Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 6 Aprile 2011. – www.coni.it
Parti: SIG. S.S./SIG. S.A.
Massima TNAS: (1) Non sussiste una “pregiudizialità necessaria” tra giudizio sulla querela di falso e merito della controversia dedotta in arbitrato (CCAS, lodo 19 gennaio 2009, Quagliarella c. Pagliari). Dunque, non sussiste la necessità della sospensione dell’arbitrato in attesa della decisione del tribunale ordinario.
Massima TNAS: (2) Nessuna norma, di diritto comune come del sistema sportivo, nel Codice TNAS o tra le regole che disciplinano l’attività dell’Alta Corte, consente la rimessione all’Alta Corte di una questione interpretativa per risolvere un contrasto tra due norme del Regolamento Agenti 2010. Invero, la funzione consultiva, prevista dall’art. 12-bis comma 3 dello Statuto CONI e disciplinata dall’art. 15 del Codice AC, è svolta dall’Alta Corte solo a favore del CONI o, per il tramite di questo, di una Federazione sportiva. Dunque l’accesso a tale funzione è precluso al Collegio Arbitrale TNAS, il quale non è organo del CONI e al quale spetta la soluzione delle questioni interpretative rilevanti al fine del suo giudizio.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 13 Gennaio 2010. – www.coni.it
Decisione impugnata: Decisione della C.A.F. del 17.8.2006, della Corte Federale del 1°.9.2006 e del lodo della Camera di Conciliazione e Arbitrato avanti al C.O.N.I. del 12.12.2006
Parti: A.C. AREZZO SpA/FEDERAZIONE ITALIANA GIUCO CALCIO
Massima TNAS: (1) Né la disciplina dei «rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria» (art. 819 ter c.p.c.) né quella della «sospensione del procedimento arbitrale» (art. 819 c.p.c.) impongono l’arresto del giudizio. E’ noto, infatti, che la litispendenza e la connessione di processi giurisdizionale e arbitrale non determina che le pur innegabili esigenze di coordinamento delle decisioni siano soddisfatte in via necessariamente anticipata rispetto alla deliberazione delle stesse.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 16 novembre 2010 – www.coni.it Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul Comunicato Ufficiale 291/CGF del 24 giugno 2010 Parti: Sig. A.G. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio Massima: Il Collegio Arbitrale del TNAS conferma il provvedimento di rigetto dell’istanza cautelare (richiesta di immediata sospensione degli effetti del provvedimento di squalifica di mesi 6) assunto dal Presidente del Tribunale in data 4 agosto 2010 quando non era infatti sussistente nella fattispecie in esame la situazione di particolare gravità e urgenza, richiesta dall’articolo 23, comma 2 del Codice. In particolare non è stata data prova del grave pericolo che potesse non essere riconfermato alla guida della squadra Allievi nazionali della società. Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 16 novembre 2010 – www.coni.it Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul Comunicato Ufficiale 291/CGF del 24 giugno 2010 Parti: SIG. A.G./FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO Massima TNAS: (1) L’accoglimento dell’istanza cautelare prevista dall’art. 23, 2 c., del Codice TNAS, è subordinata alla sussistenza della situazione di particolare gravità ed urgenza.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 28 gennaio 2010 - www.coni.it
Decisione impugnata: Decisione Corte di Giustizia Federale pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 163/CGF del 7 aprile 2009
Parti: Sig. P. G. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.)
Massima: Su istanza del ricorrente ex art. 23 del Codice, il Presidente del T.N.A.S. sospende il provvedimento impugnato fino all’adozione di altra determinazione presidenziale” da assumere “nei cinque giorni successivi alla ricezione del testo integrale della pronuncia della Corte di Giustizia Federale da parte della Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport”; infatti: 1. considerava - per quanto concerne il fumus – che la mancata acquisizione della decisione nel suo testo integrale, nonostante il decorso dei quindici giorni di cui all’art. 34, comma 2, del CGS impediva – per fatto non addebitabile al ricorrente – una precisa valutazione del fumus boni iuris delle pretese da quest’ultimo accampate; 2. rilevava – per quanto concerne il danno grave e irreparabile – che era comunque evidente specie per quanto riguarda l’interdizione all’ulteriore svolgimento dell’attività professionale.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 28 gennaio 2010 - www.coni.it
Decisione impugnata: Decisione Corte di Giustizia Federale pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 163/CGF del 7 aprile 2009
Parti: Sig. F. Z.contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.)
Massima: Su istanza del ricorrente ex art. 23 del Codice, il Presidente del T.N.A.S. sospende il provvedimento impugnato fino all’adozione di altra determinazione presidenziale” da assumere “nei cinque giorni successivi alla ricezione del testo integrale della pronuncia della Corte di Giustizia Federale da parte della Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport”; infatti: 1. considerava - per quanto concerne il fumus – che la mancata acquisizione della decisione nel suo testo integrale, nonostante il decorso dei quindici giorni di cui all’art. 34, comma 2, del CGS impediva – per fatto non addebitabile al ricorrente – una precisa valutazione del fumus boni iuris delle pretese da quest’ultimo accampate; 2. rilevava – per quanto concerne il danno grave e irreparabile – che era comunque evidente specie per quanto riguarda l’interdizione all’ulteriore svolgimento dell’attività professionale.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 28 gennaio 2010 - www.coni.it
Decisione impugnata: Decisione Corte di Giustizia Federale pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 163/CGF del 7 aprile 2009
Parti: Sig. A.M. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.)
Massima: Su istanza del ricorrente ex art. 23 del Codice, il Presidente del T.N.A.S. sospende il provvedimento impugnato fino all’adozione di altra determinazione presidenziale” da assumere “nei cinque giorni successivi alla ricezione del testo integrale della pronuncia della Corte di Giustizia Federale da parte della Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport”; infatti: 1. considerava - per quanto concerne il fumus – che la mancata acquisizione della decisione nel suo testo integrale, nonostante il decorso dei quindici giorni di cui all’art. 34, comma 2, del CGS impediva – per fatto non addebitabile al ricorrente – una precisa valutazione del fumus boni iuris delle pretese da quest’ultimo accampate; 2. rilevava – per quanto concerne il danno grave e irreparabile – che era comunque evidente specie per quanto riguarda l’interdizione all’ulteriore svolgimento dell’attività professionale.