Massima n. 290484

ORGANIZZAZIONE C.O.N.I.   CLASSIFICAZIONE   Art. 5 Statuto C.O.N.I. – Organi del CONI 1. Sono organi del CONI: a) il Consiglio Nazionale; b) la Giunta Nazionale; c) il Presidente; d) il Segretario Generale; e) [Soppressa] f) il Collegio dei Revisori dei Conti. 2. Gli organi del CONI durano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza dell'organo di appartenenza. I componenti sono rieleggibili per più mandati, ad eccezione del Presidente, dei rappresentanti delle Federazioni sportive nazionali e Discipline sportive associate, del rappresentante nazionale degli Enti di promozione sportiva e dei rappresentanti delle strutture periferiche del CONI facenti parte della Giunta Nazionale, i quali non possono restare in carica oltre due mandati. E’ consentito un terzo mandato consecutivo, se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. 2-bis. Il computo dei mandati di cui al precedente comma si effettua, ai sensi dell’articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, a decorrere dal mandato che ha inizio a seguito delle elezioni della Giunta Nazionale e del Presidente del CONI da tenersi entro il 30 giugno 2005. 3. I componenti degli organi del CONI, oltre ai requisiti specifici previsti dal presente Statuto, devono possedere i seguenti requisiti generali: a) essere in possesso della cittadinanza italiana; b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno; c) non aver riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno, da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti. 4. E’ ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione a seguito dell’accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA. 5. Gli emolumenti da corrispondere ai componenti degli organi devono essere determinati con decreto dell’Autorità vigilante, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, su proposta del CONI, sulla base delle vigenti direttive in materia.   ORDINAMENTO DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI ED ALTRE DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE   Art. 20 Statuto C.O.N.I. – Ordinamento delle Federazioni Sportive Nazionali 1. Le Federazioni sportive nazionali sono associazioni senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato. 2. Le Federazioni sportive nazionali sono costituite dalle società, dalle associazioni sportive e, nei soli casi previsti dagli statuti in relazione alla particolare attività, anche da singoli tesserati. 3. Le Federazioni sportive nazionali sono rette da norme statutarie e regolamentari in armonia con l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale e sono ispirate al principio democratico e al principio di partecipazione all’attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità. 4. Le Federazioni sportive nazionali svolgono l’attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI, anche in considerazione della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività. Nell’ambito dell’ordinamento sportivo, alle Federazioni sportive nazionali è riconosciuta l’autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI. 5. Le Federazioni sportive nazionali svolgono l’attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della rispettiva Federazione internazionale, purché non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI.   Art. 21 Statuto C.O.N.I. – Requisiti per il riconoscimento delle Federazioni Sportive Nazionali 1. Il CONI riconosce le Federazioni sportive nazionali che rispondono ai requisiti di: a) svolgimento, nel territorio nazionale e sul piano internazionale, di una attività sportiva, ivi inclusa la partecipazione a competizioni e l’attuazione di programmi di formazione degli atleti e dei tecnici; b) affiliazione ad una Federazione internazionale riconosciuta dal CIO, ove esistente, e gestione dell’attività conformemente alla Carta Olimpica e alle regole della Federazione internazionale di appartenenza; c) ordinamento statutario e regolamentare ispirato al principio di democrazia interna e di partecipazione all’attività sportiva da parte di donne e uomini in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, nonché in conformità alle deliberazioni e agli indirizzi del CIO e del CONI; d) procedure elettorali e composizione degli organi direttivi in conformità al disposto dell’art. 16, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modifiche e integrazioni. 2. Il CONI, in presenza di tutti i requisiti previsti dal comma 1, riconosce una sola Federazione sportiva nazionale per ciascuno sport. Nel caso di concorso tra domande provenienti da più soggetti, il Consiglio Nazionale del CONI invita le parti interessate a costituire un soggetto federativo comune. Ove non si addivenga ad un accordo, il Consiglio Nazionale del CONI promuove un’intesa volta alla costituzione di un unico soggetto federativo. Ove non si addivenga all’intesa, il Consiglio Nazionale del CONI può riconoscere la Federazione composta dai soli soggetti che vi hanno aderito. 2-bis. Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle nuove Federazioni sportive nazionali è concesso a norma del DPR 10 febbraio 2000, n. 361, previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio Nazionale. 3. In caso di sopravvenuta mancata corrispondenza dei requisiti di cui al precedente comma 1, da parte di una Federazione sportiva nazionale riconosciuta, il Consiglio Nazionale del CONI delibera la revoca del riconoscimento a suo tempo concesso. 4. I bilanci delle Federazioni sportive nazionali sono approvati annualmente dal Consiglio Federale e sono sottoposti alla approvazione della Giunta Nazionale del CONI. Nel caso di parere negativo dei Revisori dei conti della Federazione o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI, dovrà essere convocata l’Assemblea delle società e associazioni per deliberare sull’approvazione del bilancio. 4-bis. L’Assemblea elettiva degli organi direttivi provvede all’approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo dell’organo di amministrazione che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per i quali sono stati approvati.   Art. 22 Statuto C.O.N.I. – Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali 1. Gli statuti delle Federazioni sportive nazionali devono rispettare i principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale e devono in particolare ispirarsi al costante equilibrio di diritti e di doveri tra i settori professionistici e non professionistici, nonché tra le diverse categorie nell’ambito del medesimo settore. 2. Gli statuti delle Federazioni sportive nazionali stabiliscono le modalità per l’esercizio dell’elettorato attivo e passivo degli atleti e dei tecnici sportivi, in armonia con le raccomandazioni del CIO e con i principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale del CONI. 3. Gli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, in riferimento alle controversie per le quali si siano esauriti i gradi interni di giustizia sportiva, possono prevedere il procedimento arbitrale di cui all’art. 12 del presente statuto, comprensivo del tentativo obbligatorio di conciliazione. 4. L’Assemblea di secondo grado, formata da delegati eletti a livello territoriale, è consentita nelle Federazioni sportive nazionali in cui il numero delle associazioni e società affiliate aventi diritto a voto sia superiore a 2000. 5. La Giunta Nazionale, nell’approvare, ai fini sportivi, entro il termine di 90 giorni, gli statuti delle Federazioni sportive nazionali, ne valuta la conformità alla legge, allo Statuto del CONI ed ai Principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale. In caso di difformità la Giunta Nazionale rinvia alle Federazioni, entro 90 giorni dal deposito in Segreteria Generale, lo statuto per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Trascorso il periodo di 90 giorni senza tale rinvio, lo statuto federale si intende approvato. Qualora le Federazioni sportive nazionali non modifichino lo statuto nel senso indicato, la Giunta Nazionale può nominare un Commissario ad acta, e nei casi più gravi, previa diffida, il Consiglio Nazionale può revocare il riconoscimento. 5-bis. Gli statuti definiscono i poteri di vigilanza e controllo esercitabili dalla Federazione nei confronti delle articolazioni associative interne alla propria organizzazione. 6. Su richiesta dell’Ente interessato, la Giunta Nazionale del CONI nomina Commissari ad acta nelle Federazioni Sportive Nazionale per procedere alle modifiche statutarie eventualmente deliberate dal Consiglio federali e derivanti da norme di legge o delibere del CONI. Nella richiesta, la Federazione interessata indica le ragioni che rendono il raggiungimento del quorum costitutivo o deliberativo dell’Assemblea straordinaria che dovrebbe essere convocata ad hoc particolarmente difficile ed oneroso. In ogni caso, la prima Assemblea straordinaria validamente costituita può liberamente modificare le norme statutarie introdotte dal Commissario, fermo restando il pieno rispetto dei vincoli derivanti da norme di legge o da delibere del CONI.   Art. 23 Statuto C.O.N.I. – Indirizzi e controlli sulle Federazioni Sportive Nazionali 1. Ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni e integrazioni, oltre quelle il cui carattere pubblico è espressamente previsto dalla legge, hanno valenza pubblicistica esclusivamente le attività delle Federazioni sportive nazionali relative all’ammissione e all’affiliazione di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati; alla revoca a qualsiasi titolo e alla modificazione dei provvedimenti di ammissione o di affiliazione; al controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici; all’utilizzazione dei contributi pubblici; alla prevenzione e repressione del doping, nonché le attività relative alla preparazione olimpica e all’alto livello, alla formazione dei tecnici, all’utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi pubblici. 1-bis Nell’esercizio delle attività a valenza pubblicistica, di cui al comma 1, le Federazioni sportive nazionali si conformano agli indirizzi e ai controlli del CONI ed operano secondo principi di imparzialità e trasparenza. La valenza pubblicistica dell’attività non modifica l’ordinario regime di diritto privato dei singoli atti e delle situazioni giuridiche soggettive connesse. 1 ter. La Giunta Nazionale stabilisce i criteri e le procedure attraverso cui garantire la rispondenza delle determinazioni federali ai programmi del CONI relativamente alla competitività delle squadre nazionali, alla salvaguardia del patrimonio sportivo nazionale e della sua specifica identità, e all’esigenza di assicurare l’efficiente gestione interna. 2. La Giunta Nazionale, sulla base dei criteri e delle modalità stabilite dal Consiglio Nazionale, approva i bilanci delle Federazioni sportive nazionali e stabilisce i contributi finanziari in favore delle stesse, eventualmente determinando specifici vincoli di destinazione, con particolare riguardo alla promozione dello sport giovanile, alla preparazione olimpica e all’attività di alto livello. 3. La Giunta Nazionale vigila sul corretto funzionamento delle Federazioni sportive nazionali. In caso di accertate gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi federali, o nel caso che non sia garantito il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, propone al Consiglio Nazionale la nomina di un commissario.   DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE   Art. 24 Statuto C.O.N.I. – Requisiti per il riconoscimento delle Discipline sportive associate 1. Il Consiglio Nazionale del CONI riconosce, in conformità all’apposito regolamento, le Discipline sportive associate che rispondano ai requisiti di: a) svolgimento sul territorio nazionale di attività sportiva, anche di rilevanza internazionale, ivi inclusa la partecipazione a competizioni e l’attuazione di programmi di formazione degli atleti e dei tecnici; b) tradizione sportiva e consistenza quantitativa del movimento sportivo e della struttura organizzativa; c) ordinamento statutario e regolamentare ispirato al principio di democrazia interna e di partecipazione all’attività sportiva da parte di donne e uomini in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità nonché conforme alle deliberazioni e agli indirizzi del CONI; d) assenza di fini di lucro. 2. Il Consiglio Nazionale riconosce una sola Disciplina sportiva associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione sportiva nazionale. Nel caso di concorso tra domande provenienti da più soggetti, il Consiglio Nazionale del CONI invita le parti interessate a costituire un soggetto federativo comune. Ove non si addivenga ad un accordo, il Consiglio Nazionale del CONI promuove un’intesa volta alla costituzione di un unico soggetto federativo. Ove non si addivenga all’intesa, il Consiglio Nazionale del CONI può riconoscere la Disciplina sportiva associata composta dai soli soggetti che vi hanno aderito. 3. Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle nuove Discipline sportive associate è concesso a norma del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio Nazionale.   Art. 25 Statuto C.O.N.I. – Ordinamento delle Discipline sportive associate 1. La Giunta Nazionale stabilisce l’erogazione di contributi in favore delle Discipline sportive associate, eventualmente determinando specifici vincoli di destinazione. 2. Gli statuti definiscono i poteri di vigilanza e controllo esercitabili dalla Disciplina associata nei confronti delle articolazioni associative interne alla propria organizzazione. 3. La Giunta Nazionale può istituire e regolamentare un organismo di coordinamento delle Discipline sportive associate. 4. Alle Discipline sportive associate e ai loro affiliati e tesserati, per quanto non previsto dal presente Titolo V e salvo espresse deroghe, si applicano tutte le norme del presente statuto, dettate in riferimento all’ordinamento delle Federazioni sportive nazionali.   ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA   Art. 26 Statuto C.O.N.I. – Ordinamento degli Enti di promozione sportiva 1. Sono Enti di promozione sportiva le associazioni riconosciute dal CONI, a livello nazionale o regionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate. 2. Possono essere stipulate apposite convenzioni tra Federazioni sportive nazionali o Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva per il miglior raggiungimento delle rispettive finalità. 3. Lo statuto, in armonia con i principi fondamentali del CONI, stabilisce l’assenza di fini di lucro e garantisce l’osservanza del principio di democrazia interna e di pari opportunità. 3-bis. Gli Enti di promozione sportiva sono costituiti ai fini sportivi da società e associazioni sportive e, ove previsto dai rispettivi statuti, anche da singoli tesserati. 3-ter. La Giunta Nazionale, nell’approvare, ai fini sportivi, entro il termine di 90 giorni, lo Statuto degli Enti di promozione sportiva, ne valuta la conformità alla legge, allo Statuto del CONI ed ai Principi fondamentali del Consiglio Nazionale. In caso di difformità la Giunta Nazionale rinvia agli Enti, entro 90 giorni dal deposito in Segreteria Generale, lo Statuto per opportune modifiche, indicandone i criteri. Trascorso il termine di 90 giorni senza tale rinvio, lo Statuto si intende approvato. Qualora gli Enti di promozione non modifichino lo Statuto nel senso indicato, la Giunta Nazionale può proporre al Consiglio Nazionale la sospensione dei contributi e, nei casi più gravi, la revoca del riconoscimento. 3-quater. Gli Enti di promozione sportiva sono sottoposti al controllo del CONI secondo i criteri e le modalità stabilite dal Consiglio Nazionale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modifiche e integrazioni e dal presente Statuto. 3-quinquies. La Giunta Nazionale, su proposta degli Enti di promozione sportiva, può istituire e regolamentare un organismo di coordinamento degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI a livello nazionale.   Art. 27 Statuto C.O.N.I. – Riconoscimento degli Enti di promozione sportiva 1. Gli Enti di promozione sportiva nazionali sono riconosciuti ai fini sportivi dal Consiglio Nazionale qualora rispondano ai seguenti requisiti: a) essere associazione non riconosciuta o riconosciuta, ai sensi degli artt. 12 e ss. Cod. Civ.; b) essere dotati di uno statuto conforme a quanto indicato all’articolo precedente; c) avere una presenza organizzata in almeno quindici Regioni e settanta Province; d) avere un numero di società o associazioni sportive dilettantistiche di cui all’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche e integrazioni, affiliate non inferiore a mille, con un numero di iscritti non inferiore a centomila; e) aver svolto attività nel campo della promozione sportiva da almeno quattro anni; 1-bis Gli Enti di promozione sportiva su base regionale sono riconosciuti ai fini sportivi dal Consiglio Nazionale qualora rispondano ai seguenti requisiti: a) essere associazione non riconosciuta o riconosciuta, ai sensi degli articoli 12 e ss. del Codice Civile; b) essere dotati di uno statuto conforme a quanto indicato all’articolo precedente; c) avere una presenza organizzata in ognuna delle province e nella stessa regione di riferimento; d) avere un numero di società o associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche e integrazioni, affiliate come disciplinato nel regolamento approvato dal Consiglio Nazionale del CONI. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI) - già riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica con Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 770 – di cui restano ferme la particolare posizione ed il peculiare ordinamento in considerazione delle sue finalità di sviluppo dello sport universitario.   Art. 28 Statuto C.O.N.I. – Risorse finanziarie degli Enti di promozione sportiva 1. Gli Enti di promozione sportiva, oltre alle entrate proprie previste dallo statuto, ricevono annualmente un contributo da parte del CONI, con riferimento alla consistenza organizzativa e all’attività svolta. 2. Gli Enti di promozione sportiva sono tenuti a presentare ogni anno alla Giunta Nazionale il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, nonché una relazione documentata in ordine all’utilizzazione dei contributi ricevuti dal CONI, da tenere in considerazione per l’assegnazione relativa agli esercizi successivi. 3. La Giunta Nazionale, qualora attraverso gli atti in suo possesso o gli accertamenti svolti, riscontri irregolarità relative all’utilizzazione dei finanziamenti per attività o spese non attinenti alle finalità degli Enti, adotta i provvedimenti necessari e può proporre al Consiglio Nazionale la sospensione o la riduzione dei contributi e, nei casi più gravi, la revoca del riconoscimento sportivo.   SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI   Art. 29 Statuto C.O.N.I. – Ordinamento e riconoscimento delle società ed associazioni sportive 1. Le società e le associazioni sportive riconosciute ai sensi dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche e integrazioni, fatti salvi i casi previsti dall’ordinamento ed i casi di deroga autorizzati dal Consiglio Nazionale, non hanno scopo di lucro e sono rette da statuti e regolamenti interni ispirati al principio democratico e di pari opportunità, anche in conformità ai principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale. 2. Le società ed associazioni sportive aventi la sede sportiva nel territorio italiano sono riconosciute, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale o, per delega, dalle Federazioni sportive nazionali, ovvero dalle Discipline sportive associate, ovvero dagli Enti di promozione sportiva. Il riconoscimento delle società polisportive è fatto per le singole discipline sportive praticate. 3. Le società e le associazioni sportive possono stabilire la loro sede ai fini dell’ordinamento statale in ognuno degli Stati membri dell’Unione Europea, purché, ai fini del riconoscimento sportivo, la sede sportiva sia stabilita nel territorio italiano. 4. Le società e le associazioni sportive sono soggetti dell’ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport. 4-bis. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal CONI, ai sensi del comma 2, sono iscritte nel registro di cui all’articolo 7 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito nella legge 27 luglio 2004, n. 186. 5. Le società ed associazioni sportive, e in particolare quelle professionistiche, devono esercitare le loro attività nel rispetto del principio della solidarietà economica tra lo sport di alto livello e quello di base, e devono assicurare ai giovani atleti una formazione educativa complementare alla formazione sportiva. 6. Le società ed associazioni sportive sono tenute a mettere a disposizione delle rispettive Federazioni sportive nazionali e Discipline sportive associate gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali italiane. 6-bis. Le società sportive professionistiche, allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, sono sottoposte al controllo da parte delle Federazioni sulle società sportive di cui all’articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e al controllo sostitutivo del CONI in caso di verificata inadeguatezza dei controlli da parte delle Federazioni sportive nazionali.   Art. 30 Statuto C.O.N.I. – Associazioni benemerite 1. Le associazioni nazionali che svolgono attività a vocazione sportiva di notevole rilievo possono essere riconosciute dal Consiglio Nazionale o, per delega, dalla Giunta Nazionale come Associazioni benemerite. 2. Sono a vocazione sportiva quelle attività di ordine culturale, scientifico o tecnico che propagandano e diffondono il valore dello sport, realizzate anche attraverso iniziative promozionali a vari livelli. 3. Gli statuti di tali associazioni devono essere in armonia con i principi fondamentali del CONI, devono prevedere l’autonomia di bilancio e l’assenza dei fini di lucro e devono essere basati sui principi di democrazia interna e di pari opportunità. 3-bis. La Giunta Nazionale, nell’approvare, ai fini sportivi, entro il termine di 90 giorni, lo Statuto delle Associazioni benemerite, ne valuta la conformità alla legge, allo Statuto del CONI ed ai principi fondamentali del Consiglio Nazionale. In caso di difformità la Giunta Nazionale rinvia alle Associazioni, entro novanta giorni dal deposito in Segreteria Generale, lo Statuto per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Trascorso il periodo di 90 giorni senza tale rinvio, lo statuto si intende approvato. Qualora le Associazioni benemerite non modifichino lo Statuto nel senso indicato, la Giunta Nazionale può proporre al Consiglio Nazionale, nei casi più gravi, la revoca del riconoscimento. 3-ter. La Giunta Nazionale può istituire e regolamentare un organismo di coordinamento delle Associazioni benemerite.   ATLETI   Art. 31 Statuto C.O.N.I. – Atleti 1. Gli atleti sono inquadrati presso le società e associazioni sportive riconosciute, tranne i casi particolari in cui sia consentito il tesseramento individuale alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva. 2. Gli atleti sono soggetti dell’ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive. 3. Gli atleti devono praticare lo sport in conformità alle norme e agli indirizzi del CIO, del CONI e della Federazione nazionale di appartenenza; essi devono, altresì, rispettare le norme e gli indirizzi della competente Federazione internazionale, purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del CIO e del CONI. 4. Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della competente Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito. 5. Ai sensi di quanto disposto dalla Carta Olimpica, è costituita presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) la Commissione Nazionale Atleti. La sua composizione ed il relativo funzionamento vengono disciplinati dal Consiglio Nazionale del CONI.   TECNICI   Art. 32 Statuto C.O.N.I. – Tecnici sportivi 1. I tecnici, inquadrati presso le società e le associazioni sportive riconosciute, o comunque iscritti nei quadri tecnici federali, sono soggetti dell’ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, tenendo conto in particolare della funzione sociale, educativa e culturale della loro attività. 2. I tecnici devono esercitare la loro attività in osservanza delle norme e degli indirizzi del CIO, del CONI e della Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata di appartenenza, osservando, altresì, le norme e gli indirizzi della competente Federazione internazionale, purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del CIO e del CONI. 3. La Giunta Nazionale può istituire e regolamentare un organismo di coordinamento dei tecnici sportivi a livello nazionale.   UFFICIALI DI GARA   Art. 33 Statuto C.O.N.I. – Ufficiali di gara 1. Gli ufficiali di gara partecipano, nella qualifica loro attribuita dalla competente Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva e senza vincolo di subordinazione, allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità. 2. Le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva possono riconoscere gruppi o associazioni di ufficiali di gara. 3. Gli ufficiali di gara svolgono le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio.    
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