Massima n. 288799

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 106/CGF del 09 febbraio 2009 n. 6 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 291/CGF del 13 agosto 2009n. 6  www.figc.it Decisione impugnata: Delibera Commissione Agenti di Calciatori – Com. Uff. n. 8/F del 19.1.2009 Impugnazione – istanza 6) Ricorso del sig. M. A. avverso la sanzione della sospensione provvisoria dall’attività di agente di calciatori Massima: L’art. 14, comma 8, Regolamento Agenti di Calciatori prevede l’obbligatorietà della comminatoria della sospensione cautelare da parte della Commissione Agenti, senza alcun margine di discrezionalità valutativa, ogni qual volta l’agente “risulti avere procedimenti penali in corso per delitti non colposi connessi alla sua attività ”. Nel caso di specie, dunque, il gravato provvedimento cautelare, alla luce dell’intervenuta sentenza di condanna di primo grado a carico dell’agente, per un reato indubitabilmente commesso nello svolgimento della propria attività di agente, appare qualificabile come atto dovuto e, perciò, legittimamente assunto dalla Commissione Agenti di Calciatori. L’art. 18, comma 4, Regolamento Agenti di Calciatori - prevede espressamente il termine finale di efficacia della sospensione provvisoria, che “cessa automaticamente i suoi effetti in caso di archiviazione disposta dalla Procura Federale ovvero con la comunicazione della decisione definitiva della Commissione di Appello Federale” (oggi Corte di Giustizia Federale).
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