme sull’impiego degli assistenti di parte dell’arbitro, salvo quanto previsto dal comma 5...”. Il comma 5 prevede che “La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta alla società che... b) utilizza quali assistenti dell’arbitro soggetti squalificati, inibiti o che comunque non abbiano titolo”. (Il caso di specie: Il calciatore, che non aveva compiuto i dodici anni, ha partecipato alla gara, pur non avendone titolo, in violazione del Com. Uff. n. 1 F.I.G.C. del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, relativo alla Stagione Sportiva 2003/2004 in base al quale “Possono prendere parte all’attività giovanissimi i nati dall’1.1.1989 e che abbiano comunque compiuto anagraficamente il dodicesimo anno di età” (cfr. lett. “F” Limiti di età).
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 38/C Riunione del 15 Marzole 2004 n. 10 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 29 del 19.2.2004
Impugnazione - istanza: Appello della Pol. Virtus Misilmeri avverso decisioni merito gara Caccamo/Virtus Misilmeri del 26.1.2004
Massima: Il Legislatore Federale ha correttamente sanzionato differentemente il caso di utilizzo di un giocatore prima del conseguimento dell’età regolamentare - trattandosi di infrazione di carattere formale, in quanto le conseguenze ricadono soltanto sulla società che impiega tale giocatore - da quello relativo all’utilizzo dello stesso come guardalinee, “le cui attribuzioni specifiche di collaborazione dell’arbitro nella direzione della gara acquistano ben diverso spessore e rilevanza nell’ottica di svolgimento della partita e degli interessi coinvolti” (cfr. sentenza C.A.F. C.U. 41/C del 18.6.1992 n. 6 Fiori Barp e U.S. Agordina).
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 36/C Riunione del 4 Marzo 2004 n. 3 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 42 del 5.2.2004
Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Miral 98 avverso decisioni merito gara Miral 98/Mastersport del 10.1.2004
Massima: Viola l’art. 21 comma 3 NOIF la società che schiera come assistente di parte un calciatore, che al momento della gara era trasferito a titolo temporaneo presso altra società. Consegue la punizione sportiva della perdita della gara.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 34/C Riunione del 26 Febbraio 2004 n. 2 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 28 del 22.1.2004
Impugnazione - istanza: Appello dell’Associazione Capalbio sport avverso decisioni merito gara Capalbio Sport/Neania del 21.12.2003
Massima: Le società, nel sottoscrivere il modulo di richiesta della tessera impersonale, “dichiarano, a tutti gli effetti di responsabilità regolamentare che i nostri dirigenti sono inclusi nel modulo di censimento e che gli stessi non sono colpiti da provvedimenti a titolo definitivo”. Per cui qualora il consigliere della società, non risulta dal modulo di censimento, non ha titolo a partecipare alla gara, dovendosi considerare la sua posizione regolare, solo a decorrere dalla data nella quale la società ha compilato correttamente la lista dei propri consiglieri”. Prima di tale data la posizione è irregolare ed incide sulla gara quando è schierato come assistente di parte dell’arbitro.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 26/C Riunione del 12 Gennaio 2004 n. 12 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - Com. Uff. n. 15 dell’11.12.2003
Impugnazione - istanza: Reclamo della Pol. Refrancorese avverso decisioni merito gara Refrancorese/Vinchio del 30.11.2003
Massima: L’art. 12, comma 6, lett. b), C.G.S. prevede espressamente che non comporta la punizione sportiva della perdita della gara, ma solo le sanzioni dell’ammonizione o dell’ammenda a carico della società, dell’inibizione temporanea a carico del dirigente accompagnatore ufficiale, della squalifica a carico dei calciatori, l’infrazione alle norme sull’impiego degli assistenti di parte dell’arbitro. Non può pertanto essere inflitta alla società che è incorsa nella rilevata infrazione una sanzione più grave di quella legalmente prevista. (Il caso di specie: La società ha sostituito, nel corso di tale gara, due calciatori con altri che, inizialmente inseriti in distinta quali riserve, prima di scendere in campo erano stati entrambi designati, l’uno successivamente all’altro, come assistenti di parte dell’arbitro).
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 19/C Riunione del 17 Novembre 2003 n. 1 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 22 del 16.10.2003
Impugnazione - istanza: - Reclamo dell’U.S. Trecastagni avverso la ripetizione della gara Troina/Trecastagni del 21.9.2003
Massima: Ai sensi dell’art. 12 punto 4 C.G.S., l’infrazione alle norme sull’impiego degli assistenti di parte dell’arbitro, per aver la società utilizzato, nel corso della gara, come collaboratore di linea dell’arbitro, un suo tesserato, come direttore sportivo, ma, non inserito nella distinta dei giocatori presentata all’arbitro prima della gara, non ha avuto alcuna influenza sulla regolarità di svolgimento della gara.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 35/C Riunione del 7 aprile 2003 n. 1 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 70 del 3.2.2003
Impugnazione - istanza:Appello del comprensorio Alto Mesima avverso decisioni merito gara Sangiorgese/Comprensorio Alto Mesima del 28.12.2002.
Massima: Il collaboratore della società può svolgere le funzioni di assistente di parte dell’arbitro, allorquando la sua nomina quale collaboratore della società sia comunicata al Comitato di appartenenza prima della disputa della gara.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 28/C Riunione del 3 marzo 2003 n. 12 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 27 del 23.1.2003
Impugnazione - istanza:Appello della Pol. Siniscola avverso decisioni merito gara Siniscola/ Budoni del 5.1.2003
Massima: Il dirigente della società può esercitare regolarmente le funzioni di guardialinee quando risulta tesserato per la società, a nulla rilevando il fatto che egli abbia espletato per altra società le medesime funzioni senza però esservi tesserato.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 13/C Riunione del 11 novembre 2002 n. 7 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 13 del 24.10.2002
Impugnazione - istanza:Appello della Città di Monreale avverso decisioni merito gara A.P. Kokalos/Città Monreale del 6.10.2002
Massima: L’assistente dell’arbitro che non risulta inserito fra i collaboratori o dirigenti della società nella scheda di censimento è in posizione irregolare e consegue la punizione della perdita della gara a carico della società.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 32/C Riunione del 9 Maggio 2002 n. 2 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 33 del 28.2.2002
Impugnazione - istanza:Appello dell’A.C. Fiore avverso decisioni merito gara Fiore/Gropparello del 3.2.2002
Massima: Ai sensi dell’art. 4 comma 4 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, le variazioni dei dirigenti hanno efficacia nei confronti del Comitato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione e non da quello dell’invio. Per cui è in posizione irregolare il dirigente, assistente di parte dell’arbitro, la cui qualifica è stata inviata al Comitato, a mezzo raccomandata solo il giorno precedente la gara.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 15/C Riunione del 20 Dicembre 2001 n. 7 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 22 del 22.11.2001
Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S.C. Torrione avverso decisioni merito gara campionato Regionale Allievi Amici di Mugnano/Torrione del 28.10.2001
Massima: Ai sensi dell’art. 63 comma 2 N.O.I.F., quando non sia prevista la designazione di guardalinee ufficiali le società sono tenute a porre a disposizione dell’arbitro, per assolvere a tale funzione, un calciatore o un tecnico tesserato ovvero un dirigente che risulti regolarmente in carica. In mancanza consegue la posizione irregolare dell’assistente di parte dell’arbitro.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 14/C Riunione del 6 Dicembre 2001 n. 4 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 23 del 2.11.2001
Impugnazione - istanza: Appello della Pol. Pro Pietrina avverso decisioni merito gara Pro Pietrina/San Sebastiano del 15.9.2001
Massima: Il consigliere della società, la cui carica non risulta alla federazione, non può rivestire la carica di dirigente e, pertanto, neanche quella di assistente di parte dell’arbitro. L’art. 63, 2° comma, delle N.O.I.F prevede che “quando non sia prevista la designazione di guardalinee ufficiali, le società sono tenute a porre a disposizione dell’arbitro, per assolvere a tale funzione, un calciatore o un tecnico tesserato ovvero un dirigente che risulti regolarmente in carica ...”. Secondo l’art. 21 delle N.O.I.F “sono qualificati dirigenti delle società gli amministratori e tutti i soci che abbiano comunque responsabilità e rapporti nell’ambito dell’attività sportiva organizzata dalla F.I.G.C”. Il mancato adempimento rilevato impedisce l’assunzione di responsabilità e tra queste lo svolgimento del ruolo di assistente arbitrale. Nessun valore probatorio peraltro può attribuirsi, ad altri atti sociali, considerato che l’affiliazione è soggetta al rinnovo annuale, all’atto dell’iscrizione al Campionato, come disposto dalle N.O.I.F. e così tutti gli adempimenti ad essa connessi con relativa assunzione di responsabilità.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 32/C Riunione del 17 maggio 2001 n. 5 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 84 del 20.3.2001
Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Catona avverso decisioni merito gara Motta San Giovanni/Catona del 10.2.2001
Massima: Le disposizioni sul tesseramento dei calciatori contenute nel C.U. del Comitato Regionale pongono le regole ed i limiti della partecipazione al Campionato Amatori dei calciatori tesserati per Società affiliate alla F.I.G.C., prevedendo esplicitamente che i calciatori tesserati federalmente, già impiegati nell’Attività Amatori in virtù del prescritto nulla-osta, che per carenze di organico vengono nuovamente utilizzati in gare ufficiali svolte dalla medesima, non potranno essere successivamente utilizzati nelle residue gare dell’Attività Amatori. Per quanto concerne i tecnici ed i dirigenti, la lettera g) di tali disposizioni consente che i predetti possano partecipare come calciatori all’attività Amatori, con l’autorizzazione della Società di appartenenza, senza prevedere in tal caso la decadenza dalle rispettive cariche ovvero il divieto di svolgimento delle attività rispettivamente di tecnico o dirigente. In virtù di tale disposizione, chi in precedenza ha partecipato come calciatore all’Attività Amatori aveva titolo per svolgere la funzione di assistente di parte dell’arbitro a favore di altra società, di cui continuava ad essere il Vice-Presidente.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 19/C Riunione del 15 febbraio 2001 n. 6 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 34 del 18.1.2001
Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Camaro 1969 avverso decisioni merito gara Camaro/Belpasso del 12.11.2000
Massima: L’utilizzo degli Assistenti di parte è consentito, oltre il caso di assenza di quelli ufficiali, quando uno di questi non possa continuare ad espletare il proprio compito “a causa di malessere ad infortunio”. Peraltro, nella fattispecie, non si è trattato di “malessere” o “infortunio” dipendenti da cause naturali o eventi accidentali. L’Assistente si è trovato nella impossibilità di assolvere la funzione assegnatagli in conseguenza dell’aggressione subita ad opera di un tesserato della società, del cui operato la società è quindi chiamata a rispondere, con le conseguenze previste dall’art. 7 comma 1 C.G.S., punizione sportiva della perdita della gara.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 25/C Riunione del 2 marzo 2000 n. 10 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 30 del 20.1 .2000
Impugnazione - istanza:Appello del G.S. Agora S. Rita avverso decisioni merito gara Agora S. Rita/Colleferro Calcio dell’8.12.1999 Massima: L'impiego di un calciatore squalificato con funzione di guardalinee anziché di calciatore fa dedurre la mancanza d'interesse ad eludere la squalifica. Ma tutto ciò non può neutralizzare gli effetti della norma (art. 12 comma 11 C.G.S.) che detta una presunzione assoluta di conoscenza dei provvedimenti disciplinari con riferimento esclusivo alla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale. Consegue la posizione irregolare del calciatore.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 23/C Riunione del 18 marzo 1999 n. 8 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 55 del 18.2.1999
Impugnazione - istanza: Appello del G.S. Girl Falasche Club avverso decisioni merito gara Campionato Regionale Femminile Girl Falasche Club/Podgora del 6.12.1998 Massima: La calciatrice infraquindicenne, sprovvista dell'autorizzazione di cui all'art. 34 comma 3 N.O.I.F, può svolgere il compito di assistente dell'arbitro e ciò comporta a carico della società solo l’ammenda e non la punizione sportiva della perdita della gara. Partecipare ad una gara e svolgere all'interno della stessa la funzione di assistente dell'arbitro (nel caso, ovviamente, che non vi sia designazione ufficiale da parte dell'Organo Tecnico Federale) sono due concetti diversi, come tali considerati dell'art. 7 comma 5 C.G.S., il quale distingue appunto fra la società che fa partecipare ad una gara calciatori squalificati o non aventi titolo e quella che invece "utilizza" quali guardalinee soggetti in tale situazione soggettiva. Il comma 6 lett. a) di tale articolo stabilisce che non comportano la perdita della gara - fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 34 comma 3 N.O.I.F. - le infrazioni ai divieti di prendere parte a più di una gara ufficiale nella stessa giornata o prima dell'età prevista per le competizioni; appare indubbio che l'incisivo richiamo all'art. 34 comma 3 abbia esclusivo riferimento a questa lettera dell'art. 7 comma 6, giacché l'art. 34 prevede l'ipotesi di chi "prende parte" a gare, ovvero vi viene impiegato agonisticamente. Non può, invece, come pretende l'appellante, riferirsi anche alla lett. b) dell'art. 7 comma 6, che invece comprende tutte le infrazioni alle norme sull'impiego dei guardalinee di parte, fatta salva l'ipotesi che si tratti di soggetti squalificati o comunque non aventi titolo non già a svolgere tale funzione ma a partecipare astrattamente a gare purché, come nel caso in esame, esista una situazione di regolare tesseramento.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 18/C Riunione del 11 febbraio 1999 n. 2 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 21 del 30.12.1998
Impugnazione - istanza: Appello del F.C. Spilamberto 96 avverso decisioni merito gara Spilamberto 96/Visport del 15.11.1998
Massima: In base all'art. 63 comma 2 N.O.I.F., sono abilitati a prestare assistenza al Direttore di gara come guardalinee, quando non sia prevista la designazione di guardalinee ufficiali, “un dirigente che sia regolarmente in carica”. Tale è il dirigente, che, oltretutto, è indicato come tale anche nella domanda di iscrizione della 1° squadra della società di appartenenza, al Campionato di 1° Categoria, come emerge da copia agli atti della domanda di iscrizione a detto campionato.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 14/C Riunione del 14 gennaio 1999 n. 7 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 36 del 17.11.1998
Impugnazione - istanza: Appello del F.C. Barone 96 avverso decisioni merito gara Barone 96/Campagnella del 18.10.1998
Massima:Il soggetto tesserato sia come calciatore che come dirigente per la medesima società può regolarmente svolgere le funzioni di assistente di parte dell’arbitro.
Decisione CF: Comunicato Ufficiale 10/CF del 10 dicembre 1998 n.2 – www.figc.it
Impugnazione - istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico del sig. P.D., Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catania, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., per comportamenti antiregolamentari posti in essere nell’esercizio delle sue funzioni.
Massima: Il Giudice Sportivo viola gli artt. 18 e 25 C.G.S., allorquando non decide esclusivamente sulla base degli atti ufficiali (rapporto dell'arbitro ed eventuali chiarimenti da parte di quest’ultimo), ma procede ad atti istruttori di competenza di altri Uffici. (Nel caso di specie il Giudice Sportivo, in seguito al reclamo per posizione irregolare del guardialinee, emanò la propria decisione ponendo a fondamento non il rapporto dell’arbitro e la successiva audizione di questi, ma le dichiarazioni resegli dal dirigente della società trovato casualmente presente nei locali del Comitato).
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 23/C - Riunione del 19 marzo 1998 - n. 2 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria Com. Uff. n. 71 del 10.2.1998
Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Calcio Reggio Sbarre avverso decisioni merito gara calcio Reggio Sbarre/R. San Giovannello del 14.12.1997
Massima: La sanzione stabilità dall'art. 7 comma 5 C.G.S., per la partecipazione alla gara di calciatori in posizione irregolare, è la punizione sportiva della perdita della gara e detta sanzione deve essere applicata anche quando il calciatore ha preso parte all'incontro dopo avere esercitato nello stesso incontro le funzioni di guardalinee ancorché per pochi minuti.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 14/C - Riunione del 15 gennaio 1998 - n. 3 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 21 del 4.12.1997
Impugnazione - istanza: Appello del F.C. Idea Europa 92 avverso decisioni merito gara Sandonatese/Idea Europa 92 del 9.11.1997
Massima: L’assistente di parte dell’arbitro deve essere tesserato per la società in data antecedente alla disputa della gara, altrimenti è in posizione irregolare.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 30/C Riunione dell’ 8 maggio 1997 n. 5 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 33 del 20.3.1997
Impugnazione - istanza: Appello della società Nuova Brembillese avverso decisione in merito alla gara Nuova Brembillese/Ponteraniga del 27.2.1997
Massima: Atteso che la delibera del Consiglio societario decorre solo dalla data di deposito, ai sensi dall'art. 3 comma 3 Reg. LND, verte in posizione irregolare il dirigente accompagnatore che partecipa alla gara come guardialinee prima del deposito della suddetta delibera.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 26/C Riunione del 3 aprile 1997 n. 5 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per L’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 29 del 13.2.1997
Impugnazione - istanza: Appello della Pol. Boscaioli avverso decisioni merito gara Campionato Provinciale Allievi P.G.S. Marsala/Boscaioli dell’11.11.1996
Massima: Non si ha posizione irregolare dell’assistente di parte dell’arbitro, quando le funzioni vengono esercitate da un Componente del Consiglio Direttivo della società, sia pur minorenne. L’art. 7 comma 5, lett. b) C.G.S., che appartiene al titolo rubricato "sanzioni" combina la perdita della gara alla società che utilizza "quali guardalinee soggetti squalificati, inibiti o che comunque non abbiano titolo”. Il successivo art. 9 dello stesso titolo precisa che nei confronti dei dirigenti le sanzioni irrogabili sono solo, oltre l’ammonizione, l’ammonizione con diffida, l’inibizione temporanea a svolgere attività e la perdita della qualità di socio della società. Orbene, qualora si tenga presente la struttura e gli obiettivi di tale quadro sanzionatorio orientati a disciplinare l’ aspetto sportivo delle competizioni, è chiara la portata, della norma contenuta nella Regola 6 - Guardalinee di parte, punto 1, che legittima lo svolgimento della funzione di guardalinee, fra gli altri, da parte del "dirigente che risulti regolarmente in carica". Tale fatto di legittimazione si risolve - e nel contempo si esaurisce - nella perduranza in carica del soggetto per l'assenza di sanzioni sportive (inibizione o perdita della qualità di socio) che sono le uniche cause che si pongono come impeditive dello svolgimento della carica; sicché la legittimazione nello svolgimento della funzione di guardalinee si verifica con il semplice riscontro della perduranza dell' incarico, secondo le risultanze degli atti ufficiali. Ad un ambito del tutto diverso, estraneo al momento squisitamente sportivo dello svolgimento della gara, appartiene la questione che, involge la tipologia delle possibili verifiche da effettuare in sede di tesseramento del dirigenti, materia che richiama poteri organizzativi e che trova disciplina in un corso separato di norme, e precisamente nell'art. 37 N.O.I.F.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 20/C Riunione del 13 febbraio 1997 n. 7 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 26 del 9.1.1997
Impugnazione - istanza: Appello dell’Ass. Maltignanese avverso decisioni merito gara Piazza Immacolata/Maltignanese del 23.11.1996.
Massima: L’art. 36 C.G.S. stabilisce che al tesserato squalificato è precluso non solo di disputare partite ufficiali con la squadra per cui militava quando si verificò la violazione, ma anche di "partecipare in altre squadre della stessa società a gare ufficiali nel giorno in cui deve scontare la squalifica". Infatti, anche l’espletamento della funzione di guardalinee di parte deve considerarsi equiparata alla partecipazione alla gara, e posto che la squalifica impedisce al tesserato di svolgere qualsiasi attività sportiva in ambito federale per il periodo di incidenza (art. 63 comma 2 N.O.I.F. a art. 12 comma 13 C.G.S.), ne consegue che il calciatore in tale posizione non ha espiato la sanzione se prende parte all’incontro. Ne consegue, inoltre, a carico della società che lo ha impiegato, la punizione sportiva della perdita della gara per la posizione irregolare del calciatore.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 24/C Riunione del 14 marzo 1996 n. 1 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 15/Disc. dell'11.1.1996
Impugnazione - istanza: Appello della Pol.Pro Mazara avverso decisioni merito gara Inter Club Partanna/Pro Mazara del 3.12.1995
Massima: L'art. 63 N.O.I.F. stabilisce che, qualora non sia prevista la designazione di guardalinee ufficiali, la relativa funzione deve essere svolta solo da soggetti che abbiano una specifica qualifica: calciatori, tecnici tesserati ovvero dirigenti che risultino regolarmente in carica, per cui la posizione irregolare di un guardalinee determina la sanzione sportiva della perdita della gara.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 15/C Riunione dell’11 gennaio 1996 n. 1 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera delle Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 16 del 9.11.1995
Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Miramare avverso decisioni merito gara Endas San Clemente/Miramare dell’1.10.1995
Massima: Nell’ambito del Campionato di Prima Categoria è sanzionata con la punizione sportiva della perdita della gara, per posizione irregolare, la società che schiera come guardalinee un soggetto non tesserato con la medesima società, a nulla rilevando la sua qualifica dirigenziale inserita nel verbale di assemblea della società.