Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 177/CGF del 04 Febbraio 2011 n.3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 266/CGF del 04 Maggio 2011 e su www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 353 del 19.1.2011 Impugnazione – istanza:  3) Ricorso A.S.D. Palextrà Fano calcio a 5 avverso decisioni merito gara Futsal Makkia Urbino/Palextra Fano del 5.1.2011 Massima: Le prove fornite dalla società, al fine di vedersi riconosciuta la vittoria a tavolino per posizione irregolare del calciatore, e relative alla falsificazione della firma calciatore sulla lista di trasferimento, non sono idonee a suffragare la propria tesi. Nel caso in esame la società chiedeva la vittoria a tavolino per l'avvenuto impiego, nelle fila dell'avversaria, di un calciatore brasiliano in posizione irregolare di tesseramento. Assumeva, che la ''lista di trasferimento'' del calciatore, portante la data del 16.12.2010 (e quindi redatta in tempo utile prima della scadenza dei termini fissati per i trasferimenti suppletivi), non poteva essere stata sottoscritta dal calciatore, in quanto lo stesso, all'epoca, si trovava ancora in Brasile come risultava da una conversazione, avvenuta il 28.12.2010, registrata sulla pagina personale Facebook del medesimo,di cui produceva copia,conversazione nel corso della quale il calciatore affermava di essere tornato in Italia solo da tre giorni. Tale tesi non appare sufficiente per sostenere, con tranquillante certezza, il dedotto assunto. Sulla sola base delle asserzioni fatte dal calciatore sul suo sito, non è consentito, infatti, escludere nè la possibilità che lo stesso si trovasse in Italia al momento della sottoscrizione, sia tornato in Brasile e quindi ripartito in tempo per partecipare all'incontro ''de quo'', nè che la lista gli sia stata inviata per posta, firmata in Brasile e rispedita in Italia. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.40/CDN del 17 Dicembre 2010 n.1 - www.figc.it Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - CU n. 41 del 7.10.2010 Impugnazione – istanza: (142) – Appello della Procura Federale avverso l’incongruità della sanzione inflitta alla società ASD Quarticciolo Srl (ammenda € 1.000,00), emessa a seguito di proprio deferimento . Massima: La società è sanzionata con l’ulteriore ammenda di € 1.000,00, ma non con la penalizzazione di punti in classifica per aver utilizzato in tredici gare del campionato di natura sperimentale denominato Juniores Primavera un giocatore sprovvisto di tesseramento in quanto lo stesso era stato annullato dalla Commissione Tesseramenti per apocrifia della firma del padre apposta sul modulo di richiesta di tesseramento. Ai sensi dell’art. 17 comma otto CGS “alla società che fa partecipare a gare calciatori ai quali, per effetto di irregolarità imputabile alla stessa società, la FIGC abbia successivamente revocato il tesseramento, è applicata la penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna gara cui abbiano partecipato i predetti calciatori”. Non può dubitarsi che l’irregolarità dedotta nel deferimento, concernente l’apocrifia della firma del genitore del calciatore apposta sul modulo di tesseramento, era imputabile alla società, atteso che, come dichiarato dal calciatore interessato in sede di audizione dinnanzi l’organo inquirente, il modulo era stato firmato, da persona diversa dal padre del calciatore che all’epoca si trovava all’estero, nei locali adibiti a segreteria della società alla presenza anche del presidente della stessa. Ritenuta l’applicabilità della norma sopra richiamata, va confermato l’orientamento consolidato di questa Commissione che non vi è automatismo di sanzione tra numero di gare disputate e punti di penalizzazione e che la sanzione medesima può essere inflitta con criteri equitativi giusto l’art. 18 comma primo lettera G CGS. In forza di tale principio, poiché risulta che nella corrente stagione sportiva la società deferita non partecipa al campionato Juniores Primavera, nell’ambito del quale la penalizzazione dei punti in classifica andrebbe scontata, bensì al campionato Giovanissimi Provinciali, che non appare equo sanzionare con siffatta misura punitiva, questa Commissione ritiene opportuno non applicare la penalizzazione dei punti in classifica e di compensarla con l’inasprimento di quella già comminata della ammenda. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 36/CDN  del 16 Novembre 2009  n. 3 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (58) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: M.F. (all’epoca dei fatti non tesserato per alcuna Società ma con funzioni dirigenziali di Vice Presidente all’interno della Soc. Trento Calcio 1921 ed attualmente Presidente della stessa Società), M. D. B. (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. Trento Calcio 1921), P.A. (Presidente della Soc. SS Benacense 1905), M. P. (all’epoca dei fatti dirigente responsabile del Settore Giovanile della Soc. SS Benacense 1905), S. B. M. (calciatore attualmente tesserato per la Soc. Trento Calcio 1921), D. T.(calciatore attualmente tesserato per la Soc. US Calcio Caravaggese Srl), D. S. (all’epoca dei fatti dirigente della Soc. Trento Calcio 1921), L. C. (calciatore attualmente tesserato per la Soc. SS Benacense 1905), G. M. (dirigente responsabile del Settore Giovanile della Soc. Trento Calcio 1921), P. V. (all’epoca dei fatti dirigente della Soc. Trento Calcio 1921) e della società Trento Calcio 1921e SS Benacense 1905 (nota n. 1576/111pf09-10/MS/en del 1°.10.2009). Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (10) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva e quella dell’ammenda per il comportamento tenuto dai propri tesserati che hanno violato l'art. 1, comma 1, CGS, anche in relazione agli artt. 10 comma 2 CGS e 95 comma 8, NOIF, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per aver sottoscritto, senza rivestirne la carica, le liste di trasferimento dei calciatori, ed aver quindi concorso a formare atti di trasferimento irregolari, nonché l'art. 1, comma 1, CGS, con riferimento agli artt. 7 comma 1 e 16 comma 1 dello Statuto, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per aver consentito l'utilizzazione dei due calciatori, acquisiti in forza di atti di trasferimento irregolari, in occasione di gare ufficiali del campionato nazionale di serie D nella stagione sportiva 2008-2009 e per aver consentito l'utilizzazione del giovane calciatore nella squadra allievi della sua società in due gare ufficiali della stessa, pur essendo il medesimo tesserato per altra Società. Massima: La società è sanzionata con l’ammenda per il comportamento tenuto dai propri tesserati che hanno violato l'art. 1, comma 1, CGS, anche in relazione agli artt. 10 comma 2 CGS e 95 comma 8, NOIF, per aver consentito che due calciatori, venissero trasferiti con atto irregolare omettendone la segnalazione agli organi di giustizia competenti, nonché l'art. 1, comma 1, CGS, con riferimento agli artt. 7 comma 1 e 16 comma 1 dello Statuto, per aver consentito che il giovane calciatore venisse utilizzato da altra società mentre era ancora tesserato per la medesima società. Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 1/CGF Riunione del 16 luglio 2007 n. 2 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 80/CGF Riunione del 23 gennaio 2008 n. 2 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 109 del 7.06.2007 Impugnazione - istanza:Ricorso dell’A.S. Volturara Terminio avverso decisioni merito gara F.C. Sporting Atripalda/A.S. Volturara Terminio dell’1.4.2007. Massima: E’ in posizione irregolare il calciatore minore quando al momento della disputa della gara il suo tesseramento risulta privo della firma dei genitori, benché successivamente alla stessa e su sollecitazione dell’Ufficio tesseramenti del Comitato Regionale tale posizione è stata regolarizzata proprio con la sottoscrizione da parte dei genitori. Infatti, l’art. 39, comma 3, delle N.O.I.F., che regola il tesseramento di calciatori dilettanti, statuisce che la data di deposito delle richieste di tesseramento o di spedizione del plico postale contenente le medesime richieste, determina la decorrenza del tesseramento. Ciò, come è ben ovvio, ove le richieste rispondano ai requisiti fissati dalla normativa federale che per quanto attiene ai minori devono, però, essere sottoscritte da coloro che esercitano la potestà genitoriale. In mancanza di questo requisito la richiesta di tesseramento deve ritenersi “tamquam non esset”. Consegue la punizione sportiva della perdita della gara nei confronti della società. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 29/C Riunione del 11 Aprile 2002 n. 7 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 66 dell’1.3.2002 Impugnazione - istanza:Appello dell’Atletico Atripalda avverso decisione merito gara Atletico Atripalda/USAP Aquilonia del 26.1.2002 Massima: La società, non può invocare la posizione irregolare di tesseramento del calciatore, sul presupposto che il tesseramento non è stato firmato dal presidente di società. Ciò attiene esclusivamente ai rapporti tra il presidente ed il calciatore, per cui la società reclamante è terza rispetto al rapporto intercorso tra le parti interessate alla cessione del calciatore con la conseguenza che non ha titolo per eccepire la illegittimità del trasferimento di detto calciatore.
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