Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 15 luglio 2014 – www.coni.it
Decisione impugnata: Decisione dalla Corte di Giustizia Federale pubblicata con le motivazioni a mezzo del Comunicato Ufficiale n.076/CGF del 29/10/2013 (dispositivo C.U. n.006/CGF del 05/05/2013)
Parti: Sig. V. F./ Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima: Il TNAS non ha competenza a decidere sulla domanda di arbitrato formulata con la quale è stata impugnata la decisione della CGF che lo ha sanzionato il ricorrente con anni 5 di inibizione oltre alla preclusione da ogni rango e categoria federale….Infatti, come noto, nel 2009 il C.O.N.I. ha ridisegnato la propria struttura interna, prevedendo un riparto di competenze tra due nuovi organismi (in sostituzione della Camera di Conciliazione e di Arbitrato per lo Sport): il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e l’Alta Corte di Giustizia Sportiva. All’Alta Corte di Giustizia Sportiva e stata assegnata una giurisdizione sulle questioni di notevole importanza per l’ordinamento sportivo (art. 1, comma 3, del relativo Regolamento); al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, invece, è stata assegnata una giurisdizione avente ad oggetto prettamente le questioni di tipo disciplinare. Sulla scorta di tale ripartizione di competenze, nel caso che ci occupa le diverse sanzioni comminate al Signor F. vedrebbero, in astratto, competenti rispettivamente l’Alta Corte di Giustizia Sportiva per la preclusione comminata e il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport per l’inibizione di anni 5 (cinque). Sul punto il Collegio ritiene di condividere e fare proprio quanto statuito dall’Alta Corte di Giustizia Sportiva con al decisione n. 24/2012. Infatti, <deve escludersi l’ipotesi di una concorrente duplicazione di rimedi di giustizia contro la stessa, unica decisione disciplinare, a seconda della tipologia delle contestuali sanzioni irrogate nella anzidetta decisione. Ciò tanto più che la seconda sanzione, che ha per presupposto la prima e l’accertamento delle relativa responsabilità quinquennale (art. 18, comma 3, CGS), si basa sull’apprezzamento di particolare gravita’ della medesima infrazione disciplinare accertata>. Ebbene, non v’e dubbio che la grave sanzione della preclusione da ogni rango o categoria delle Federazione sia successiva e, soprattutto, rappresenti la normale e logica conseguenza di una valutazione circa la gravita delle condotte poste in essere. Inoltre, atteso che la preclusione da ogni rango o categoria delle Federazione coinvolge lo status della persona destinataria della sanzione, e che come tale detta sanzione non può essere sottoposta ad una decisione arbitrale, solo l’Alta Corte di Giustizia Sportiva e competente a decidere. Infatti, la gravita della sanzione irrogata, ovvero la perdita dello status di tesserato della Federazione, attrae l’intera competenza giurisdizionale in capo all’Alta Corte di Giustizia Sportiva, che sarà chiamata a conoscere e decidere delle condotte poste in essere dal S. F. Non si reputa di poter condividere la posizione assunta dal altro Collegio (lodo Cassano), ritenendo che l’art. 12 bis dello Statuto del Coni imponga di non creare una soluzione di continuità rispetto al principio di diritto posto alla base della decisione citata dell’Alta Corte.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 15 luglio 2014 – www.coni.it
Decisione impugnata: Decisione dalla Corte di Giustizia Federale pubblicata con le motivazioni a mezzo del Comunicato Ufficiale n.076/CGF del 29/10/2013 (dispositivo C.U. n.006/CGF del 05/05/2013)
Parti: Sig. P.F. / Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima: Il TNAS non ha competenza a decidere sulla domanda di arbitrato formulata con la quale è stata impugnata la decisione della CGF che lo ha sanzionato il ricorrente con anni 5 di inibizione oltre alla preclusione da ogni rango e categoria federale….Infatti, come noto, nel 2009 il C.O.N.I. ha ridisegnato la propria struttura interna, prevedendo un riparto di competenze tra due nuovi organismi (in sostituzione della Camera di Conciliazione e di Arbitrato per lo Sport): il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e l’Alta Corte di Giustizia Sportiva. All’Alta Corte di Giustizia Sportiva e stata assegnata una giurisdizione sulle questioni di notevole importanza per l’ordinamento sportivo (art. 1, comma 3, del relativo Regolamento); al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, invece, è stata assegnata una giurisdizione avente ad oggetto prettamente le questioni di tipo disciplinare. Sulla scorta di tale ripartizione di competenze, nel caso che ci occupa le diverse sanzioni comminate al Signor F. vedrebbero, in astratto, competenti rispettivamente l’Alta Corte di Giustizia Sportiva per la preclusione comminata e il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport per l’inibizione di anni 5 (cinque). Sul punto il Collegio ritiene di condividere e fare proprio quanto statuito dall’Alta Corte di Giustizia Sportiva con al decisione n. 24/2012. Infatti, <deve escludersi l’ipotesi di una concorrente duplicazione di rimedi di giustizia contro la stessa, unica decisione disciplinare, a seconda della tipologia delle contestuali sanzioni irrogate nella anzidetta decisione. Ciò tanto più che la seconda sanzione, che ha per presupposto la prima e l’accertamento delle relativa responsabilità quinquennale (art. 18, comma 3, CGS), si basa sull’apprezzamento di particolare gravita’ della medesima infrazione disciplinare accertata>. Ebbene, non v’e dubbio che la grave sanzione della preclusione da ogni rango o categoria delle Federazione sia successiva e, soprattutto, rappresenti la normale e logica conseguenza di una valutazione circa la gravita delle condotte poste in essere. Inoltre, atteso che la preclusione da ogni rango o categoria delle Federazione coinvolge lo status della persona destinataria della sanzione, e che come tale detta sanzione non può essere sottoposta ad una decisione arbitrale, solo l’Alta Corte di Giustizia Sportiva e competente a decidere. Infatti, la gravita della sanzione irrogata, ovvero la perdita dello status di tesserato della Federazione, attrae l’intera competenza giurisdizionale in capo all’Alta Corte di Giustizia Sportiva, che sarà chiamata a conoscere e decidere delle condotte poste in essere dal S. F. Non si reputa di poter condividere la posizione assunta dal altro Collegio (lodo Cassano), ritenendo che l’art. 12 bis dello Statuto del Coni imponga di non creare una soluzione di continuità rispetto al principio di diritto posto alla base della decisione citata dell’Alta Corte.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 17 luglio 2013 – www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 181/CGF del 14 febbraio 2013
Parti: S.C. Vallée d'Aoste / Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima: E’ inammissibile l’istanza di arbitrato proposta dalla società avverso la decisione della Corte di Giustizia federale che l’aveva sanzionata con l’ammenda di euro 40.000,00 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (d’ora in poi: CGS), in relazione al Titolo II) “criteri infrastrutturali”, lett. A) punto 3), per non avere provveduto, entro il termine del 20 giugno 2012, al deposito di una serie di documenti con i quali si chiedeva e otteneva la deroga a svolgere l’attività per la stagione 2012/2013 in un impianto sportivo non ubicato nel Comune ove ha sede la Società. Si ribadisce qui quanto già deciso nel Lodo Ascoli prima ricordato (del cui Collegio facevano parte due degli attuali componenti), e cioè: il presupposto per l’avvio di un procedimento arbitrale è quello della previsione di una clausola compromissoria, che regola e determina la chiamata in arbitrato. Solo se vi è la clausola compromissoria è possibile devolvere ad arbitri la controversia, nei termini e nei modi che sono stati previsti nella clausola stessa. Che è rinvenibile nelle norme dello Statuto della Federazione Italiana Gioco Calcio, e in particolare all’art. 30, comma terzo, che recita: “Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la FIGC, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione arbitrale della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport [ora TNAS] presso il CONI, secondo quanto disposto dai relativi regolamenti e dalle norme federali, e sono risolte in via definitiva da un lodo arbitrale pronunciato secondo diritto da un organo arbitrale nominato ai sensi dei regolamenti della Camera”. La chiamata in arbitrato può essere svolta allorquando rientri nei modi e nei limiti previsti e disciplinati nella clausola compromissoria, di cui all’art. 30 dello Statuto FIGC. Pertanto, sanzioni pecuniarie inferiori a 50.000 euro non possono essere devolute al procedimento arbitrale presso il TNAS
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 21 dicembre 2012 – www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 30/CGF del 21/08/12
Parti: Dott. P.S. e U.S. Lecce SpA / Federazione Italiana Giuoco Calcio, Lega Nazionale Professionisti Serie B, Lega Italiana Calcio Professionistico e Vicenza Calcio Spa
Massima TNAS: (1) In tema di esistenza dell’obbligo dei difesa tecnica nell’arbitrato amministrato dal TNAS in tale arbitrato e nell’ambito della giustizia disciplinare la competenza del Tribunale è riservata ai casi di maggiore rilevanza (sanzioni pecuniarie a partire da diecimila euro; sospensioni da 120 giorni in su) e la situazione dell’incolpato non è strutturalmente dissimile da quella dell’imputato nel processo penale. Ne discende l’esistenza dell’obbligo della difesa tecnica nel giudizio arbitrale, giacchè diversamente opinando il Codice TNAS si porrebbe in contrasto con la Costituzione e con le leggi dello Stato (si richiamano, in particolare, l’art. 24 Cost., la Legge 17 ottobre 2003, n. 280 e il D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242).
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 21 novembre 2012 – www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata sul C.U. n. 100/CDN del 07/06/12
Parti: U.S. Sanremese Calcio 1904 Srl in Liquidazione e Sig. M.D.G. / Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima TNAS: (1) L’art. 30 dello Statuto della FIGC e l’art. 5 del Codice TNAS pongono la condizione che un arbitrato TNAS possa essere avviato solo subordinatamente all’esaurimento dei rimedi interni della federazione. Attraverso l’arbitrato TNAS, infatti, si realizza una revisione della decisione endo-federale, risolvendo una controversia insorta tra le parti circa il corretto esercizio del potere decisorio (ad esempio) degli organi disciplinari. L’accesso all’arbitrato presuppone dunque una “cristallizzazione” di siffatta controversia, che non possa più trovare soluzione all’interno dell’ente federale.
Massima TNAS: (2) Una controversia, sulla quale è possibile l’accesso al TNAS, può avere ad oggetto anche una pronuncia in rito, potendosi semmai poi unicamente discutere della proponibilità di un’istanza di merito superata la questione di rito: ossia, la decidibilità nell’arbitrato della controversia sulla responsabilità disciplinare dei Ricorrenti, laddove fosse annullata la pronuncia in rito dell’organo federale d’appello, essendo su siffatta questione di merito mancata una decisione da parte dello stesso.
Massima TNAS: (3) L’impugnazione, nella parte in cui censura il capo della pronuncia che ha inflitto una sanzione pecuniaria in misura inferiore ai limiti stabiliti dall’art. 30 dello Statuto della FIGC, va dichiarata inammissibile. La controversia su di essa è infatti sottratta alla materia per la quale opera la clausola compromissoria prevista dallo Statuto della FIGC, e dunque esula dalla competenza di questo organo arbitrale. La sanzione inflitta al sig. – omissis - e la sanzione inflitta alla Società costituiscono due distinte sanzioni, anche se basate su di un identico presupposto, di cui una (non avente carattere pregiudiziale rispetto all’altra, e dunque non conoscibile nemmeno incidentalmente ex art. 819 c.p.c.) è sottratta alla devoluzione in arbitrato. Poiché l’ammissibilità della domanda deve essere valutata con riferimento a ciascuna di esse, l’inammissibilità di quella riferita alla sanzione irrogata alla Sanremese non può che essere dichiarata, fermo restando l’esperibilità avverso tale sanzione, se ne ricorrono i presupposti, di eventuali rimedi straordinari previsti dalle regole della FIGC.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 17 ottobre 2012 – www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 192/CGF del 16 marzo 2012 e sul C.U. n. 225/CGF del 17 aprile 2012
Parti: Sig. C.C. / Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima TNAS: (1) La deferibilità di controversie ad arbitrato presso il TNAS è effettivamente limitata in ragione del tipo e della misura della sanzione inflitta, intorno alla quale è insorta controversia.
Massima TNAS: (2) L’art. 30 comma 3 dello Statuto della FIGC sottrae alla portata materiale dell’accordo compromissorio le controversie concernenti sanzioni pecuniarie di importo inferiore a € 50.000: ciò sottrae all’organo arbitrale la possibilità di conoscere dell’impugnazione proposta avverso l’ammenda inferiore a € 50.000 inflitta al ricorrente. Ma la limitazione del potere dell’organo arbitrale non impedisce peraltro al Collegio Arbitrale di tenere conto della (definitiva) sanzione dell’ammenda all’atto della valutazione dell’appropriatezza della diversa sanzione, rientrante nella competenza arbitrale, erogata al ricorrente in un unico contesto: ammenda e sospensione, infatti, della licenza sono due sanzioni distinte e ai fini della individuazione dei limiti alla conoscibilità dell’impugnazione ognuna di esse deve essere separatamente considerata, ma risulta innegabile che l’organo disciplinare della FIGC abbia inteso commisurare la sanzione alla “gravità dei fatti” considerando le due sanzioni congiuntamente. Dunque, nel valutare la congruità della sanzione della sospensione della licenza, l’organo arbitrale operante in base al Codice TNAS ben potrà considerare la circostanza che essa si accompagna alla (intangibile) sanzione dell’ammenda.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 2 ottobre 2012 – www.coni.itDecisione impugnata: Delibera della Corte di giustizia Federale pubblicata sul C.U. FIGC n. 229/CGF del 20.4.2012
Parti: A.S.G. NOCERINA Srl / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Massima TNAS: (1) La gerarchia delle fonti del diritto sportivo in ambito nazionale individua in posizione prioritaria, le fonti del Diritto Italiano, lo Statuto, i Principi Fondamentali del CONI, i Regolamenti e le Deliberazioni del CONI, gli Statuti, i regolamenti organici, tecnici e di Giustizia Sportiva emanati dalle singole Federazioni Sportive Nazionali.
Massima TNAS: (2) Lo Statuto del CONI (art.12 ter punto 1), nell’istituire il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, quale organismo di Giustizia Sportiva superfederale, non ha certamente limitato la sua giurisdizione condizionandola alle norme delle singole Federazioni che, in ogni caso, sono regolate anche da norme superfederali.
Massima TNAS: (3) L’art.30 c.3 dello Statuto FIGC, che stabilisce l’arbitrabilità per le controversie che hanno dato luogo a sanzioni pecuniarie superiori ad € 50.000,00, non può essere prevalente rispetto alla superiore normativa del CONI e, quindi, del TNAS e del suo Codice dei Giudizi (art.3 punto 1), laddove è prevista la soglia di arbitrabilità per le sanzioni pecuniarie superiori ad € 10.000,00.
Massima TNAS: (4) L’art.12 ter dello Statuto CONI ha, come inciso, la frase “ove previsto dagli Statuti o dai Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e pertanto, riconosce che gli Statuti federali possano, o meno, riconoscere il TNAS ma, nel momento in cui lo riconoscono, devono applicare la procedura ex Statuto CONI: lo Statuto FIGC riconosce, nel proprio Statuto, il TNAS, disponendo anche l’accesso a tale Tribunale”.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 15 maggio 2012– www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della CGF il 12 aprile/7maggio 2012 (C.U. n. 219 /CGF e C.U. 247/CGF)
Parti: S.S. BARLETTA CALCIO Srl, Sig. A.T. e Sig. P.W.T. / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Massima TNAS: (1) Lo Statuto Figc, e specificatamente l’art. 30, contiene la clausola compromissoria che consente la chiamata in arbitrato. Difetta della competenza il TNAS nell’ipotesi che l’oggetto del gravame sia una sanzione soltanto pecuniaria inferiore a euro 50.000,00. (2) L’interesse tutelato dalle norme contenute nell’art.6 del CGS è quello di evitare il coinvolgimento dei tesserati in attività comunque riconducibili all’attività di raccolta di scommesse nel calcio e non solo l’interesse alla regolarità delle partite E’ pertanto irrilevante che in concreto la commistione e il coinvolgimento non abbiano in concreto prodotto un risultato illecito o che di detto coinvolgimento non si sia fornita la prova: è sufficiente che la condotta posta in essere abbia il connotato della idoneità in astratto a ledere l’interesse tutelato dalla norma. Basta la potenzialità di attacco o di aggressione al bene protetto vale a dire, si ripete, il non coinvolgimento dei tesserati in attività comunque riconducibili all’attività di raccolta di scommesse nel calcio, bene protetto che l’estensore delle norme in esame ha collocato tra quelli meritevoli della più ampia tutela per la salvaguardia dei valori tipici e propri della pratica sportiva. L’art.6 contiene una previsione volutamente ampia che costituisce ed integra una fattispecie sanzionatrice di pericolo, come riconosciuto dalla stessa parte istante (o di posizione), nella quale il giudizio di disvalore dell’illecito sportivo è anticipato e che ha trovato legittima applicazione nel caso di specie, ai fini dell’ applicazione della sanzione. A conferma della correttezza di tale lettura, valga anche il rilievo che il sistema sanzionatorio nella specie prevede che, ove risulti provato in concreto il tentativo o l’avvenuta alterazione di un risultato sportivo, detta condotta integrerebbe la più grave ipotesi di illecito sportivo sanzionato dall’art. 7 del CGS con un minimo edittale di anni tre ed euro 50.000,00 di ammenda.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 19 aprile 2012– www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 91/CGF del 18 novembre 2011
Parti: A.S.G. NOCERINA Srl / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Massima TNAS: (1) L’ammenda con diffida, prevista dall’art. 18, lett. c), del Codice di Giustizia Sportiva, è una tipologia di sanzione a sé stante, da considerare come un unicum indistinto e dotato di propria autonomia, con la conseguenza che essa si differenzia, sia quantitativamente che qualitativamente, dall’ammenda.
Massima TNAS: (2) La controversia avente ad oggetto l’impugnativa della sanzione dell’ammenda con diffida - in considerazione della natura di tale sanzione, che ha una sua ben definita e distinta fisionomia - rientra nella competenza del T.N.A.S. a prescindere dall’entità della pena pecuniaria, non ostandovi la disposizione di cui all’art. 30, 3° comma, dello Statuto della F.I.G.C. nella quale si fa espresso riferimento alle sole sanzioni pecuniarie di importo inferiore a 50.000,00 euro.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 24 novembre 2011 – www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n.299/CGF del 7 giugno 2011
Parti: PROF. G.P. / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Massima TNAS: (1) L’art 30 dello Statuto della FIGC esclude il ricorso all’arbitrato per le decisioni «che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie di importo inferiore a € 50.000». Tale previsione, pur essendo riferita alla soppressa Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, deve intendersi applicabile anche alla competenza del T.N.A.S., che l’ha sostituita. L’art. 12 ter dello statuto del CONI, che determina le attribuzioni del TNAS, sottolinea la natura squisitamente arbitrale delle funzioni decisorie ad esso demandate, prevedendo per l’avvio di un procedimento arbitrale, la sussistenza di una clausola compromissoria che regoli e determini la chiamata in arbitrato. Nel caso in questione tale clausola è rinvenibile nel citato art. 30 comma 3 dello Statuto della FIGC. Giova al riguardo ricordare che, attraverso l’ordinamento federale, i soggetti che ne fanno parte accettano le norme regolatrici dello stesso, tra cui la clausola arbitrale precedentemente indicata, che costituisce parte integrante del contratto associativo. Si verte quindi, in ipotesi di arbitrato volontario, che trova la propria fonte nella libera scelta delle parti ed alla cui regolamentazione esse hanno previamente consentito. Giova, altresì, ricordare che il TNAS non può essere considerato alla stregua di un organo di giustizia di terzo grado. Come, dall’altra parte già sottolineato in precedenti decisioni, la Camera di Conciliazione e di Arbitrato è oggi sostituita da due distinte istituzioni: l’Alta Corte di Giustizia Sportiva e il Tribunale Nazionale dello Sport. La qualificazione di ultimo grado della giustizia sportiva è riservata dall’art. 1, comma 2 del Codice dell’Alta Corte alla medesima, mentre il TNAS “amministra gli arbitrati”. Si deve pertanto supporre che l’alternatività della competenza arbitrale rispetto a quella dell’Alta Corte indichi, nei limiti in cui le loro competenze coincidano, l’alternatività delle due strade: quella arbitrale presso il TNAS da un lato e quella della giustizia sportiva presso l’Alta Corte, dall’altro lato. Vi è, dunque, una diversità negli strumenti di tutela, che determina una facoltà per le parti, le quali possono scegliere, nei limiti della competenza arbitrale, di avvalersi dell’arbitrato previsto dal Codice dei Giudizi presso il TNAS, ovvero ricorrere all’Alta Corte, quale “organo di giustizia sportiva”, in assenza di una preventiva opzione per la prima via. La chiamata in arbitrato può essere svolta allorquando rientri nei modi e nei limiti previsti e disciplinati nella clausola compromissoria, di cui all’art. 30 dello Statuto FIGC.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 19 Luglio 2011 – www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata sul C.U. n. 308/CGF del 16/06/2011
Parti: POL. VIGOR PERCONTI, SIG. A.C., SIG. C.C. E SIG. R.T./ FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Massima TNAS: (1) A’ sensi dell’art. 3 del Codice TNAS e dell’art. 30 dello Statuto FIGC le controversie aventi a oggetto la sanzione dell’ammenda non possono trovare soluzione dinanzi all’odierno Collegio arbitrale in quanto hanno, rispettivamente, un valore inferiore a € 50.000,00 e una durata di sospensione inferiore a 120 giorni continuativi.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 2 Febbraio 2011 – www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale del 28/07/10
Parti: A.C. CHIEVO VERONA Srl/FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Massima TNAS: (1) E’ inammissibile la domanda di arbitrato proposta innanzi al TNAS con la quale si impugna una sanzione pecuniaria di € 40.000,00, a norma dell’art. 30 dello Statuto della FIGC, che esclude il ricorso all’arbitrato per le decisioni “che abbiano dato luogo a sanzione soltanto pecuniarie di importo inferiore a € 50.000,00”.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 04 maggio 2011 – www.coni.it Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata sul C.U. n. 255/CGF del 20.04.2011 Parti: Carpi F.C. 1909 Srl / Federazione Italiana Giuoco Calcio Massima: E’ inammissibile il ricorso al TNAS con il quale si impugna la sanzione dell’ammenda di Euro 2.000,00 irrogata dalla CGF. In base all’art. 3, comma 1, infatti, “ Non possono conseguire definizione in sede arbitrale le controversie…concernenti sanzioni pecuniarie di importo inferiore a diecimila euro…”. Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 24 maggio 2011 – www.coni.it Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata sul C.U. n. 267/CGF del 04.05.2011 Parti: Dott. R.B. e Ascoli Calcio 1898 SpA / Federazione Italiana Giuoco Calcio Massima: E’ inammissibile il ricorso al TNAS con il quale si impugna la sanzione dell’inibizione di mesi 1 irrogata dalla CGF. In base all’art. 3, comma 1, infatti, “Non possono conseguire definizione in sede arbitrale le controversie…concernenti…sospensioni di durata inferiore a centoventi giorni continuativi”. Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 24 maggio 2011 – www.coni.it Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata sul C.U. n. 267/CGF del 04.05.2011 Parti: DOTT. R.B. e ASCOLI CALCIO 1898 SpA/ FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO Massima TNAS: (3) L’impugnazione che ha ad oggetto la sanzione dell’inibizione di mesi uno, in base all’art. 3, comma 1, del Codice TNAS, non è sottoponibile alla cognizione del TNAS. Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 02 febbraio 2011 – www.coni.it Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale del 28/07/10 Parti: A.C. Chievo Verona Srl contro Federazione Italiana Giuoco Calcio Massima: E’ inammissibile al TNAS il ricorso avverso la decisione della CGF che ha sanzionato la società con l’ammenda di € 40.000,00. L’art 30 dello Statuto della F.I.G.C. esclude il ricorso all’arbitrato per le decisioni “che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie di importo inferiore a € 50.000”. Tale previsione, pur essendo riferita alla soppressa Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, deve intendersi applicabile anche alla competenza del T.N.A.S., che l’ha sostituita. L’art. 12 ter dello statuto del CONI, che determina le attribuzioni del T.N.A.S., sottolinea la natura squisitamente arbitrale delle funzioni decisorie ad esso demandate, prevedendo per l’avvio di un procedimento arbitrale, la sussistenza di una clausola compromissoria che regoli e determini la chiamata in arbitrato. Nel caso in questione tale clausola è rinvenibile nel citato art. 30 comma 3 dello Statuto della F.I.G.C.. Giova al riguardo ricordare che, attraverso l’ordinamento federale, i soggetti che ne fanno parte accettano le norme regolatrici dello stesso, tra cui la clausola arbitrale precedentemente indicata, che costituisce parte integrante del contratto associativo. Si verte quindi, in ipotesi di arbitrato volontario, che trova la propria fonte nella libera scelta delle parti ed alla cui regolamentazione esse hanno previamente consentito. Giova altresì ricordare che il T.N.A.S. non può essere considerato alla stregua di un organo di giustizia di terzo grado. Come, dall’altra parte già sottolineato in precedenti decisioni, la Camera di Conciliazione e di Arbitrato è oggi sostituita da due distinte istituzioni: l’Alta Corte di Giustizia Sportiva e il Tribunale Nazionale dello Sport. La qualificazione di ultimo grado della giustizia sportiva è riservata dall’art. 1, comma 2 del Codice dell’Alta Corte alla medesima, mentre il T.N.A.S. “amministra gli arbitrati”. Si deve pertanto supporre che l’alternatività della competenza arbitrale rispetto a quella dell’Alta Corte indichi, nei limiti in cui le loro competenze coincidano, l’alternatività delle due strade: quella arbitrale presso il TNAS da un lato e quella della giustizia sportiva presso l’Alta Corte, dall’altro lato. Vi è, dunque, una diversità negli strumenti di tutela, che determina una facoltà per le parti, le quali possono scegliere, nei limiti della competenza arbitrale, di avvalersi dell’arbitrato previsto dal Codice dei Giudizi presso il TNAS, ovvero ricorrere all’Alta Corte, quale organo di giustizia sportiva”, in assenza di una preventiva opzione per la prima via. In conclusione, la chiamata in arbitrato può essere svolta allorquando rientri nei modi e nei limiti previsti e disciplinati nella clausola compromissoria, di cui all’art. 30 dello Statuto FIGC. Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 2 febbraio 2011 – www.coni.it Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale del 28/07/10 Parti: A.C. CHIEVO VERONA Srl/FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO Massima TNAS: (1) E’ inammissibile la domanda di arbitrato proposta innanzi al TNAS con la quale si impugna una sanzione pecuniaria di € 40.000,00, a norma dell’art. 30 dello Statuto della FIGC, che esclude il ricorso all’arbitrato per le decisioni “che abbiano dato luogo a sanzione soltanto pecuniarie di importo inferiore a € 50.000,00”. Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 28 gennaio 2010 - www.coni.it Decisione impugnata: Decisione Corte di Giustizia Federale pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 163/CGF del 7 aprile 2009 Parti: Sig. A.M. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) Massima: E’ ammissibile l’istanza di arbitrato al T.N.A.S. proposta dall’agente di calciatori avverso la decisione della CGF che lo ha sanzionato con la sospensione dall’Albo degli Agenti di calciatori nella misura di mesi diciotto e la sanzione pecuniaria di € 100.000,00 (euro centomila) Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 28 gennaio 2010 - www.coni.it Decisione impugnata: Decisione Corte di Giustizia Federale pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 163/CGF del 7 aprile 2009 Parti: Sig. P. G. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) Massima: E’ ammissibile l’istanza di arbitrato al T.N.A.S. proposta dall’agente di calciatori avverso la decisione della CGF che lo ha sanzionato con la sospensione dall’Albo degli Agenti di calciatori nella misura di mesi diciotto e la sanzione pecuniaria di € 100.000,00 (euro centomila) Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 28 gennaio 2010 - www.coni.it Decisione impugnata: Decisione Corte di Giustizia Federale pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 171 2008/2009 Parti: Sig. S. A. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) Massima: E’ inammissibile l’istanza di arbitrato proposta dall’agente di calciatori, sanzionato con la sospensione dall’Albo per un mese e dell’ammenda di Euro 5.000,00 per aver svolto di fatto, le mansioni di vero e proprio Direttore sportivo della società durante la stagione sportiva 2006/2007 in quanto la questione dedotta innanzi al Collegio non è arbitrabile in questa sede, stante l’inequivocabile disposto dell’art. 3, comma 1, del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, in virtù del quale «… non possono conseguire definizione in sede arbitrale le controversie aventi ad oggetto… sanzioni pecuniarie di importo inferiore a diecimila euro o sospensioni di durata inferiore a centoventi giorni continuativi…». Il Collegio rileva, al riguardo, che la citata disposizione serve a fissare i limiti esterni della competenza del TNAS per tutte le questioni che, anche in forza di norme speciali, gli sono attribuite, donde l’impossibilità di dedurre in arbitrato questioni il cui valore è minimo, rinviandone l’eventuale giustiziabilità, se del caso, ed ove ciò rilevi per l'ordinamento generale, ad altre sedi. Considerato, inoltre, che non giova alla tesi attorea, laddove richiama la disposizione medesima e quelle sul contenzioso in materia di agenti di calciatori per investire il Collegio d’una pronuncia preliminare sulla competenza del “Tribunale”, affermarne la giurisdizione sul punto in base proprio all’art. 18, comma 3, del Regolamento agenti FIGC, giacché quest’ultima norma si limita ad indicare la facoltà dell’agente d’adire anch’egli il Tribunale in sede di gravame, in alternativa a quelli della giustizia amministrativa. Considerato, in particolare, che l’art. 18, comma 3, del Regolamento agenti FIGC aggiunge, in realtà, una nuova attribuzione al “Tribunale” speciale e ratione materiae degli agenti, senza, però, nulla innovare in ordine ai limiti esterni della competenza generale per materia e valore stabilita dal Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, al quale, appunto, esso rinvia per intero, con la sola eccezione al previo esperimento della fase conciliativa. Considerato, invero, che il contenzioso sugli agenti di calciatori è articolato solo in unico grado davanti agli organi di giustizia endofederale, mentre l’adizione di questo Tribunale si pone non già come mero e specifico giudizio d’appello nei riguardi delle decisioni della Corte di giustizia della FIGC, bensì come strumento di rimedio generale che lo Statuto del CONI e l’ordinamento sportivo positivo offrono una volta esauriti tutti i gradi interni d’ogni organo di giustizia, a qualunque Federazione sportiva affiliata al CONI questo appartenga; strumento, è ovvio, che funziona allo stesso modo per tutte le questioni, anche sotto il profilo degli eventuali limiti di cognizione che la norma gli pone. Va considerato, allora, che non vale invocare, come fa il ricorrente, il principio del doppio grado di giurisdizione per la giustizia sportiva - a suo dire pretermesso dalla rigida applicazione dell’art. 3, comma 1, del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport - se, come d’altronde accade per quella ordinaria, tale articolazione del processo in più gradi è solo indicato dal diritto positivo, ma non è imposto dalla Costituzione, se non in casi specifici e salva sempre l’esperibilità del ricorso per cassazione nei casi previsti dall’art. 111 Costituzione. Va considerato, inoltre, che il limite di competenza del Collegio, se ne esclude ogni delibazione sul merito della questione, non lo esime dall’osservare la sostanziale assenza, nella specie, di un serio principio di prova, aldilà di alcuni indizi, se non di impressioni non gravi, né concordanti, circa l’abuso, da parte del ricorrente, del suo titolo d’agente attraverso l’esercizio di mero fatto di funzioni incompatibili - ché l’attività di consulenza, priva d’un potere effettivamente decisionale, non integra il presupposto di queste ultime -, sì da poter trovare idoneo rimedio se del caso in altra sede. Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 28 gennaio 2010 – www.coni.it Decisione impugnata: Decisione Corte di Giustizia Federale pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 171 2008/2009 Parti: SIG. S.A./FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO Massima TNAS: (1) L’impugnativa dell’ammenda a € 5.000,00 (euro cinquemila/00) non è arbitrabile dinanzi al TNAS, stante l’inequivocabile disposto dell’art. 3, comma 1, del Codice TNAS, in virtù del quale «… non possono conseguire definizione in sede arbitrale le controversie aventi ad oggetto… sanzioni pecuniarie di importo inferiore a diecimila euro o sospensioni di durata inferiore a centoventi giorni continuativi…»; Massima TNAS: (2) L’art. 18, comma 3, del REAAC aggiunge, in realtà, una nuova attribuzione al “Tribunale” speciale e ratione materiae degli agenti, senza, però, nulla innovare in ordine ai limiti esterni della competenza generale per materia e valore stabilita dal Codice TNAS, al quale, appunto, esso rinvia per intero, con la sola eccezione al previo esperimento della fase conciliativa. Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 28 gennaio 2010 - www.coni.it Decisione impugnata: Decisione Corte di Giustizia Federale pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 163/CGF del 7 aprile 2009 Parti: Sig. F. Z. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) Massima: E’ ammissibile l’istanza di arbitrato al T.N.A.S. proposta dall’agente di calciatori avverso la decisione della CGF che lo ha sanzionato con la sospensione dall’Albo degli Agenti di calciatori nella misura di mesi diciotto e la sanzione pecuniaria di € 100.000,00 (euro centomila) Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 15 dicembre 2009 -: www.coni.it Decisione impugnata: Decisione della Corte di Giustizia Federale, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 017/CGF 04 agosto 2009 Parti: Avv. C. P. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio Massima: E’ inammissibile l’istanza di arbitrato al TNAS relativamente alla sanzione della sospensione di 3 mesi inflitta al Ricorrente dalla Corte Federale FIGC, mentre è ammissibile quella in merito alla sanzione pecuniaria di € 50.000,00, ai sensi dell’art. 3, comma 1 Codice TNAS, ancorché la sanzione è stata irrogata congiuntamente. La norma descritta nell’art. 3 comma 1 Codice TNAS ha un contenuto inequivoco, individuando precisi limiti di ammissibilità alla competenza dell’organo giudicante. A tal fine, l’argomento usato dal ricorrente non appare persuasivo: infatti, l’art. 18, comma 3, non rappresenta una clausola compromissoria e, oltretutto, fa espressamente riferimento solo alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il CONI e non a questo Collegio giudicante. Tuttavia, come sottolineato dalla difesa del Ricorrente, nel caso di specie, l’inammissibilità dell’istanza di arbitrato è ravvisabile unicamente per quel che riguarda la sanzione della sospensione inflitta all’agente di calciatori dalla Corte Federale FIGC, che è di “soli” 3 mesi e, pertanto, non impugnabile innanzi a questo Collegio, ai sensi dell’art. 3, comma 1 Codice TNAS. Diversamente, la domanda del ricorrente, che ha ad oggetto anche l’impugnazione della sanzione pecuniaria di € 50.000,00, è ammissibile a norma proprio del citato art. 3 comma 1 codice TNAS. Come già sottolineato da questo Tribunale, ancorché irrogate congiuntamente, la sospensione e l’ammenda costituiscono due distinte sanzioni, e di conseguenza, l’ammissibilità della domanda dovrà essere valutata con riferimento a ciascuna di esse. Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 15 dicembre 2009 - www.coni.it Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 030/CGF del 1 ottobre 2009 Parti: Ascoli Calcio 1989 SpA contro Federazione Italiana Giuoco Calcio Massima: L’art. 30 dello Statuto della FIGC, al quale la società è vincolata all’osservanza, esclude il ricorso all’arbitrato per le decisioni «che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie di importo inferiore a 50.000,00 euro». E’ pur vero che la norma fa riferimento alla soppressa Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (CCAS), oggi sostituita e riformata dal TNAS; il problema però è il seguente: o le disposizioni dell’art. 30 Statuto FIGC devono intendersi facenti riferimento al TNAS e allora il limite per il ricorso all’arbitrato è quello ivi previsto (ovvero sanzioni di importo superiore ai 50.000,00 euro); oppure il riferimento alla CCAS non è automaticamente applicabile per analogia al TNAS, e allora questo difetterà di qualsiasi competenza per le controversie che oppongono tesserati o società affiliate alla FIGC (art. 2, comma 1, Codice TNAS afferma che: «le Federazioni sportive nazionali […] possono prevedere, nei loro statuti e regolamenti, che le controversie sportive […] siano decise in sede arbitrale presso il Tribunale»; mentre l’art. 12 ter Statuto CONI prevede che: «il TNAS, ove previsto dagli Statuti e dai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, in conformità agli accordi tra gli associati, ha competenza arbitrale sulle controversie […]»). La competenza spettante agli organi di giustizia superfederali, quale il TNAS ma anche l’Alta Corte di Giustizia, non può essere limitata o condizionata o unilateralmente sottratta dalle norme delle singole federazioni, ma solo regolata da norme superfederali. Valorizzando, cioè, una sorta di gerarchia del sistema delle fonti del diritto sportivo, secondo la quale le norme statutarie CONI sarebbero sovraordinate (e quindi non derogabili) a quelle delle singole Federazioni sportive. E che pertanto, «le sottrazioni alla competenza arbitrale del TNAS dei tipi di controversie indicati nell’art. 30 dello Statuto FIGC devono ritenersi allo stato inoperanti, non risultando a tutt’oggi alcuna previsione dello statuto della FIGC in ordine al procedimento arbitrale di cui all’art. 12 dello statuto CONI». Questo Collegio, pur manifestando massimo apprezzamento per il fine argomentare esegetico svolto nel lodo Settebagni v. FIGC, ritiene però di doversi discostare da esso. E ritiene di poterlo fare anche in ragione dell’autonomia di giudizio e dell’indipendenza degli arbitri, che connota i collegi arbitrali istituiti presso il TNAS, quale organismo che amministra gli arbitrati ma di cui non ne è direttamente responsabile (risultando questa in capo ai singoli Collegi). Presupposto per l’avvio di un procedimento arbitrale è quello della previsione di una clausola compromissoria, che regola e determina la chiamata in arbitrato. Solo se vi è la clausola compromissoria è possibile devolvere ad arbitri la controversia, nei termini e nei modi che sono stati previsti nella clausola stessa. Nel caso di cui si occupa questo Collegio, la clausola compromissoria è rinvenibile nelle norme dello Statuto della Federazione Italiana Gioco Calcio, e in particolare all’art. 30, comma terzo, che recita: «Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la FIGC, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione arbitrale della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport presso il CONI, secondo quanto disposto dai relativi regolamenti e dalle norme federali, e sono risolte in via definitiva da un lodo arbitrale pronunciato secondo diritto da un organo arbitrale nominato ai sensi dei regolamenti della Camera». Per poi indicare quali limiti incontra il ricorso all’arbitrato, ovvero per le decisioni «che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie di importo inferiore a 50.000,00 euro». L’arbitrato non è obbligatorio, dal momento che spetta a ciascuna Federazione decidere autonomamente se inserire oppure no la clausola compromissoria nel suo statuto. Certo, la clausola è poi accettata dai soggetti dell’ordinamento federale – tesserati e società affiliate – quale parte integrante del contratto associativo. Sul punto, si può ricordare come la Suprema Corte di Cassazione continui ad affermare la volontarietà dell’affiliazione e, per essa, dell’adesione alla clausola compromissoria (da ultimo, Cass. sez. I, 27 settembre 2006 n. 21006). Quindi, di arbitrato volontario si tratta, che trova la propria fonte nella libera scelta delle parti e non in una imposizione esterna; si viene a esplicitare, pertanto, la valorizzazione dell’autonomia privata e dell’autonomia collettiva, che rappresentano i fondamenti delle origini della clausola compromissoria. Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 15 dicembre 2009 – www.coni.it Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 030/CGF del 1 ottobre 2009 Parti: ASCOLI CALCIO 1989 SpA/FEDERAZIONE ITALIANA GIUCO CALCIO Massima TNAS: (1) Solo se vi è la clausola compromissoria è possibile devolvere ad arbitri la controversia, nei termini e nei modi che sono stati previsti nella clausola stessa. La clausola compromissoria è rinvenibile nelle norme dello Statuto della FIGC, e in particolare all’art. 30, comma 3. Massima TNAS: (2) Il TNAS non può essere ritenuto «organo di giustizia superfederale di 3° grado». Infatti, l’esistenza oggi – a differenza di ieri vigente la sola CCAS – di due distinte istituzioni, l’Alta Corte e il TNAS, l’espressa qualificazione soltanto dell’Alta Corte come «l’ultimo grado della giustizia sportiva» (art. 1, comma secondo, Codice AC), l’affermazione che il TNAS «amministra gli arbitrati» (art. 1, comma primo, Codice TNAS), lasciano supporre che l’alternatività della “competenza arbitrale” del TNAS rispetto a quella dell’Alta Corte (art. 3, comma terzo, Codice TNAS) indichi, nei limiti in cui le loro competenze coincidano, l’alternatività delle due strade: quella arbitrale presso il TNAS e quella della giustizia sportiva presso l’Alta Corte. Si tratta, quindi, di due organi entrambi collocati nel sistema della giustizia sportiva ma alternativi nel loro ruolo di vertice. Si tratta, in sostanza, di un’alternatività delle due forme di tutela dei diritti, l’una o l’altra, quella della giustizia sportiva o quella arbitrale, secondo l’alternativa indicata nella rubrica dell’art. 12 dello Statuto CONI, che significativamente parla di sistema di “giustizia” e di “arbitrato” per lo sport.Massima TNAS: (3) All’arbitrato amministrato dal TNAS l’idoneità funzionale a essere un vero arbitrato secondo l’ordinamento statale, in grado di derogare alla giurisdizione statale sulle controversie sportive ex art. 3, comma primo, L. n. 280 del 2003; il cui lodo è sindacabile, per fini di mero annullamento, ai sensi dell’art. 808 ter, comma 2, c.p.c.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 28 settembre 2009 - www.coni.it Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata sul CU n. 255/CGF del 12 giugno 2009 con motivazione pubblicata sul CU n. 273/CGF del 14 luglio 2009 Parti: M. S. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio Massima: E’ ammissibile l’istanza di arbitrato al TNAS avverso la decisione della CGF relativa alla sanzione dell’inibizione per un periodo superiore ai 120 giorni continuativi. Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 28 settembre 2009 - www.coni.it Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata sul CU n. 255/CGF del 12 giugno 2009 con motivazione pubblicata sul CU n. 273/CGF del 14 luglio 2009 Parti: M. S. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio Massima: E’ inammissibile l’istanza di arbitrato al TNAS avverso la decisione della CGF relativa alla sanzione dell’ammenda di euro 3.000,00, ancorché la stessa sia stata irrogata congiuntamente alla sanzione dell’inibizione poiché, l’art. 3 comma 1 del Codice TNAS sottrae alla competenza arbitrale le controversie concernenti sanzioni pecuniarie di importo inferiore a € 10.000. La deferibilità di controversie ad arbitrato presso il TNAS è stata effettivamente limitata in ragione del tipo e della misura della sanzione inflitta, intorno alla quale è insorta controversia. Come è stato osservato negli atti di causa, l’art. 3 comma 1 del Codice TNAS (attuando quanto previsto dall’art. 12-ter comma 1 dello Statuto CONI) introduce, infatti, alcune deroghe alla competenza dei collegi arbitrali incaricati di risolvere controversie in base ad esso, prevedendo che “non possono conseguire definizione in sede arbitrale le controversie aventi ad oggetto diritti indisponibili e quelle concernenti sanzioni pecuniarie di importo inferiore a diecimila euro o sospensioni di durata inferiore a centoventi giorni continuativi”.Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 28 Settembre 2009 – www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata sul CU n. 255/CGF del 12 giugno 2009 con motivazione pubblicata sul CU n. 273/CGF del 14 luglio 2009
Parti: RAG. MAURIZIO SOLONI/FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Massima TNAS: (1) L’ammenda e l’inibizione costituiscono due distinte sanzioni, con la conseguenza che l’ammissibilità della domanda dovrà essere valutata con riferimento a ciascuna di esse. Ne deriva che l’impugnazione proposta dal Sig. – omissis - avverso l’ammenda di € 3.000 inflittagli dagli organi di giustizia della FIGC deve essere dichiarata inammissibile. Risulta viceversa ammissibile, la domanda avente ad oggetto la sanzione dell’inibizione per un periodo superiore ai 120 giorni continuativi.
Massima TNAS: (2) La limitazione del potere dell’arbitro non impedisce peraltro, a parere dell’Arbitro Unico chiamato a decidere la controversia, di tenere conto della (definitiva) sanzione dell’ammenda all’atto della valutazione dell’appropriatezza della diversa sanzione.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 28 settembre 2009 - www.coni.it Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata sul CU n. 255/CGF del 12 giugno 2009 con motivazione pubblicata sul CU n. 273/CGF del 14 luglio 2009 Parti: S.B. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio Massima: E’ ammissibile l’istanza di arbitrato al TNAS avverso la decisione della CGF relativa alla sanzione dell’inibizione per un periodo superiore ai 120 giorni continuativi. Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 28 settembre 2009 - www.coni.it Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata sul CU n. 255/CGF del 12 giugno 2009 con motivazione pubblicata sul CU n. 273/CGF del 14 luglio 2009 Parti: S.B. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio Massima: E’ inammissibile l’istanza di arbitrato al TNAS avverso la decisione della CGF relativa alla sanzione dell’ammenda di euro 3.000,00, ancorché la stessa sia stata irrogata congiuntamente alla sanzione dell’inibizione poiché, l’art. 3 comma 1 del Codice TNAS sottrae alla competenza arbitrale le controversie concernenti sanzioni pecuniarie di importo inferiore a € 10.000. La deferibilità di controversie ad arbitrato presso il TNAS è stata effettivamente limitata in ragione del tipo e della misura della sanzione inflitta, intorno alla quale è insorta controversia. Come è stato osservato negli atti di causa, l’art. 3 comma 1 del Codice TNAS (attuando quanto previsto dall’art. 12-ter comma 1 dello Statuto CONI) introduce, infatti, alcune deroghe alla competenza dei collegi arbitrali incaricati di risolvere controversie in base ad esso, prevedendo che “non possono conseguire definizione in sede arbitrale le controversie aventi ad oggetto diritti indisponibili e quelle concernenti sanzioni pecuniarie di importo inferiore a diecimila euro o sospensioni di durata inferiore a centoventi giorni continuativi”.Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 28 Settembre 2009 – www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata sul CU n. 255/CGF del 12 giugno 2009 con motivazione pubblicata sul CU n. 273/CGF del 14 luglio 2009
Parti: SIG. S. B./FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Massima TNAS: (1) L’ammenda e l’inibizione costituiscono due distinte sanzioni, con la conseguenza che l’ammissibilità della domanda dovrà essere valutata con riferimento a ciascuna di esse. Ne deriva che l’impugnazione proposta dal Sig. – omissis - avverso l’ammenda di € 3.000 inflittagli dagli organi di giustizia della FIGC deve essere dichiarata inammissibile. Risulta viceversa ammissibile, la domanda avente ad oggetto la sanzione dell’inibizione per un periodo superiore ai 120 giorni continuativi.
Massima TNAS: (2) La limitazione del potere dell’arbitro non impedisce peraltro, a parere dell’Arbitro Unico chiamato a decidere la controversia, di tenere conto della (definitiva) sanzione dell’ammenda all’atto della valutazione dell’appropriatezza della diversa sanzione.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 14 maggio 2009 – www.coni.it Decisione impugnata: Decisione della CDN della FIGC pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 66 del 22 gennaio 2009 – www.figc.it Parti: A.S.I. Isola Farnese FCD e Sig. E.B. contro contro Federazione Italiana Giuoco Calcio Massima: Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, è competente a decidere avverso la decisione della Commissione disciplinare Nazionale che ha irrogato alla società la sanzione dell’ammenda (Euro 300,00) con obbligo di risarcire i danni subiti dall’autovettura dell’Arbitro ed al calciatore l’inibizione fino al 31/12/2012. Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 07 maggio 2009 – www.coni.it Decisione impugnata: Delibera della Corte di giustizia federale, la quale, però e con decisione pubblicata nel C.U. n. 53/CGF del 27 ottobre 2008 Parti: Sig. T. P. contro Federazione italiana Giuoco Calcio Massima: E’ ammissibile la domanda di arbitrato al TNAS avanzata dal ricorrente avverso la decisione della CGF che in ultima istanza lo ha condannato alla sanzione dell’inibizione (un anno e sei mesi) anche nel caso in cui la domanda era stata proposta alla Camera di Conciliazione, presso la quale era fallito il tentativo di conciliazione e nelle more tale organo era stato soppresso e sostituito dal TNAS. Il caso di specie: L’istante aveva proposto gravame avverso la decisione della CGF alla Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport presso la quale falliva il tentativo obbligatorio di conciliazione. Nelle more del giudizio arbitrale, la Camera veniva soppressa, avendo il CONI apportato modifiche al proprio Statuto e, per l'effetto, istituito, tra l’altro, il TNAS. L’intimata FIGC ha eccepito anzitutto l’inammissibilità dello stesso per mancata tempestiva riproposizione della causa innanzi al TNAS, ai sensi dell’art. 33, c. 3 del relativo Codice dei giudizi innanzi al TNAS). Al ricorrente, infatti, va riconosciuto l’errore scusabile in relazione ad un mutamento di competenza e di contestuale nuovo e diverso rito rispetto al precedente sistema, conseguente alla soppressione della Camera ed alla sua sostituzione con il presente TNAS, poiché non constano comunicazioni nei confronti del medesimo istante, non esperto di diritto e che stava in giudizio personalmente secondo la facoltà che l’informalità del previgente sistema gli accordava, in ordine alla mancanza di perpetuatio jurisdictionis discendente da siffatta sostituzione, oltre che dalle vicende descritte in tal caso nell’art. 33, c. 3 del Codice. Per altro verso, che occorre tener conto, al fine della riconoscibilità di detto errore in capo al ricorrente medesimo, delle peculiari circostanze, di tempo e di fatto, in cui tal sostituzione s’è verificata, proprio quando, cioè, la procedura conciliativa previgente era già iniziata, v’erano vari indizi del mantenimento ultra vires di questa (p.es., il riferimento alla Camera nel sito internet del CONI) e non v’è serio principio di prova che il medesimo ricorrente abbia avuto piena contezza della scansione cronologica e processuale della successione del TNAS alla Camera ed abbia, al contrario, inteso profittare di tal evento per un'indebita rimessione in termini.L'istituto dell'errore scusabile, il quale trova applicazione generale pure nei giudizi arbitrali maxime quando siano coinvolte posizioni soggettive da tutelare a termine di decadenza e nella forma dell’impugnazione, ben può esser invocato, a presidio dell'effettività di detta tutela, anche nei casi in cui ricorrano situazioni d’obiettiva incertezza connesse alla novità rappresentata da significative e complesse innovazione del quadro normativo di riferimento (arg. ex Cons. St., IV, 28 novembre 2008 n. 5860; id., V, 10 marzo 2009 n. 1381), secondo un prudente giudizio per cui siffatta complessità dev’esser intesa anche con riferimento, tra l’altro, all’irrigidimento del sistema di tutela sopravveniente ed all’oggettiva capacità attorea di comprenderne le implicazioni. In tal caso, che il Collegio non può disattendere nel presente giudizio, soprattutto dopo la recente abolizione dell’art. 184-bis ad opera dell’art. 46 della l. 18 giugno 2009 n. 69, il principio ricavabile dall’art. 36 del RD 24 giugno 1924 n. 1054 (t.u. Cons. St.), non revocato in dubbio dal Codice e per il quale l'errore scusabile può esser riconosciuto dal Giudice anche indipendentemente da una domanda della parte quando si versi in fattispecie caratterizzate da condizioni d’incertezza oggettiva (novità, ambiguità delle questioni e delle interpretazioni seguite dalla giurisprudenza e contrasti della stessa, ecc.), oltre che quando l’evento determinante l'inutile decorso del termine resti nella sfera di valutazione, secondo normale diligenza, della parte medesima. Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 07 maggio 2009 – www.coni.it Decisione impugnata: Delibera della Corte di giustizia federale, la quale, però e con decisione pubblicata nel C.U. n. 53/CGF del 27 ottobre 2008 Parti: SIG. T.P./ FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO Massima TNAS: (1) Il termine ex art. 12, comma 1, del Codice TNAS, ai fini della proposizione delle difese della parte intimante, è sollecitatorio e non è sanzionato da alcuna espressa decadenza. Massima TNAS: (3) La non corretta intestazione recata da detta istanza, laddove indica un organo ormai soppresso, non implica di per sé alcuna decadenza in capo al ricorrente, ove non si verifichino quelle specificamente stabilite per la mancata osservanza dei termini di comunicazione alla controparte e di deposito dell’istanza arbitrale, o di quelli di regolarizzazione ex art. 14 del Codice TNAS. Massima TNAS: (4) Non può non esser riconosciuto al ricorrente l’errore scusabile in relazione ad un mutamento di competenza e di contestuale nuovo e diverso rito rispetto al precedente sistema, conseguente alla soppressione della CCAS ed alla sua sostituzione con il TNAS, in ordine alla mancanza di perpetuatio jurisdictionis discendente da siffatta sostituzione, oltre che dalle vicende descritte in tal caso nel ripetuto art. 33, comma 3. Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 09 aprile 2009 – www.coni.it Decisione impugnata: Decisione della Corte di Giustizia Federale del 10 febbraio 2009 – www.figc.it Parti: Sig. R.B. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio Massima: Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, è competente a decidere avverso la decisione della Corte di Giustizia Federale che ha irrogato al presidente della società la sanzione dell’inibizione per 4 mesi per la violazione del termine infrannuale (30 settembre 2008), indicato dal C.U. n. 93/A del 5 maggio 2008 per gli adempimenti propedeutici all’ammissione ai campionati professionistici di calcio per l’a. s. 2008/2009.