Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n.184/CGF Riunione del 22 maggio 2008 n. 1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 244/CGF Riunione del 24 giugno 2008 n. 1 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 86/TB del 13.2.2008
Impugnazione - istanza: Ricorso della S.S. Scafatese Calcio S.r.l. avverso decisioni merito gara, Campionato D. Berretti, Scafatese/Foggia del 2.2.2008
Massima: Non sussiste l’ipotesi di causa di forza maggiore che ha impedito alla società di partecipare alla gara a causa del furto dei documenti identificativi dei tesserati avvenuto presumibilmente negli spogliatoi, allorquando la società non è stata in grado di approntare un idoneo quadro probatorio – o quantomeno indiziario, corroborato dalle tipiche caratteristiche di gravità, precisione e concordanza – a sostegno della tesi del furto dei documenti, potendosi, invece trattare di smarrimento. Come principio generale dell’ordinamento giuridico, l’onere della prova dei fatti spetta alla parte che li adduce a sostegno della propria tesi.