Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 12 aprile 2011 – www.coni.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Veneto pubblicata sul C.U. n. 14 del 22 dicembre 2010 Parti: A.S.D. Polisportiva San Pio X contro Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C. e U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l. Massima:Il TNAS può ridurre la sanzione allorquando la stessa sia manifestamente sproporzionata. La domanda formulata richiede dunque una valutazione della congruità della sanzione, e pertanto una verifica delle modalità di esercizio del potere discrezionale riconosciuto all’organo disciplinare di un’associazione nella fissazione di una sanzione. A tale riguardo l’Arbitro Unico conferma l’opportunità di seguire un approccio rigido ai fini della definizione dei poteri attribuiti all’organo arbitrale adito in sede di impugnazione. Nella misura in cui l’esercizio di siffatto potere discrezionale non si pone in contrasto con le regole interne dell’associazione, le norme imperative della legge italiana o persino con i principi fondamentali del diritto, l’Arbitro Unico ritiene che il potere di revisione della decisione endo-federale a lui riconosciuto incontri un limite nel rispetto che deve essere riconosciuto alla libertà assegnata alla associazione in ordine alla definizione delle modalità con le quali essa garantisce il rispetto delle sue regole da parte degli associati. Di conseguenza, l’Arbitro Unico conferma anche sotto questo profilo la propria adesione alla giurisprudenza, sviluppatasi soprattutto in seno al Tribunale Arbitrale dello Sport, che chiarisce che la sanzione imposta non deve essere manifestamente sproporzionata rispetto alla violazione. Allorché la sanzione non sia manifestamente sproporzionata rispetto alla violazione, pertanto, appare opportuno confermare la sanzione nella misura determinata dall’organo disciplinare della federazione. L’Arbitro Unico, a tal riguardo, ritiene che la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2011 non sia manifestamente sproporzionata rispetto alla violazione di cui egli è stato ritenuto responsabile, e sicuramente compatibile anche con la regola posta dall’art. 19.4 lett. d richiamata dai Ricorrenti. E ciò tenuto conto anche della qualità di capitano della squadra, riferibile al calciatore e della prescrizione dell’art. 3.2 CGS. Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 13 dicembre 2010 – www.coni.it Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata sul C.U. n. 225/CGF del 20 aprile 2010 Parti: Sig. G.G. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio Massima: Secondo la giurisprudenza ormai consolidata dei collegi del TNAS, la misura delle sanzioni disciplinari adottate dagli organi di giustizia federale può essere modificata in questa sede arbitrale solo nel caso in cui la sanzione sia incongrua e manifestamente sproporzionata. Si veda ad esempio il Lodo TNAS dell’11 novembre 2009, Volpi e altri c. FIGC: «Non meritano accoglimento le doglianze degli istanti articolate con riferimento alla congruità e alla proporzionalità delle sanzioni irrogate. Va preliminarmente precisato che l’apprezzamento richiesto al Collegio arbitrale in merito a tale specifico aspetto si delinea compiutamente, anche alla luce dell’orientamento giurisprudenziale elaborato in particolare da questo Tribunale, con riguardo alla “non manifesta sproporzione della sanzione rispetto alla violazione”» Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 27 gennaio 2011 – www.coni.it Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata sul C.U. n. 268/CGF del 24 maggio 2010 Parti: Sig. M.P. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio Massima: Secondo la giurisprudenza ormai consolidata dei collegi del TNAS, la misura delle sanzioni disciplinari adottate dagli organi di giustizia federale può essere modificata in questa sede arbitrale solo nel caso in cui la sanzione sia incongrua e manifestamente sproporzionata. Si veda ad esempio il Lodo TNAS dell’11 novembre 2009, Volpi e altri c. FIGC: «Non meritano accoglimento le doglianze degli istanti articolate con riferimento alla congruità e alla proporzionalità delle sanzioni irrogate. Va preliminarmente precisato che l’apprezzamento richiesto al Collegio arbitrale in merito a tale specifico aspetto si delinea compiutamente, anche alla luce dell’orientamento giurisprudenziale elaborato in particolare da questo Tribunale, con riguardo alla “non manifesta sproporzione della sanzione rispetto alla violazione”».
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