Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale parziale e ordinanza del 6 dicembre 2013 –  www.coni.it   

Parti: Lega Italiana Calcio Professionistico / Lega Nazionale Professionisti Serie B

Massima: Il Collegio deve anzitutto “decid[ere] sulla propria competenza” a norma dell’art. 817, 1° c., c.p.c., e la decisione è nel senso che la competenza sussiste. Senza necessità di sindacare la denuncia di inammissibilità dell’eccezione di incompetenza (trattandosi di inammissibilità per preteso abuso del mezzo difensivo, e dunque non pianamente risolubile sulla base delle sole prospettazioni ma bisognosa di ulteriori accertamenti di fatto), appare sufficiente a respingere l’eccezione di incompetenza un’ esegesi corretta dell’art. 30 dello Statuto FIGC, che contiene il fondamentale patto compromissorio: esegesi che dev’essere orientata, piuttosto che dai risalenti canoni interpretativi di cui si avvale la difesa della parte intimata, dalle direttive oggi risalenti anche dagli artt. 808-bis e –quater c.p.c. (ratione temporis applicabili alla fattispecie risultando lo Statuto da deliberazione del Commissario ad acta n. 797 del 23 ottobre 2012) e per effetto delle quali i limiti oggettivi delle convenzioni di arbitrato, pur quando esistenti, appaiono senz’altro cedevoli all’ integrazione ermeneutica. La convenzione di arbitrato recita: “1. I tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l’ordinamento federale, hanno l’obbligo di osservare il presente Statuto e ogni altra norma federale e degli organismi internazionali a cui la FIGC è affiliata. I soggetti di cui al comma precedente, in ragione della loro appartenenza all’ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dalla FIFA, dalla UEFA, dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell’attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la FIGC, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale secondo quanto previsto dallo Statuto del CONI, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva o del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il CONI, in conformità con quanto disposto dallo Statuto e dai relativi regolamenti e atti attuativi, nonché dalle norme federali. Non sono comunque soggette alla cognizione dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva presso il CONI e del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il CONI le controversie decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi o di categoria o da regolamenti federali, le controversie di competenza della Commissione vertenze economiche, le controversie decise in via definitiva dagli Organi della giustizia sportiva federale relative ad omologazioni di risultati sportivi o che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie di importo inferiore a 50.000 Euro, ovvero a sanzioni comportanti: a) la squalifica o inibizione di tesserati, anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie, inferiore a 20 giornate di gara o 120 giorni; b) la perdita della gara; c) l’obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse o con uno o più settori privi di spettatori d) la squalifica del campo. Fatto salvo il diritto ad agire innanzi ai competenti organi giurisdizionali dello Stato per la nullità dei lodi arbitrali di cui al comma precedente, il Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia. Ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero comunque volto a eludere il vincolo di giustizia, comporta l’irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali. In deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti, avverso i provvedimenti di revoca o di diniego dell'affiliazione può essere proposto ricorso alla Giunta Nazionale del CONI entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento”. Ora, la “controversi[a]” che occupa, la cui intima natura patrimoniale esclude ogni possibile dubbio circa l’arbitrabilità, corre senz’altro tra “soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere … organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l’ordinamento federale”, né per essa -“secondo quanto previsto dallo Statuto del CONI”- occorre il previo esaurimento di “gradi interni” alla Federazione, tanto meno -per ragioni di oggetto- la competenza del T.N.A.S. rimane impedita o eccettuata per via delle analitiche previsioni in tal senso contenute nella disposizione pattizia, all’inverso apprezzabili quali fattori che concorrono a definire il carattere determinabile delle altre liti residualmente arbitrabili. Il Collegio ritiene allora che la non lineare ricostruzione che intende(rebbe) comprimere le controversie arbitrabili sulla base della clausola invocata dalla parte istante ne contravviene la lettera e la ragion d’essere, e vulnera le indicate norme primarie che attualmente ampliano (o semplicemente prescrivono tecniche di interpretazione intese all’ incremento oggettivo del-) l’ambito di applicazione della convenzione di arbitrato (fino ad ammetterla per rapporti anche non contrattuali, di cui la difesa di Lega serie B pare adombrare la ricorrenza anche nel caso in esame). Né può valere, al fine di limitare la natura delle liti accessibili ad arbitri, il richiamo all’art. 12-ter dello Statuto CONI (per il resto fatto segno di rinvio dallo Statuto FIGC quale fonte delle disposizioni autenticamente procedimentali), nella parte in cui stabilisce che “Ai collegi arbitrali, inoltre, può essere devoluta mediante clausola compromissoria o altro espresso accordo delle parti qualsiasi controversia in materia sportiva avente ad oggetto diritti disponibili, anche tra soggetti non affiliati, tesserati o licenziati”: infatti, trattasi di norma destinata a operare in difetto di autonoma convenzione di arbitrato e concepita in funzione surrogatoria di fonte siffatta, per l’ulteriore ampliamento della capacità di arbitrato e non già di riduzione della materia aliunde deferita agli arbitri in virtù di apposita e autosufficiente convenzione vigente tra le parti, come nella specie l’art. 30 dello Statuto FIGC. Pertanto, in disparte i profili di soggettiva inammissibilità del mezzo, l’eccezione di Lega serie B è infondata e dev’essere respinta.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 2 marzo 2012– www.coni.it 

Decisione impugnata: Assegnazione della quota di mutualità di cui all'art. 24 del D. Lgs 9/2008

Parti: LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO / LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI IN LIQUIDAZIONE, LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A E LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B

Massima TNAS: (1) L’art. 808-quater c.p.c. esplicita il risalente principio per cui viene assicurato che “la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto”: estensione che assume significato primario nella dimensione diacronica in cui l’insorgenza di una controversia venga a collocarsi finanche all’esito della cessazione dell’efficacia del contratto o del rapporto che hanno istantaneamente generato il sistema di regolamentazione convenzionale di tutti gli eventuali conflitti scaturiti dallo svolgimento del rapporto medesimo e nell’ambito del quale siano sorti i diritti di cui è fatta domanda di tutela.

Massima TNAS: (2) Se la competenza degli arbitri non è esclusa dalla pendenza neppure della stessa causa e neppure davanti al giudice” (art. 819-ter, 1° comma, c.p.c.), nessuna efficacia impeditiva può dispiegare ogni eventuale litispendenza arbitrale. Ciò è convalidato dal divieto di proponibilità, “in pendenza del procedimento arbitrale”, delle sole “domande giudiziali aventi ad oggetto l’invalidità o inefficacia della convenzione di arbitrato” (art. 819- ter, 3° comma), ed è oltremodo confortato dal rilievo per cui soltanto il lodo “contrario ad altro precedente lodo non più impugnabile” integra un caso di nullità a norma dell’art. 829, 1° comma, n. 8), c.p.c. In altri termini, l’effetto inibitorio in ordine all’eventuale secondo procedimento sopra la medesima causa non sussiste finchè dura la litispendenza, mentre può insorgere -per giunta senza alcun riferimento al criterio della prevenzione temporale soltanto al cessare di questa, i.e. quando il lodo “non [è] più impugnabile”.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 15 febbraio 2012– www.coni.it 

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 135/CGF del 19 gennaio 2012

Parti: A.S. MELFl Srl / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (1) E’ lo Statuto federale, e specificatamente l’art. 30, la clausola compromissoria che consente la chiamata in arbitrato. La competenza, perciò, viene stabilita dallo Statuto federale.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 25 Luglio 2011 –  www.coni.it   

Decisione impugnata: Delibere del Presidente federale del 30.06.2011 e dell’11.7.2011, con cui è stata dichiarata l’inaccoglibilità dell’istanza di attribuzione del titolo sportivo della fallita F.C. Catanzaro S.p.A. in favore della società Catanzaro Calcio 2011 S.r.l..

Parti: CATANZARO CALCIO 2011 Srl/FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (1) L’efficacia normativa della convenzione di arbitrato conclusa tra le parti non dipende dalla conclusione del procedimento di “affiliazione”, cioè soltanto dalla definitiva e finale accettazione, da parte della FIGC, della proposta di stipulazione del contratto associativo avanzata dal soggetto che fa istanza di affiliazione poiché la “convenzione di arbitrato”, ai sensi degli artt. 808-bis e -quater c.p.c., è suscettibile di governare altresì il “rapporto non contrattuale” che dal deposito della “domanda di affiliazione alla FIGC” è tale da stabilirsi tra le parti, già poste in contatto differenziato e qualificato e dunque “rilevante per l’ordinamento federale”.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 24 Maggio 2011 –  www.coni.it   

Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata sul C.U. n. 110/CGF del 2.12.2010

Parti: DOTT. R.B. e ASCOLI CALCIO 1898 SpA/ FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS:  (3) L’impugnazione che ha ad oggetto la sanzione dell’inibizione di mesi uno, in base all’art. 3, comma 1, del Codice TNAS, non è sottoponibile alla cognizione del TNAS.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 10 Novembre 2010  –  www.coni.it   

Decisione impugnata: Delibera di esclusione dal Campionato di eccellenza pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 19 del 5 agosto 2010

Parti: U.S.D. FAVARA CALCIO/ FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO e COMITATO REGIONALE SICILIA

Massima TNAS:  (1) Ha carattere preliminare l'esame dell'eccezione d'incompetenza del TNAS formulata sia dalla FIGC che dalla LND in correlazione alla ritenuta competenza dell'Alta Corte.

Massima TNAS:  (2) Il presupposto di scarsa rilevanza della questione per l'ordinamento sportivo può essere effettuato dal Giudice investito dalla parte istante nel convincimento della scarsa rilevanza della questione, altrimenti devoluta - senza alternativa - all'Alta Corte, sulla base del consolidato principio secondo cui ciascun giudice è giudice della propria competenza.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 13 Gennaio 2010. –  www.coni.it   

Decisione impugnata: Decisione della C.A.F. del 17.8.2006, della Corte Federale del 1°.9.2006 e del lodo della Camera di Conciliazione e Arbitrato avanti al C.O.N.I. del 12.12.2006

Parti: A.C. AREZZO SpA/FEDERAZIONE ITALIANA GIUCO CALCIO

Massima TNAS: (2) Il jus superveniens - l’art. 12 ter dello Statuto del CONI - non ammette, allora, un arbitrato di secondo grado, né la clausola contenuta nello Statuto della FIGC, che pure continua ancora ad avvincere le parti, consente ciò, tant’è che ivi si ascrive al lodo della CCAS la capacità di statuire «in via definitiva» (art. 30, comma 3), salvo soltanto «il diritto ad agire innanzi ai competenti organi giurisdizionali dello Stato» avverso il lodo in parola (comma 4).

Massima TNAS: (3) Pertanto, qui è inammissibile la domanda di «accertare e dichiarare, per quanto occorra riformando e comunque con pronuncia a carattere ed effetti revocatori, l’illegittimità e contrarietà a norme e regolamenti, nonché l’ingiustizia e l’infondatezza, della sanzione inflitta all’A.C. Arezzo dalla CAF e dalla Corte Federale della FIGC, nonché dalla CCAS, e, a tali effetti, qui impugnate». Rimane conseguentemente assorbita ogni questione relativa all’ulteriore domanda intesa a «condannare la FIGC al risarcimento del danno per equivalente», dal momento che non può essere costituito, in questa sede arbitrale, il preliminare «effetto» revocatorio che ne rappresenta, nella prospettiva della parte attrice, l’antecedente necessario, la revoca del lodo.

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