Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 01 ottobre 2008 – www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera del Consiglio Federale della F.I.G.C. pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 45/A del 14 agosto 2008, di esclusione dal ripescaggio della Renato Curi Angolana S.r.l. al Campionato di II Divisione Lega Pro (Serie C2) 2008-2009)– www.figc.it
Parti: Renato Curi Angolana Srl - Federazione Italiana Giuoco Calcio, Barletta Calcio Srl, Lega Pro, Lega Nazionale Dilettanti e Comitato Interregionale Lega Nazionale Dilettanti
Massima: Il capo VII del Comunicato ufficiale 93/A del 5 maggio 2008 stabilisce, che «avverso le decisioni del Consiglio Federale, che neghi l’ammissione al campionato di competenza, è consentito ricorso alla Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport istituita presso il CONI, da proporsi nei termini e con le modalità previsti dall’ apposito regolamento». In linea di principio, la convenzione di arbitrato specificamente rilevante sembra univocamente rapportabile al Regolamento particolare «per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico», a mente del quale, perciò, soltanto il Collegio arbitrale ivi previsto sarebbe titolato a decidere sulla «applicabilità» dello stesso (art. 2, comma 2); di contro, nell’ambito del «Regolamento» generale adesso seguito, con norma di certo difettosa di coordinamento con la precedente, è prevista come «vincolante» la «decisione» del Presidente della Camera sulla ricorrenza del «presupposto» relativo all’identificazione dell’oggetto della controversia, che -quando trattasi di «iscrizioni ai campionati»- esclude l’Arbitro unico, tant’è che il vincolo della suddetta decisione si dispiega eventualmente per il «collegio arbitrale chiamato a pronunciare sulla controversia» (art. 11, comma 4). Tanto premesso, questo Arbitro ritiene che nella fattispecie non ricorre alcuna incapacità di risolvere la questione concernente la validità della propria nomina (art. 808-ter, 2° comma, n. 2, c.p.c.) poiché nessuna «decisione» del Presidente della Camera risulta essere stata presa nel presente procedimento stante l’assenza di ogni controversia sul punto (invero sollevato d’ufficio alla riunione tenuta dall’Arbitro con le parti); né, più in generale, alcuna decisione vincolante risulta prevista dal Regolamento per il caso che il Presidente, come nel caso che occupa, abbia soltanto ritenuto, per implicito, che non ricorresse una controversia avente per oggetto la iscrizione a campionati, tanto da designare l’Arbitro unico e così escludere l’accesso ad altro e apposito regolamento. L’implicita opzione del Presidente della Camera viene qui esplicitamente condivisa, benchè, come detto, la convenzione di arbitrato sottoscritta dalla società sia da sussumere ratione obiecti nel Regolamento apposito «per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico»; difatti, non può prescindersi dalla circostanza che l’art. 2, comma 1 di questo regolamento assuma, ai fini della sua «applicazione», che sia dia per incontroverso che la clausola è stata «sottoscritta dalla società di calcio professionistico», il che, viceversa, (se non già escluso) nella presente fattispecie integra materia del contendere, invero trattandosi di accertare le modalità costitutive della natura professionistica della Società che è parte in causa (per l’omologo argomento che esclude l’applicabilità della disciplina dell’ arbitrato c.d. societario di cui al d.lgs. 17.1.2003, n. 5 in presenza di controversia sul fatto costitutivo della qualità di socio, v. Luiso, Il nuovo processo societario, Giappichelli, 2006, 569). In definitiva, è il «Regolamento» (generale) della Camera, coi relativi termini e con l’attribuzione all’Arbitro designato del potere di decidere la controversia, che deve ritenersi fonte primaria di disciplina del presente procedimento.
Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 17 settembre 2008 – www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Veneto della Lega Nazionale Dilettanti pubblicata sul C.U. n. 84 del 25 giugno 2008 mediante il quale veniva rigettata l’istanza presentata dal Bagnoli San Siro di ammissione ai campionati Giovanissimi e Allievi Regionali
Parti: U.S.D. Bagnoli San Siro - Federazione Italiana Giuoco Calcio, Lega Nazionale Dilettanti e Comitato Regonale Veneto FIGC / LND
Massima: La Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport del CONI è competente ad ammettere di diritto la società, a partecipare ai campionati regionali della categoria Giovanissimi.
Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 9 agosto 2004– www.coni.it
Decisione impugnata: Non ammissione della U.S. Viterbese Calcio al Campionato di Serie C1, per la stagione calcistica 2004 – 2005 - www.figc.it
Parti: Società U.S. Viterbese Calcio 90 S.R.L. contro F.I.G.C.
Massima: La Camera di Conciliazione è competente a decidere in merito al ricorso proposto dalla società avverso il provvedimento della FIGC di non ammissione al Campionato di calcio professionistico di Serie C1, ai sensi del Regolamento di Arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all’applicazione del Manuale per l’ottenimento della Licenza UEFA da parte dei CLUB – versione italiana e delle controversie relative all’iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico. Massima: La Camera è stata istituita ai sensi dell’art. 12 dello Statuto del CONI del 2000 presso il medesimo ente pubblico in quanto rappresentativo di tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo. In riferimento a ciò è stato approvato lo Statuto della FIGC, il quale all’art. 27 consente la devoluzione in arbitrato di pressoché tutte le controversie tra la federazione e altro soggetto dell’ordinamento federale. Le regole contenute nel Regolamento ad hoc alla base della presente procedura arbitrale speciale – amministrata dalla stessa Camera – sono state approvate dal Consiglio Nazionale del CONI nella riunione del 30 aprile 2004 quale annesso al Regolamento della Camera. Ebbene, tale Regolamento ad hoc – approvato successivamente dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, anche ai sensi della legge n. 138/1992 – prevede che il lodo è imputabile esclusivamente all’organo arbitrale e che in nessun caso il lodo può essere considerato atto della Camera o del CONI. In terzo luogo, deve essere rimarcato che, sempre nell’ambito delle controversie compromettibili in arbitrato, la l. 17 ottobre 2003 n. 280, nel devolvere la maggior parte delle controversie aventi ad oggetto atti del CONI o delle Federazioni sportive rilevanti per l’ordinamento statale alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, allo stesso tempo, ha affermato espressamente che “in ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e delle Federazioni sportive” (art. 3 comma 1). Massima: E’ compromettibile in arbitrato innanzi alla Camera di Conciliazione la controversia che vede contrapposta una società di calcio professionistico ad una Federazione sportiva (la FIGC) in relazione al diniego da parte della seconda all’iscrizione della prima ad un campionato di calcio, conseguente alla verifica della insussistenza dei requisiti stabiliti dalla normativa federale per la iscrizione al campionato. Da tempo, si riconosce la compromettibilità in arbitrato delle controversie relative all’attività di diritto privato della pubblica amministrazione di naturale spettanza dell’autorità giudiziaria ordinaria. Più di recente, la legge n. 205/2000 ha esplicitamente affermato la possibilità di risolvere in arbitrato rituale di diritto anche le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 6 comma 2). Dalle norme che facoltizzano la negoziazione del potere amministrativo attraverso la stipula di accordi procedimentali (art. 11 e 15, l. n. 241/1990) c’è poi chi addirittura trae la conclusione che anche l’interesse pubblico sia disponibile: pertanto, persino le controversie che contrappongono questo agli interessi legittimi dei privati sarebbero passibili di compromesso arbitrale. Dunque, anche con riguardo alle controversie di cui sia parte una pubblica amministrazione, si registra una chiara tendenza alla progressiva estensione delle ipotesi in cui è ammesso il ricorso all’arbitrato. Tale tendenza deve essere affermata in modo ancora più netto per le controversie che contrappongono una Federazione sportiva nazionale a una società affiliata, per tre ordini di ragioni. In primo luogo, la Federazione costituisce un soggetto formalmente e sostanzialmente privato, non pubblico. Ciò risulta in modo inequivocabile dal decreto legislativo n. 242/1999, successivamente modificato e integrato dal d.lgs. n. 15/2004, secondo cui le Federazioni sportive nazionali sono persone giuridiche di diritto privato. Permane, è vero, una loro dimensione pubblicistica, ma questa si appunta esclusivamente su specifici segmenti dell’attività, la cui individuazione è rimessa allo Statuto del CONI. Anche a voler ammettere che le vicende controverse involgano lo svolgimento di uno dei profili a rilevanza pubblicistica dell’attività delle Federazioni sportive nazionali, il Collegio non ritiene che se ne possano trarre le conseguenze prima indicate in termini di qualificazione delle situazioni giuridiche soggettive e di limiti alla deducibilità in arbitrato delle stesse. In questo ordine di idee si pone ora il nuovo art. 22 comma 2 dello Statuto del C.O.N.I. ove si afferma che “nell’esercizio delle attività a valenza pubblicistica, di cui al comma 1, le Federazioni sportive nazionali si conformano agli indirizzi e ai controlli del C.O.N.I. ed operano secondo principi di imparzialità e trasparenza”. Tuttavia, si chiarisce espressamente che “la valenza pubblicistica dell’attività non modifica l’ordinario regime di diritto privato dei singoli atti e delle situazioni giuridiche soggettive connesse”. Ciò vale anche nel caso di specie, dove i poteri della Federazione di cui si discute nella presente controversia non sono certo riconducibili al paradigma tipico della discrezionalità amministrativa, ma si presentano in termini rigorosamente vincolati. È dunque opinione del Collegio che rispetto agli atti in questione, al ricorrere dei requisiti previsti, le società sportive abbiano un diritto soggettivo all’emanazione dell’atto (di iscrizione) positivo o negativo. In secondo luogo, le controversie in esame non involgono i rapporti tra soggetti giuridici reciprocamente estranei, l’uno, la Federazione, titolare di una situazione di potere, e gli altri, le società sportive, destinatarie passive del corretto esercizio di tale potere. La Federazione, infatti, è l’associazione (privata) di tali società, con la conseguenza che tra l’una e le altre si controverte semplicemente della corretta esecuzione del contratto associativo ed al godimento di diritti ad esso relativi e non in relazione all’irrogazione di una sanzione amministrativa. Di conseguenza, la valutazione della compromettibilità in arbitrato delle controversie deve essere svolta con categorie privatistiche, non pubblicistiche. Anche in questa diversa prospettiva è possibile rilevare un deciso favor dell’ordinamento per l’estensione del ricorso all’istituto arbitrale. Si pensi alla recente riforma del diritto societario, ove già la legge delega apriva la strada all’inserimento negli statuti di clausole compromissorie aventi anche ad oggetto questioni che non possono formare oggetto di transazione, in deroga agli art. 806 e 808 c.p.c. Quindi l’art. 3 del decreto legislativo n. 5/2003 ha espressamente previsto la deferibilità in arbitrato delle impugnative relative alle delibere assembleari e consiliari. In una logica non dissimile va dunque apprezzata l’ampia previsione contenuta negli statuti delle Federazioni sportive, sulla base della norma facoltizzante contenuta nell’art. 12 dello Statuto del CONI del 2000. L’art. 27 dello Statuto della FIGC, in particolare, consente la devoluzione in arbitrato di pressoché tutte le controversie tra la federazione e altro soggetto dell’ordinamento federale: nessun riferimento è fatto ad altri limiti derivanti dalla natura dei poteri esercitati o delle situazioni giuridiche soggettive azionate. In terzo luogo, solidi argomenti in favore della conferma della arbitrabilità della controversia derivano dalla configurazione particolarmente ampia che la clausola arbitrale riveste nell’ambito dell’ordinamento sportivo e della legislazione statale in materia di sport. Innanzi tutto, è bene ricordare che, nell’ambito dell’ordinamento sportivo internazionale, al quale deve necessariamente uniformarsi quello nazionale, da anni opera un Tribunale arbitrale dello sport, cui sono devolute, tra le altre, proprio alcune di quelle controversie, che, inquadrate nelle categorie giuridiche nazionali, sono espressione del potere pubblicistico delle federazioni (in primis le sanzioni in materia di doping). Ma, per venire alla legislazione statale in materia di sport, decisiva appare la l. 17 ottobre 2003 n. 280. La legge, innanzi tutto, introduce una speciale riserva in favore della giustizia endoassociativa per tutte le questioni rilevanti esclusivamente per l’ordinamento sportivo. La legge, inoltre, devolve la maggior parte delle controversie aventi ad oggetto atti del CONI o delle Federazioni sportive rilevanti per l’ordinamento statale alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Allo stesso tempo, però, la legge, come già ricordato, afferma espressamente che in ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del CONI e delle Federazioni sportive. L’ambito delle controversie compromettibili in arbitrato, dunque, appare in questo settore persino più ampio di quello previsto dall’art. 6 della legge n. 205 del 2000, travalicando la sfera dei diritti soggettivi e aprendo la strada anche all’arbitrato irrituale. Per tutte queste ragioni, il Collegio ritiene dunque di potersi validamente pronunciare su tutte le questioni attinenti direttamente o indirettamente alla iscrizione di una società sportiva ad un campionato di calcio professionistico.
Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 9 agosto 2004 – www.coni.it
Decisione impugnata: Non ammissione dell’Ancona Calcio SpA al Campionato di Serie B, per la stagione calcistica 2004 – 2005 - www.figc.it
Parti: Società Sportiva Ancona Calcio S.P.A. contro F.I.G.C.
Massima: La Camera di Conciliazione è competente a decidere in merito al ricorso proposto dalla società avverso il provvedimento della FIGC di non ammissione al Campionato di calcio professionistico di Serie B, ai sensi del Regolamento di Arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all’applicazione del Manuale per l’ottenimento della Licenza UEFA da parte dei CLUB – versione italiana e delle controversie relative all’iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico. Massima: La Camera è stata istituita ai sensi dell’art. 12 dello Statuto del CONI del 2000 presso il medesimo ente pubblico in quanto rappresentativo di tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo. In riferimento a ciò è stato approvato lo Statuto della FIGC, il quale all’art. 27 consente la devoluzione in arbitrato di pressoché tutte le controversie tra la federazione e altro soggetto dell’ordinamento federale. Le regole contenute nel Regolamento ad hoc alla base della presente procedura arbitrale speciale – amministrata dalla stessa Camera –sono state approvate dal Consiglio Nazionale del CONI nella riunione del 30 aprile 2004 quale annesso al Regolamento della Camera. Ebbene, tale Regolamento ad hoc – approvato successivamente dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, anche ai sensi della legge n. 138/1992 – prevede che il lodo è imputabile esclusivamente all’organo arbitrale e che in nessun caso il lodo può essere considerato atto della Camera o del CONI. In terzo luogo, deve essere rimarcato che, sempre nell’ambito delle controversie compromettibili in arbitrato, la l. 17 ottobre 2003 n. 280, nel devolvere la maggior parte delle controversie aventi ad oggetto atti del CONI o delle Federazioni sportive rilevanti per l’ordinamento statale alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, allo stesso tempo, ha affermato espressamente che “in ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e delle Federazioni sportive” (art. 3 comma 1).
Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 7 agosto 2004 – www.coni.it
Decisione impugnata: Non ammissione del Calcio Como al Campionato di Serie C1, per la stagione calcistica 2004 – 2005. - www.figc.it
Parti: Calcio Como SPA contro F.I.G.C.
Massima: Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto del CONI del 2000, che istituisce, presso il medesimo ente pubblico rappresentativo di tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo, la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, è stato approvato lo Statuto della FIGC, che all’art. 27 consente la devoluzione in arbitrato di pressoché tutte le controversie tra la federazione e altro soggetto dell’ordinamento federale. Le regole della presente procedura arbitrale speciale – amministrata dalla stessa Camera di conciliazione e arbitrato per lo Sport – in materia di licenze UEFA e di iscrizione ai campionati professionistici del calcio, sono state approvate dal Consiglio nazionale del CONI nella riunione del 30 aprile 2004, quale annesso al regolamento della camera. Tale regolamento – approvato successivamente dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, anche ai sensi della L. n. 138 del 1992 – prevede che il lodo è imputabile esclusivamente all’organo arbitrale e che in nessun caso il lodo può essere considerato atto della Camera o del CONI. Sempre nell’ambito delle controversie compromettibili in arbitrato, la legge 17 ottobre 2003 n. 280, nel devolvere la maggior parte delle controversie aventi ad oggetto atti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano o delle Federazioni Sportive rilevanti per l’ordinamento statale, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, allo stesso tempo, ha affermato espressamente che <<in ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli Statuti e dai regolamenti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e delle Federazioni Sportive>>
Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 7 agosto 2004– www.coni.it
Decisione impugnata: Non ammissione del Varese al Campionato di Serie C2, per la stagione calcistica 2004 – 2005. - www.figc.it
Parti: Varese F.C. S.R.L. contro F.I.G.C.
Massima: Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto del CONI del 2000, che istituisce, presso il medesimo ente pubblico rappresentativo di tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo, la Camera di conciliazione e arbitrato per lo Sport, è stato approvato lo Statuto della FIGC, che all’art. 27 consente la devoluzione in arbitrato di pressoché tutte le controversie tra la federazione e altro soggetto dell’ordinamento federale. Le regole della presente procedura arbitrale speciale – amministrata dalla stessa Camera di conciliazione e arbitrato per lo Sport – in materia di licenze UEFA e di iscrizione ai campionati professionistici del calcio, sono state approvate dal Consiglio nazionale del CONI nella riunione del 30 aprile 2004, quale annesso al regolamento della camera. Tale regolamento – approvato successivamente dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, anche ai sensi della L. n. 138 del 1992 – prevede che il lodo è imputabile esclusivamente all’organo arbitrale e che in nessun caso il lodo può essere considerato atto della Camera o del CONI. Sempre nell’ambito delle controversie compromettibili in arbitrato, la legge 17 ottobre 2003 n. 280, nel devolvere la maggior parte delle controversie aventi ad oggetto atti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano o delle Federazioni Sportive rilevanti per l’ordinamento statale, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, allo stesso tempo, ha affermato espressamente che <<in ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli Statuti e dai regolamenti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e delle Federazioni Sportive>>.
Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 21 luglio 2004– www.coni.it
Decisione impugnata: Non ammissione del Napoli Sportiva al Campionato di Serie B, per la stagione calcistica 2004 – 2005. - www.figc.it
Parti: Società Sportiva Calcio Napoli SPA contro F.I.G.C.
Massima: E’ inammissibile alla Camera di Conciliazione la domanda di arbitrato proposta dalla società con atto introduttivo di giudizio arbitrale per la risoluzione di controversia relativa ad iscrizione al campionato italiano di calcio professionistico per mancanza di accordo tra le parti circa l’applicabilità del Regolamento ad hoc. In particolare: i. il Regolamento ad hoc prevede che l’esperimento del tentativo di conciliazione non sia condizione di procedibilità dell’ arbitrato (art. 4 comma 1), mentre, salvo diversa specifica pattuizione tra le parti, è obbligatorio il tentativo di conciliazione prima dell’ instaurazione di in procedimento arbitrale ai sensi del Regolamento della Camera (art. 3 comma 5); ii. il Regolamento ad hoc pone il principio della completezza della domanda di arbitrato, imposta pena di decadenza (art. 5 commi 1 e 4), mentre nessuna preclusione è stabilita dal Regolamento della Camera; iii. allo stesso modo, il Regolamento ad hoc a differenza del Regolamento della Camera pone il principio della completezza della risposta (art. 6 comma 4); iv. in base al Regolamento ad hoc il Collegio arbitrale è sempre composto da 3 arbitri ed è interamente designato dal Presidente della Camera (art. 9 comma 1), mentre il Regolamento della Camera prevede che ciascuna parte, rispettivamente nella istanza di arbitrato e nella risposta, nomini un arbitro, limitando le funzioni del Presidente della Camera alla nomina del terzo arbitro, presidente del collegio, ovvero dell’ arbitro che la parte abbia omesso di nominare (art. 13); v. il termine di pronuncia del lodo è ridotto dal Regolamento ad hoc a 10 giorni dalla costituzione del Collegio arbitrale (art. 14), rispetto ai 120 14 giorni previsti (art. 21) dal Regolamento della Camera; vi. l arbitrato governato dal Regolamento ad hoc ha natura invariabilmente irrituale (art. 3), mentre l arbitrato secondo il Regolamento della Camera può assumere natura rituale (art. 7 comma 7). Le condizioni di applicabilità del Regolamento ad hoc sono definite dagli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, dello stesso. Ai sensi dell’ art. 1, comma 1, infatti, Il presente Regolamento [ad hoc] ha lo scopo di assicurare la risoluzione mediante arbitrato delle controversie relative ... b) all’ iscrizione dei club ai campionati nazionali di calcio professionistico ... .L’ art. 2, comma 1, poi, stabilisce che La procedura di arbitrato disciplinata nel presente Regolamento [ad hoc] si basa ... b) sulla clausola compromissoria sottoscritta dalla Società nella domanda di iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico e si applica per la risoluzione di ogni controversia, di qualsiasi natura, che insorga tra una Società e la Federazione ovvero tra una società ed altra Società ed avente ad oggetto la concessione, il diniego o la revoca da parte della Federazione della iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico . Va notato che nella lettera a) della stesso art. 2, comma 1, viene definito il termine Società , stabilendo che tale debba intendersi una società di calcio professionistico affiliata alla Federazione . In altre parole, il Regolamento ad hoc stabilisce un duplice ordine di condizioni, la cui contemporanea soddisfazione condiziona l’applicazione del rito speciale da esso stabilito, in sostituzione del rito previsto dal Regolamento della Camera, cui fa riferimento in via generale l art. 27 dello Statuto della FIGC: (a) la controversia deve essere relativa all’ iscrizione ad un campionato nazionale di calcio professionistico, avendo ad oggetto la concessione, il diniego o la revoca da parte della FIGC della iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico; e (b) deve basarsi sulla clausola compromissoria sottoscritta dalla società di calcio professionistico affiliata alla FIGC nella domanda di iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico. La prima delle due condizioni è soddisfatta quando la domanda spiegata in arbitrato dalla Ricorrente espressamente attiene alla ammissione della società al torneo di calcio professionistico di serie B per l annata 2004/2005, tra l altro previo annullamento del provvedimento del Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio ... di diniego autorizzazione all’ iscrizione al campionato si serie B della società Dunque, la domanda al Collegio arbitrale letteralmente mira ad ottenere un provvedimento di ammissione della società ad un campionato di calcio professionistico e si pone in relazione al suo rigetto da parte della FIGC. Non sussista, invece l’altra condizione di applicabilità del Regolamento ad hoc quando non si è formato un effettivo consenso tra le parti circa la sottoposizione della controversia tra di esse insorta (pure in materia di iscrizione ad un campionato di calcio professionistico) alla procedura speciale di arbitrato stabilita dal Regolamento ad hoc. Nel caso di specie in effetti, la Ricorrente ha espressamente indicato quale clausola compromissoria da essa sottoscritta quella contenuta nella propria Domanda di ammissione al Campionato di Serie B per la stagione sportiva 2004/2005 a norma dell’ art. 2 del Regolamento della Lega Nazionale Professionisti, punto 1 lettera a) del C.U. 167/A del 30/04/2004 (depositandone contestualmente copia). Nella parte conclusiva di tale domanda, sotto l’epigrafe Accettazione e sottoscrizione della clausola compromissoria è invero riportato il seguente testo: Con la presentazione della presente domanda di ammissione al Campionato la sottoscritta società in conformità a quanto previsto dall’ art. 3 primo comma della legge n. 280/2003 nonché in ragione della propria appartenenza all’ ordinamento settoriale sportivo e dei vincoli conseguentemente assunti con la costituzione del rapporto di affiliazione si obbliga a definire qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all’ esito della presente domanda con i soli rimedi previsti dal capo IV del Comunicato Ufficiale n. 167/A del 30 aprile 2004, con particolare riferimento alla competenza della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport istituita presso il CONI a decidere qualsiasi controversia relativa ai provvedimenti del Consiglio Federale di non ammissione al Campionato di competenza. In relazione a quanto precede, e per quanto riguarda la esperibilità del procedimento speciale di arbitrato stabilito nel sistema della Camera sulla base del Regolamento ad hoc, gli ultimi due paragrafi del capo IV del Comunicato Ufficiale n. 167/A del 30 aprile 2004 (in seguito C.U. 167/A ) così prevedono: Avverso la decisione del Consiglio Federale, che neghi l’ammissione al campionato di competenza, è consentito ad iniziativa della sola società non ammessa ricorso alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport istituita presso il CONI, da proporsi nei termini e con le modalità previsti dall’ apposito regolamento. Il ricorso viene definito dal Collegio Arbitrale formato ai sensi del citato regolamento con lodo irrituale. I provvedimenti di ammissione ai campionati, comunque adottati ai sensi delle disposizioni di cui al presente paragrafo, non sono suscettibili di impugnazione da parte delle Società aspiranti all’ eventuale sostituzione delle società non ammesse . Alla luce di quanto precede, il C.U. 167/A reca una offerta di arbitrato secondo il Regolamento ad hoc (l’ apposito regolamento ) formulata dalla FIGC, e che la domanda di ammissione al campionato di Serie B formulata dalla società contiene la accettazione di tale offerta di arbitrato, ovviamente nei soli limiti consentiti dai rispettivi testi del C.U. 167/A e della clausola compromissoria accettata dalla società. Un accordo tra le odierne parti di risolvere controversie tra di esse insorte in relazione all’ iscrizione al campionato secondo il Regolamento ad hoc si è pertanto formato (attraverso l’ incontro di offerta e accettazione) solo in relazione ad una controversia: i. che insorga in ordine all’ esito della domanda di iscrizione al campionato presentata dalla società, ii. che sia relativa a provvedimento del Consiglio Federale di non ammissione della società al campionato. iii. che sia sottoposta alla Camera ad iniziativa della SSCN in quanto società non ammessa. Ebbene, la domanda proposta in questo arbitrato e secondo il Regolamento ad hoc non riguarda l’esito negativo della domanda della società di ammissione alla Serie B per l anno 2004/2005, la quale risulta essere ancora pendente nell’ ambito del procedimento descritto dal C.U. 167/A, ma l esito della domanda di iscrizione alla Serie B proposta dalla società, cioè da un differente soggetto; ed inoltre non è relativa a provvedimento del Consiglio Federale adottato alla conclusione del procedimento di ammissione di cui al C.U. 167/A. L’ oggetto della presente controversia, secondo la stessa prospettazione della Ricorrente, riguarda invece la domanda di ammissione alla Serie B presentata dalla società al di fuori del procedimento previsto dal C.U. 167/A, nonché la successiva decisione di non ammissione della società adottata da parte del Presidente della FIGC, anch’ essa non incardinata in tale procedimento.
Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 27 agosto 2003– www.coni.it
Decisione impugnata: Provvedimento del Consiglio Federale della F.I.G.C. del 31 luglio 2003, con C.U. 38/A del 31/07/2003, relativa all’esclusione dal Campionato Nazionale di Serie C1 + altri - www.figc.it
Parti: Cosenza Calcio 1914 S.P.A. contro F.I.G.C.
Massima: La Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport del CONI, su ricorso della società calcistica professionistica, è competente a decidere in merito alla non ammissione al campionato di competenza disposta dalla FIGC a seguito di parere negativo espresso dalla Co.Vi.So.C. per la mancata osservanza del rapporto ricavi/indebitamento previsto dalla normativa federale ed il deposito della documentazione nei termini espressamente previsti.
Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 22 agosto 2003– www.coni.it
Decisione impugnata: Provvedimento Co.Vi.So.C. del 29 luglio 2003 + altri - www.figc.it
Parti: L’Aquila Calcio S.P.A. contro F.I.G.C.
Massima: La Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport del CONI, su ricorso della società calcistica professionistica, è competente a decidere in merito alla non ammissione al campionato di competenza disposta dalla FIGC a seguito di parere negativo espresso dalla Co.Vi.So.C.
Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale dell’8 marzo 2007– www.coni.it
Decisione impugnata: Ammissione al campionato di 3° categoria - www.figc.it
Parti: Modica Calcio s.r.l.,contro Lega Nazionale Dilettanti - F.I.G.C. - Comitato Regionale Sicilia FIGC/LND
Massima: La Camera di Conciliazione è competente a decidere in merito all’istanza avanzata dalla società con la quale chiede che venga dichiarata l’illegittimità e l’infondatezza della decisione di ammettere la stessa al Campionato di 3^ Categoria e per l’effetto chiede che venga ammessa al Campionato di “Eccellenza” per il Campionato 2006/2007, anche in soprannumero. Le domande proposte sono ricevibili e l’arbitrato è procedibile, essendo soddisfatte tutte le condizioni a tal riguardo previste dal Regolamento. Questo infatti dispone che l’arbitrato da esso disciplinato possa essere attivato:i. “quando sia previsto nello statuto di una Federazione sportiva nazionale …” (art. 7 comma 1 lett. a) o “vi sia comunque tra le parti … un accordo arbitrale …” (art. 7 comma 1 lett. b);ii. “a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione sportiva nazionale … o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell’ambito della giustizia federale” (art. 7 comma 2);iii.“solo dopo l’esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione di cui al presente Regolamento” (art. 7 comma 6, prima frase); ediv. “entro 30 giorni dalla data di chiusura delle procedure di conciliazione” (art. 7 comma 6, seconda frase).Viceversa si prevede che l’arbitrato non possa essere instaurato:v. “da soggetti nei cui confronti sia stata irrogata una sanzione disciplinare inferiore a 120 giorni ovvero una sanzione per violazione delle norme antidoping” (art. 7 comma 3), oppurevi. allorché per la controversia in esso dedotta “siano stati istituiti procedimenti arbitrali nell’ambito delle Federazioni” (art. 7 comma 4).A tal riguardo il Collegio nota che nessun dubbio sussiste circa la ricorrenza delle condizioni di procedibilità sopra indicate, poiché:i. l’arbitrato presso la Camera con i meccanismi stabiliti dal Regolamento è espressamente previsto dalla clausola compromissoria contenuta nell’art. 27 dello Statuto FIGC;ii. il provvedimento contestato non è soggetto ad impugnazione nell’ambito della giustizia federale delle Resistenti;iii. il procedimento di conciliazione si è infruttuosamente svolto, essendosi chiuso con verbale di mancata conciliazione in data 5 settembre 2006;iv. l’istanza di arbitrato è stata depositata nei termini indicati dal Regolamento;v. la controversia non riguarda una sanzione inferiore ai 120 giorni di squalifica ovvero una violazione in materia antidoping;vi. non risultano istituiti nell’ambito della F.I.G.C. procedimenti arbitrali per la risoluzione della controversia dedotta nel presente arbitrato.
Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 13 settembre 2004– www.coni.it
Decisione impugnata: Non ammissione del Calio Napoli SpA e della Napoli Sportiva SpA al Campionato di Serie B, per la stagione 2004 – 2005 - www.figc.it
Parti: Società Sportiva Calcio Napoli SPA e Napoli Sportiva SPA contro F.I.G.C.
Massima: L’art. 1 del Regolamento di Arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all’applicazione del manuale per l’ottenimento della Licenza UEFA da parte dei club (versione italiana) e delle controversie relative all’iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico dispone che quest’ultimo: «[…] ha lo scopo di assicurare la risoluzione mediante arbitrato delle controversie relative […] b) all’iscrizione dei club ai campionati nazionali di calcio professionistico […] » (s.d.r.). La F.I.G.C. con il C.U. n. 167/A del 30 aprile 2004 ha dettato gli «Adempimenti in ordine alla ammissione ai Campionati professionistici 2004/2005». Tra gli altri Adempimenti, il suddetto C.U. prevede che «Per essere iscritte ai Campionati di competenza le Società devono: a) aver presentato la domanda alla Lega di competenza entro il termine del 30 giugno 2004 […]». Il C.U. stabilisce, inoltre, che «La decisione definitiva sull’ammissione ai Campionati verrà assunta dal Consiglio Federale nella riunione del 27 luglio 2004. Avverso la decisione del Consiglio Federale, che neghi l’ammissione al campionato di competenza [s.d.r.], è consentito ad iniziativa della sola società non ammessa ricorso alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport istituita presso il CONI, da proporsi nei termini e con le modalità previsti dall’apposito regolamento [id est Regolamento ad hoc] ». In sintesi, pertanto, il ricorso alla Camera sulla base del Regolamento ad hoc è ammissibile avverso un provvedimento del Consiglio Federale della F.I.G.C. che neghi l’ammissione ad un campionato di competenza; ammissione richiesta, dalla società interessata, mediante apposita domanda formulata con le modalità e nei termini stabiliti dal C.U. n. 167/A.
Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 13 settembre 2004– www.coni.it
Decisione impugnata: Non ammissione della Cosenza Calcio 1914 SpAal Campionato Professionistico- www.figc.itParti: Società Cosenza Calcio 1914 SPA contro F.I.G.C.
Massima: L’art. 1 del Regolamento di Arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all’applicazione del manuale per l’ottenimento della Licenza UEFA da parte dei club (versione italiana) e delle controversie relative all’iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico dispone che quest’ultimo: «[…] ha lo scopo di assicurare la risoluzione mediante arbitrato delle controversie relative […] b) all’iscrizione dei club ai campionati nazionali di calcio professionistico […] » (s.d.r.). La F.I.G.C. con il C.U. n. 167/A del 30 aprile 2004 ha dettato gli «Adempimenti in ordine alla ammissione ai Campionati professionistici 2004/2005». Tra gli altri Adempimenti, il suddetto C.U. prevede che «Per essere iscritte ai Campionati di competenza le Società devono: a) aver presentato la domanda alla Lega di competenza entro il termine del 30 giugno 2004 […]». Il C.U. stabilisce, inoltre, che «La decisione definitiva sull’ammissione ai Campionati verrà assunta dal Consiglio Federale nella riunione del 27 luglio 2004. Avverso la decisione del Consiglio Federale, che neghi l’ammissione al campionato di competenza [s.d.r.], è consentito ad iniziativa della sola società non ammessa ricorso alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport istituita presso il CONI, da proporsi nei termini e con le modalità previsti dall’apposito regolamento [id est Regolamento ad hoc] ». In sintesi, pertanto, il ricorso alla Camera sulla base del Regolamento ad hoc è ammissibile avverso un provvedimento del Consiglio Federale della F.I.G.C. che neghi l’ammissione ad un campionato di competenza; ammissione richiesta, dalla società interessata, mediante apposita domanda formulata con le modalità e nei termini stabiliti dal C.U. n. 167/A.
Massima: E’ inammissibile il ricorso alla Camera di Conciliazione con il quale la società chiede l’ammissione al campionato professionistico quando, non risulta che la società abbia presentato, nei termini e con le modalità stabilite dal C.U. 167/A, una domanda alla Lega di competenza per l’ammissione ad un Campionato professionistico e per altro verso, e conseguentemente, che il Consiglio Federale della F.I.G.C. non ha mai pronunciato un provvedimento di non ammissione della società al campionato di competenza. Provvedimento, appunto, la cui esistenza avrebbe legittimato la società a proporre dinanzi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport - e sulla base del Regolamento ad hoc - il relativo ricorso.
Massima: Sulla base del Regolamento ad hoc e di quanto disposto dalla F.I.G.C. con il C.U. n. 167/A del 30 aprile 2004 - è ammesso ricorrere alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport per censurare i provvedimenti del Consiglio Federale relativi « […] all’iscrizione dei club ai campionati nazionali di calcio professionistico […]» (art. 1 lett. b) del Regolamento ad hoc). E, cioè, quei provvedimenti con i quali il Consiglio Federale neghi l’ammissione al campionato di competenza professionistico. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato non è un provvedimento del Consiglio Federale F.I.G.C., bensì del Presidente Federale che, evidentemente, è organo statutario diverso. Per altro lato, non è un provvedimento che abbia come oggetto l’ammissione di una società ad un campionato di calcio professionistico. Il Presidente Federale, infatti, ha deliberato esclusivamente « […] b) di autorizzare la stessa Società a presentare domanda di ammissione al campionato nazionale dilettanti (se del caso in soprannumero), ferma restando la verifica del possesso dei requisiti di iscrizione all’uopo prescritti da parte del Comitato Interregionale […]». Altro è un provvedimento che consenta o neghi l’ammissione ad un campionato di calcio professionistico; altro è l’autorizzazione a proporre una domanda di ammissione ad un campionato dilettanti. Consegue l’inammissibilità del ricorso.
Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 24 agosto 2004 – www.coni.it
Decisione impugnata: Non ammissione dell’ AS Viterbo Calcio S.r.l. al Campionato di Serie C2, per la stagione 2004 – 2005 - www.figc.it
Parti: A.S. Viterbo Calcio S.R.L.contro F.I.G.C.
Massima: Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto del C.O.N.I. del 2000, che istituisce, presso il medesimo ente pubblico rappresentativo di tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo, la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, è stato approvato lo Statuto della F.I.G.C., che all’art.27 consente la devoluzione in arbitrato di pressoché tutte le controversie tra la federazione e altro soggetto dell’ordinamento federale. Le regole della presente procedura arbitrale speciale - amministrata dalla stessa Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport – in materia di rilascio delle licenze UEFA e di iscrizione ai campionati professionistici del calcio, sono state approvate dal Consiglio Nazionale del CONI nella riunione del 30 aprile 2004 quale annesso al Regolamento della Camera. Tale Regolamento - approvato successivamente dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, anche ai sensi della legge 138/1992 - prevede che il lodo è imputabile esclusivamente all’organo arbitrale e che in nessun caso il lodo può essere considerato atto della Camera o del CONI. Sempre nell’ambito delle controversie compromettibili in arbitrato, la legge 17 ottobre 2003, n. 280, nel devolvere la maggior parte delle controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive rilevanti per l’ordinamento statale alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, allo stesso tempo, ha affermato espressamente che «in ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive». La F.I.G.C. e la Lega Professionisti serie C per la stagione sportiva 2004/2005 hanno predisposto una specifica domanda di iscrizione ai campionati di competenza, nella quale sono contenute le clausole compromissorie richiamate dalla citata legge 280/2003 ed in particolare viene chiesto alle società affiliate di rinunziare “espressamente a rivolgersi all’Autorità Giudiziaria Ordinaria e/o alla Giustizia Amministrava. ….. omissis ….Con la presentazione della presente domanda di ammissione al Campionato la sottoscritta società, in conformità a quanto previsto dall’art.3 I comma della legge 280/2003, nonché in ragione della propria appartenenza all’ordinamento settoriale sportivo e dei vincoli conseguentemente assunti con la costituzione del rapporto di affiliazione, si obbliga a definire qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all’esito della presente domanda con i soli rimedi previsti dal Capo IV del C.U.n°167/A del 30.4.2004 emesso dalla F.I.G.C., con particolare riferimento alla competenza della camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport istituita presso il CONI a decidere qualsiasi controversia relativa ai provvedimenti del Consiglio federale di non ammissione al campionato di competenza. …. Omissis Per approvazione specifica di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., della clausola compromissoria di cui all’art.27 dello Statuto federale e del connesso art.47 del Codice di giustizia sportiva della F.I.G.C., degli accordi collettivi in materia, nonché della competenza esclusiva della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport a decidere ogni controversia relativa ai provvedimenti del Consiglio federale di non ammissione al Campionato di competenza”. Massima: La Camera di Conciliazione è competente a pronunciarsi su tutte le questioni attinenti direttamente o indirettamente alla iscrizione di una società sportiva ad un campionato di calcio professionistico. La Camera rileva il carattere “arbitrabile” della controversia dedotta nell’arbitrato, che vede contrapposta una società di calcio professionistico ad una Federazione sportiva (la FIGC) in relazione al diniego da parte della seconda all’iscrizione della prima ad un campionato di calcio, conseguente alla verifica della insussistenza dei requisiti stabiliti dalla normativa federale per la iscrizione al campionato. La questione non può essere risolta invocando l’automatica applicazione dei più restrittivi orientamenti tradizionalmente formulati con riguardo alle controversie di cui sia parte una pubblica amministrazione (ammesso e non concesso che si possa riconoscere alla F.I.G.C. tale qualifica). Anche in quest’ultimo caso, in verità, è possibile registrare negli ultimi anni una profonda evoluzione normativa e giurisprudenziale. Da tempo, si riconosce la compromettibilità in arbitrato delle controversie relative all’attività di diritto privato della pubblica amministrazione, di naturale spettanza dell’autorità giudiziaria ordinaria. Più di recente, la legge 205 del 2000 ha esplicitamente affermato la possibilità di risolvere in arbitrato rituale di diritto anche le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 6, II comma, cfr. anche la giurisprudenza, T.A.R. Veneto, sentenza in data 01.03.2003 n. 1583, T.A.R. Lombardia, sentenza in data 18.03.2002, Sezione III; Consiglio di Stato, sentenza in data 17.03.2003 n. 1362, Sez. V). Dalle norme che facoltizzano la negoziazione del potere amministrativo attraverso la stipula di accordi procedimentali (art. 11, 15 l. n. 241 del 1990) c’è poi chi addirittura trae la conclusione che anche l’interesse pubblico sia disponibile: pertanto, persino le controversie che contrappongono questo agli interessi legittimi dei privati sarebbero passibili di compromesso arbitrale. Dunque, anche con riguardo alle controversie di cui sia parte una pubblica amministrazione, si registra una chiara tendenza alla progressiva estensione delle ipotesi in cui è ammesso il ricorso all’arbitrato. Massima: E’ ammissibile il ricorso Camera di Conciliazione, relativo all’iscrizione del club al campionato nazionale di calcio professionistico, presentato dalla società ai sensi dell’art. 1 del Regolamento, con il quale è stato impugnato il C.U. della F.I.G.C., in data 12 agosto 2004, con cui veniva deliberato di “non accogliere l’istanza ex art. 52, VI comma, NOIF, di attribuzione del titolo sportivo di serie C2 presentata dalla società Viterbo”.. L’art. 1 del Regolamento, infatti, dispone che (….) ha lo scopo di assicurare la risoluzione delle controversie relative (…): b) all’iscrizione dei club ai campionati nazionali di calcio professionistico. Il Regolamento della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport prevede, infatti, all’art. 7, lettera b) che la procedura arbitrale si applichi “quando vi sia comunque tra le parti di una controversia riguardante la materia sportiva, un accordo arbitrale ai sensi dello statuto”. In ogni caso, risulta chiaro che l’oggetto del giudizio arbitrale, instaurato dalla società, riguarda la domanda di annullamento di un provvedimento di esclusione dai campionati di calcio professionistici, a nulla valendo il fatto per il quale la domanda di iscrizione fosse stata inoltrata sulla base della procedura di cui all’art. 52 NOIF (Lodo Petrucci).
Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 9 agosto 2004– www.coni.it
Decisione impugnata: Non iscrizione al prossimo Campionato di Calcio di Serie A di alcune società e ripescaggio dell’Empoli F.C. con iscrizione al prossimo Campionato di Calcio di Serie A in sostituzione delle società illegittimamente ammesse - www.figc.it
Parti: Empoli Football Club SpA contro F.C. Parma SpA - F.I.G.C. – LNP + altri
Massima: Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto del C.O.N.I. del 2000, che istituisce, presso il medesimo ente pubblico rappresentativo di tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo, la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, è stato approvato lo Statuto della F.I.G.C., che all’art.27 consente la devoluzione in arbitrato di pressoché tutte le controversie tra la federazione e altro soggetto dell’ordinamento federale. Le regole della presente procedura arbitrale speciale - amministrata dalla stessa Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport – in materia di rilascio delle licenze UEFA e di iscrizione ai campionati professionistici del calcio, sono state approvate dal Consiglio Nazionale del CONI nella riunione del 30 aprile 2004 quale annesso al Regolamento della Camera. Tale Regolamento - approvato successivamente dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, anche ai sensi della legge 138/1992 - prevede che il lodo è imputabile esclusivamente all’organo arbitrale e che in nessun caso il lodo può essere considerato atto della Camera o del CONI. Sempre nell’ambito delle controversie compromettibili in arbitrato, la legge 17 ottobre 2003, n. 280, nel devolvere la maggior parte delle controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive rilevanti per l’ordinamento statale alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, allo stesso tempo, ha affermato espressamente che «in ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive».
Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 9 agosto 2004– www.coni.it
Decisione impugnata: Non iscrizione al prossimo Campionato di Calcio di Serie A di alcune società e ripescaggio dell’Empoli F.C. con iscrizione al prossimo Campionato di Calcio di Serie A in sostituzione delle società illegittimamente ammesse - www.figc.it
Parti: Empoli Football Club SPA contro F.C. Parma SPA - F.I.G.C. – LNP + Altri
Massima: Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto del C.O.N.I. del 2000, che istituisce, presso il medesimo ente pubblico rappresentativo di tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo, la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, è stato approvato lo Statuto della F.I.G.C., che all’art.27 consente la devoluzione in arbitrato di pressoché tutte le controversie tra la federazione e altro soggetto dell’ordinamento federale. Le regole della presente procedura arbitrale speciale - amministrata dalla stessa Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport – in materia di rilascio delle licenze UEFA e di iscrizione ai campionati professionistici del calcio, sono state approvate dal Consiglio Nazionale del CONI nella riunione del 30 aprile 2004 quale annesso al Regolamento della Camera. Tale Regolamento - approvato successivamente dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, anche ai sensi della legge 138/1992 - prevede che il lodo è imputabile esclusivamente all’organo arbitrale e che in nessun caso il lodo può essere considerato atto della Camera o del CONI. Sempre nell’ambito delle controversie compromettibili in arbitrato, la legge 17 ottobre 2003, n. 280, nel devolvere la maggior parte delle controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive rilevanti per l’ordinamento statale alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, allo stesso tempo, ha affermato espressamente che «in ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive».
Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 9 agosto 2004– www.coni.it
Decisione impugnata: Non iscrizione al prossimo Campionato di Calcio di Serie A di alcune società e ripescaggio dell’Empoli F.C. con iscrizione al prossimo Campionato di Calcio di Serie A in sostituzione delle società illegittimamente ammesse - www.figc.it
Parti: Empoli Football Club SPA contro F.C. Parma SPA - F.I.G.C. – LNP + Altri
Massima: Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto del C.O.N.I. del 2000, che istituisce, presso il medesimo ente pubblico rappresentativo di tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo, la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, è stato approvato lo Statuto della F.I.G.C., che all’art.27 consente la devoluzione in arbitrato di pressoché tutte le controversie tra la federazione e altro soggetto dell’ordinamento federale. Le regole della presente procedura arbitrale speciale - amministrata dalla stessa Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport – in materia di rilascio delle licenze UEFA e di iscrizione ai campionati professionistici del calcio, sono state approvate dal Consiglio Nazionale del CONI nella riunione del 30 aprile 2004 quale annesso al Regolamento della Camera. Tale Regolamento - approvato successivamente dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, anche ai sensi della legge 138/1992 - prevede che il lodo è imputabile esclusivamente all’organo arbitrale e che in nessun caso il lodo può essere considerato atto della Camera o del CONI. Sempre nell’ambito delle controversie compromettibili in arbitrato, la legge 17 ottobre 2003, n. 280, nel devolvere la maggior parte delle controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive rilevanti per l’ordinamento statale alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, allo stesso tempo, ha affermato espressamente che «in ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive».
Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 9 agosto 2004 – www.coni.it
Decisione impugnata: Non iscrizione al prossimo Campionato di Calcio di Serie A di alcune società e ripescaggio dell’Empoli F.C. con iscrizione al prossimo Campionato di Calcio di Serie A in sostituzione delle società illegittimamente ammesse - www.figc.it
Parti: Empoli Football Club SPA contro F.C. Parma SPA - F.I.G.C. – LNP + Altri
Massima: Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto del C.O.N.I. del 2000, che istituisce, presso il medesimo ente pubblico rappresentativo di tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo, la Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport, è stato approvato lo Statuto della F.I.G.C., che all’art.27 consente la devoluzione in arbitrato di pressoché tutte le controversie tra la federazione e altro soggetto dell’ordinamento federale. Le regole della presente procedura arbitrale speciale - amministrata dalla stessa Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport – in materia di rilascio delle licenze UEFA e di iscrizione ai campionati professionistici del calcio, sono state approvate dal Consiglio Nazionale del CONI nella riunione del 30 aprile 2004 quale annesso al Regolamento della Camera. Tale Regolamento - approvato successivamente dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, anche ai sensi della legge 138/1992 - prevede che il lodo è imputabile esclusivamente all’organo arbitrale e che in nessun caso il lodo può essere considerato atto della Camera o del CONI. Sempre nell’ambito delle controversie compromettibili in arbitrato, la legge 17 ottobre 2003, n. 280, nel devolvere la maggior parte delle controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive rilevanti per l’ordinamento statale alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, allo stesso tempo, ha affermato espressamente che «in ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive».
Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 9 agosto 2004– www.coni.it
Decisione impugnata: Non iscrizione al prossimo Campionato di Calcio di Serie A di alcune società e ripescaggio dell’Empoli F.C. con iscrizione al prossimo Campionato di Calcio di Serie A in sostituzione delle società illegittimamente ammesse - www.figc.it
Parti: Empoli Football Club SPA contro S.S. Lazio SPA - F.I.G.C. – LNP + Altri.
Massima: Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto del C.O.N.I. del 2000, che istituisce, presso il medesimo ente pubblico rappresentativo di tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo, la Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport, è stato approvato lo Statuto della F.I.G.C., che all’art.27 consente la devoluzione in arbitrato di pressoché tutte le controversie tra la federazione e altro soggetto dell’ordinamento federale. Le regole della presente procedura arbitrale speciale - amministrata dalla stessa Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport – in materia di rilascio delle licenze UEFA e di iscrizione ai campionati professionistici del calcio, sono state approvate dal Consiglio Nazionale del CONI nella riunione del 30 aprile 2004 quale annesso al Regolamento della Camera. Tale Regolamento - approvato successivamente dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, anche ai sensi della legge 138/1992 - prevede che il lodo è imputabile esclusivamente all’organo arbitrale e che in nessun caso il lodo può essere considerato atto della Camera o del CONI. Sempre nell’ambito delle controversie compromettibili in arbitrato, la legge 17 ottobre 2003, n. 280, nel devolvere la maggior parte delle controversie aventi ad oggetto atti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano o delle Federazioni sportive rilevanti per l’ordinamento statale alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, allo stesso tempo, ha affermato espressamente che «in ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e delle Federazioni sportive». Massima: La Camera di Conciliazione è competente a pronunciarsi su tutte le questioni attinenti direttamente o indirettamente alla iscrizione di una società sportiva ad un campionato di calcio professionistico. La Camera rileva il carattere “arbitrabile” della controversia dedotta nell’arbitrato, che vede contrapposta una società di calcio professionistico ad una Federazione sportiva (la FIGC) in relazione al diniego da parte della seconda all’iscrizione della prima ad un campionato di calcio, conseguente alla verifica della insussistenza dei requisiti stabiliti dalla normativa federale per la iscrizione al campionato. La questione non può essere risolta invocando l’automatica applicazione dei più restrittivi orientamenti tradizionalmente formulati con riguardo alle controversie di cui sia parte una pubblica amministrazione (anche se si assumesse di riconoscere tale natura alla FIGC, il che comunque, come più oltre rilevato, non appare possibile). Anche in quest’ultimo ordine di ipotesi, in verità, è possibile registrare negli ultimi anni una profonda evoluzione normativa e giurisprudenziale. Da tempo, si riconosce la compromettibilità in arbitrato delle controversie relative all’attività di diritto privato della pubblica amministrazione di naturale spettanza dell’autorità giudiziaria ordinaria. Più di recente, la legge n. 205/2000 ha esplicitamente affermato la possibilità di risolvere in arbitrato rituale di diritto anche le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 6 comma 2). Dalle norme che facoltizzano la negoziazione del potere amministrativo attraverso la stipula di accordi procedimentali (art. 11 e 15, l. n. 241/1990) c’è poi chi addirittura trae la conclusione che anche l’interesse pubblico sia disponibile: pertanto, persino le controversie che contrappongono questo agli interessi legittimi dei privati sarebbero passibili di compromesso arbitrale. Dunque, anche con riguardo alle controversie di cui sia parte una pubblica amministrazione, si registra una chiara tendenza alla progressiva estensione delle ipotesi in cui è ammesso il ricorso all’arbitrato. Tale tendenza deve essere affermata in modo ancora più netto per le controversie che contrappongono una Federazione sportiva nazionale a una società affiliata, per tre ordini di ragioni. In primo luogo, la Federazione costituisce un soggetto formalmente e sostanzialmente privato, non pubblico. Ciò risulta in modo inequivocabile dal decreto legislativo n. 242/1999, successivamente modificato e integrato dal d.lgs. n. 15/2004, secondo cui le Federazioni sportive nazionali sono persone giuridiche di diritto privato. Permane, è vero, una loro dimensione pubblicistica, ma questa si appunta esclusivamente su specifici segmenti dell’attività, la cui individuazione è rimessa allo Statuto del CONI. Anche a voler ammettere che le vicende controverse involgano lo svolgimento di uno dei profili a rilevanza pubblicistica dell’attività delle Federazioni sportive nazionali, il Collegio non ritiene che se ne possano trarre le conseguenze prima indicate in termini di qualificazione delle situazioni giuridiche soggettive e di limiti alla deducibilità in arbitrato delle stesse. In questo ordine di idee si pone ora il nuovo art. 22 comma 2 dello Statuto del C.O.N.I. ove si afferma che “nell’esercizio delle attività a valenza pubblicistica, di cui al comma 1, le Federazioni sportive nazionali si conformano agli indirizzi e ai controlli del C.O.N.I. ed operano secondo principi di imparzialità e trasparenza”. Tuttavia, si chiarisce espressamente che “la valenza pubblicistica dell’attività non modifica l’ordinario regime di diritto privato dei singoli atti e delle situazioni giuridiche soggettive connesse”. Ciò vale anche nel caso di specie, dove i poteri della Federazione di cui si discute nella presente controversia non sono certo riconducibili al paradigma tipico della discrezionalità amministrativa, ma si presentano in termini rigorosamente vincolati. Dunque, al ricorrere dei requisiti previsti, le società sportive hanno un diritto soggettivo all’emanazione dell’atto (di iscrizione) positivo o negativo. In secondo luogo, le controversie in esame non involgono i rapporti tra soggetti giuridici reciprocamente estranei, l’uno, la Federazione, titolare di una situazione di potere, e gli altri, le società sportive, destinatarie passive del corretto esercizio di tale potere. La Federazione, infatti, è l’associazione (privata) di tali società, con la conseguenza che tra l’una e le altre si controverte semplicemente della corretta esecuzione del contratto associativo ed al godimento di diritti ad esso relativi e non in relazione all’irrogazione di una sanzione amministrativa. Di conseguenza, la valutazione della compromettibilità in arbitrato delle controversie deve essere svolta con categorie privatistiche, non pubblicistiche. Anche in questa diversa prospettiva è possibile rilevare un deciso favor dell’ordinamento per l’estensione nel ricorso all’istituto arbitrale. Si pensi alla recente riforma del diritto societario, ove già a legge delega apriva la strada all’inserimento negli statuti di clausole compromissorie aventi anche ad oggetto questioni che non possono formare oggetto di transazione, in deroga agli art. 806 e 808 c.p.c. Quindi l’art. 3 del decreto legislativo n. 5/2003 ha espressamente previsto la deferibilità in arbitrato delle impugnative relative alle delibere assembleari e consiliari. In una logica non dissimile va dunque apprezzata l’ampia previsione contenuta negli statuti delle Federazioni sportive, sulla base della norma facoltizzante contenuta nell’art. 12 dello Statuto del CONI del 2000. L’art. 27 dello Statuto della FIGC, in particolare, consente la devoluzione in arbitrato di pressoché tutte le controversie tra la federazione e altro soggetto dell’ordinamento federale: nessun riferimento è fatto ad altri limiti derivanti dalla natura dei poteri esercitati o delle situazioni giuridiche soggettive azionate. In terzo luogo, solidi argomenti in favore della conferma della arbitrabilità della controversia derivano dalla configurazione particolarmente ampia che la clausola arbitrale riveste nell’ambito dell’ordinamento sportivo e della legislazione statale in materia di sport. Innanzi tutto, è bene ricordare che, nell’ambito dell’ordinamento sportivo internazionale, al quale deve necessariamente uniformarsi quello nazionale, da anni opera un Tribunale arbitrale dello sport, cui sono devolute, tra le altre, proprio alcune di quelle controversie, che, inquadrate nelle categorie giuridiche nazionali, sono espressione del potere pubblicistico delle federazioni (in primis le sanzioni in materia di doping). Ma, per venire alla legislazione statale in materia di sport, decisiva appare la l. 17 ottobre 2003 n. 280. La legge, innanzi tutto, introduce una speciale riserva in favore della giustizia endoassociativa per tutte le questioni rilevanti esclusivamente per l’ordinamento sportivo. La legge, inoltre, devolve la maggior parte delle controversie aventi ad oggetto atti del CONI o delle Federazioni sportive rilevanti per l’ordinamento statale alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Allo stesso tempo, però, la legge, come già ricordato, afferma espressamente che in ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del CONI e delle Federazioni sportive. L’ambito delle controversie compromettibili in arbitrato, dunque, appare in questo settore persino più ampio di quello previsto dall’art. 6 della legge n. 205 del 2000, travalicando la sfera dei diritti soggettivi e aprendo la strada anche all’arbitrato irrituale.
Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 9 agosto 2004– www.coni.it
Decisione impugnata: Non iscrizione al prossimo Campionato di Calcio di Serie A di alcune società e ripescaggio dell’Empoli F.C. con iscrizione al prossimo Campionato di Calcio di Serie A in sostituzione delle società illegittimamente ammesse - www.figc.it
Parti: Empoli Football Club SPA contro A.C. Chiedo Verona SRL - F.I.G.C. – LNP + Altri.
Massima: Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto del C.O.N.I. del 2000, che istituisce, presso il medesimo ente pubblico rappresentativo di tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo, la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, è stato approvato lo Statuto della F.I.G.C., che all’art.27 consente la devoluzione in arbitrato di pressoché tutte le controversie tra la federazione e altro soggetto dell’ordinamento federale. Le regole della presente procedura arbitrale speciale - amministrata dalla stessa Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport – in materia di rilascio delle licenze UEFA e di iscrizione ai campionati professionistici del calcio, sono state approvate dal Consiglio Nazionale del CONI nella riunione del 30 aprile 2004 quale annesso al Regolamento della Camera. Tale Regolamento - approvato successivamente dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, anche ai sensi della legge 138/1992 - prevede che il lodo è imputabile esclusivamente all’organo arbitrale e che in nessun caso il lodo può essere considerato atto della Camera o del CONI. Sempre nell’ambito delle controversie compromettibili in arbitrato, la legge 17 ottobre 2003, n. 280, nel devolvere la maggior parte delle controversie aventi ad oggetto atti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano o delle Federazioni sportive rilevanti per l’ordinamento statale alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, allo stesso tempo, ha affermato espressamente che «in ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e delle Federazioni sportive».