Massima n. 288799
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 106/CGF del 09 febbraio 2009 n. 6 e con
motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n.
291/CGF del 13 agosto 2009n. 6 www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera Commissione
Agenti di Calciatori – Com. Uff. n. 8/F del 19.1.2009
Impugnazione – istanza 6) Ricorso del sig. M. A. avverso la sanzione della sospensione
provvisoria dall’attività di agente di calciatori
Massima: L’art. 14, comma 8, Regolamento Agenti di Calciatori prevede
l’obbligatorietà della comminatoria della sospensione cautelare da parte della
Commissione Agenti, senza alcun margine di discrezionalità valutativa, ogni
qual volta l’agente “risulti avere
procedimenti penali in corso per delitti non colposi connessi alla sua attività
”. Nel caso di specie, dunque, il gravato provvedimento cautelare, alla
luce dell’intervenuta sentenza di condanna di primo grado a carico dell’agente,
per un reato indubitabilmente commesso nello svolgimento della propria attività
di agente, appare qualificabile come atto dovuto e, perciò, legittimamente
assunto dalla Commissione Agenti di Calciatori. L’art. 18, comma 4, Regolamento
Agenti di Calciatori - prevede espressamente il termine finale di efficacia
della sospensione provvisoria, che “cessa
automaticamente i suoi effetti in caso di archiviazione disposta dalla Procura
Federale ovvero con la comunicazione della decisione definitiva della
Commissione di Appello Federale” (oggi Corte di Giustizia Federale).