Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 03 settembre 2009 - www.coni.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale pubblicata nel CU n. 113 del 29 maggio 2009 Parti: A.S.C. Settebagni Calcio Salario contro Federazione Italiana Giuoco Calcio - A.S.D. Pro Calcio Sabina Massima: L'art. 9, comma 1, del Codice, nell’elencare gli elementi che debbono essere contenuti nell'istanza introduttiva, si limita alla lett. e) a richiedere che siano presentate le «domande che si sottopongono all'esame dell'organo arbitrale», senza specificare che deve trattarsi di domande rivolte all'annullamento di atti. Corrispondentemente, l'art. 26, comma 1, del Codice stabilisce che «il lodo deve pronunciare su tutte le questioni della controversia», anche se queste non vertono sull'impugnazione di atti, ma riguardano meri comportamenti (anche omissivi) che si reputino dannosi. Tanto meno - e conseguentemente - può sostenersi che il procedimento arbitrale, come sembra prospettare la memoria della FIGC, debba scindersi in una fase rescindente e in una fase rescissoria. Com'è noto, la distinzione tra fase rescindente e fase rescissoria è propria di quei giudizi di legittimità, per es. del giudizio di revocazione, nei quali si deve giudicare della ammissibilità della domanda ai fini di stabilire se la fattispecie rientri in uno dei casi tassativamente indicati dalla norma (per es.: art. 395 c.p.c.) e al cui esito favorevole è subordinato il giudizio (rescissorio) sul merito. Non sembra pertanto affatto "irrituale" che l'istante agisca nella presente sede arbitrale "limitandosi a richiedere un riesame della materia da parte degli organi federali senza la previa rimozione - da parte del TNAS - delle precedenti decisioni dei giudici sportivi". Né la domanda dell'istante formulata in questi termini sembra possa configurarsi come un "tentativo di sfuggire al profilo di inammissibilità" prospettato nella memoria della FIGC, e che si è precedentemente esaminato e rigettato, bensì essa circoscrive nei suoi esatti termini l'oggetto della controversia che intende sottoporre alla decisione di questo Collegio arbitrale. Si noti, per completezza - anche con riferimento a quanto si è in precedenza rilevato sull'adesione spontanea della FIGC al presente giudizio arbitrale - che l'art. 19 del  codice stabilisce che «d'ufficio o su eccezione di parte, prima della nomina dell'organo arbitrale, il Presidente del Tribunale, sentite le parti, può dichiarare la manifesta incompetenza del Tribunale a conoscere in sede arbitrale della lite» (comma 1); che «è ammessa istanza di riesame avverso la declaratoria di incompetenza innanzi all'Alta Corte nel termine di giorni dieci dalla comunicazione della pronuncia presidenziale», e che «la decisione  dell'Alta Corte se affermativa della competenza arbitrale vincola sul punto il Collegio che dovrà definire la controversia». E indubitabile, pertanto, che l'eccezione di incompetenza del TNAS avrebbe dovuto essere rivolta al Presidente del medesimo e non a questo Collegio, il quale, una volta costituito con la delibera presidenziale del 24 luglio 2009, è tenuto, a tenore della ricordata normativa, a definire la controversia. Può passarsi, pertanto, all'esame del merito. La Società istante richiede a questo Collegio a) una pronuncia di accertamento di fatti e comportamenti rilevanti e pregiudizievoli dei propri diritti; b) una decisione di rimessione ai competenti organi federali della controversia ai fini di un riesame della medesima. A) Per quanto riguarda la prima richiesta, risulta inequivocabilmente dalla "distinta dei giocatori" allegata al "rapporto di gara" dell'arbitro, con riferimento alla gara del 24 maggio 2009, che il calciatore figurava nell'elenco dei "giocatori partecipanti alla gara" medesima, in violazione del provvedimento di squalifica per recidività in ammonizione di cui al C.U. n.108 LND del 21 maggio 2009. Risulta, inoltre, che, a seguito di reclamo, inoltrato dalla società al Giudice sportivo del Comitato Regionale, quest'ultimo dichiarava inammissibile il reclamo in quanto pervenuto il 26 maggio 2009, quindi oltre il termine perentorio stabilito nel C.U. n. 101/ A del 27 febbraio 2009 (relativo all’abbreviazione dei termini procedurali) e convalidava il risultato della gara. Si noti che mentre l'art. 29, comma 8, del CGS stabiliva che «il reclamo (...) deve essere presentato entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo alla gara», il CU. n. 101/A stabilisce che «gli eventuali reclami dovranno pervenire (...) o essere depositati (...) entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara...». Il successivo reclamo della società alla CDT (giudice di 2° grado) poneva in evidenza che, a prescindere dalla ritualità del primo reclamo (che peraltro poteva già  ravvisarsi nel preannuncio inviato il 25 maggio, in termine), i giudici federali erano legittimati ad agire ex officio a sensi dell'art. 29, comma 8, del CGS («Il procedimento di cui al comma 7 [«sulla posizione irregolare dei calciatori....»] è instaurato: a) d'ufficio, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara») e che i medesimi erano in possesso della "riserva scritta" formulata dalla società - allegata al referto arbitrale - e quindi di tutti gli elementi per prendere una decisione nel merito. Ciò non di meno, risulta che il giudice di 2° grado confermava integralmente la pronuncia di inammissibilità, sia per la genericità del preannuncio telegrafico, sia per il mancato invio alla controparte del medesimo, sia - quanto al relativo dovere del giudice di primo grado di assumere la decisione ex officio - per il fatto che " l'inammissibilità del reclamo ne preclude l’esame nel merito" con la conseguenza che "al giudice non poteva essere richiesto l’esame della posizione del calciatore in forza di una denuncia che non avrebbe dovuto nemmeno esaminare". Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 15 ottobre 2009 - www.coni.it Decisione impugnata: Delibera della Corte di giustizia federale, la quale, però e con decisione pubblicata nel C.U. n. 53/CGF del 27 ottobre 2008 Parti: T. P. contro Federazione italiana Giuoco Calcio Massima: È jus receptum che, in un giudizio di tipo impugnatorio innanzi al TNAS qual è quello in esame, sono da reputare inammissibili, per genericità, i motivi di gravame che si sostanzino nella mera riproduzione delle censure già dedotte dinanzi agli organi di giustizia endofederali e da questi motivatamente disattese, dovendo tali motivi investire con sufficiente e ragionevole puntualità e tempestività il decisum che non si condivide e, in particolare, precisare i motivi per i quali la decisione impugnata sarebbe erronea e da riformare. Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 15 ottobre 2009 – www.coni.it Decisione impugnata: Delibera della Corte di giustizia federale, la quale, però e con decisione pubblicata nel C.U. n. 53/CGF del 27 ottobre 2008 Parti: SIG. T.P./FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO Massima TNAS: (1) L’irritualità d’un richiamo per relationem ad atti d’un giudizio separato dall’istanza arbitrale, in ogni caso tanto l’atto rinviato, quanto l’istanza d’arbitrato difettano d’ogni censura specifica in ordine alla sussistenza stessa dell’error in iudicando. È jus receptum che, in un giudizio di tipo impugnatorio qual è quello in esame, sono da reputare inammissibili, per genericità, i motivi di gravame che si sostanzino nella mera riproduzione delle censure già dedotte dinanzi agli organi di giustizia endofederali e da questi motivatamente disattese, dovendo tali motivi investire con sufficiente e ragionevole puntualità e tempestività il decisum che non si condivide e, in particolare, precisare i motivi per i quali la decisione impugnata sarebbe erronea e da riformare.
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