F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 12/CFA del 19 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 084/CFA del 20 Dicembre 2016 (dispositivo) – RICORSO A.S.D. AV HERCULANEUM 1924 AVVERSO LE SANZIONI: • PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA; • AMMENDA DI € 500,00, INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAL PROPRIO PRESIDENTE, SIG. FRANCESCO ANNUNZIATA, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 15 C.G.S. E 30 STATUTO FEDERALE – NOTA N. 2056/1110PF15- 16/GT/CC DEL 24.08.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 40 del 27.10.2016)
RICORSO A.S.D. AV HERCULANEUM 1924 AVVERSO LE SANZIONI:
-
- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA;
- AMMENDA DI € 500,00,
INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAL PROPRIO PRESIDENTE, SIG. FRANCESCO ANNUNZIATA, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 15 C.G.S. E 30 STATUTO FEDERALE – NOTA N. 2056/1110PF15- 16/GT/CC DEL 24.08.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 40 del 27.10.2016)
Con ricorso tempestivamente comunicato in data 25.11.2016 l’A.S.D. Herculeanum 1924 ha impugnato la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale della Campania, di cui alla Delibera pubblicata in Com. Uff. n. 40 del 27.10.2016, che le ha inflitto le sanzioni della penalizzazione di punti 3 in classifica e dell’ammenda di € 500,00 a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4 comma 1 C.G.S., per il comportamento posto in essere dal proprio Presidente, sig. Francesco Annunziata, a seguito di deferimento della Procura Federale per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 15 C.G.S. e 30 Statuto Federale.
Rileva l’Associazione appellante nel proposto gravame che - benché deferito dalla Procura federale
- al proprio Presidente, sig. Francesco Annunziata, non sia stata inflitta con la decisione impugnata alcuna sanzione disciplinare, risultando di conseguenza priva di qualsiasi motivazione la sanzione inflitta invece alla ricorrente a titolo di responsabilità diretta per il comportamento posto in essere dal medesimo suo Presidente.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Benché l’assenza nel dispositivo della decisione gravata di qualsiasi pronuncia nei confronti del sig. Franceso Annunziata - Presidente dell’Associazione ricorrente, regolarmente evocato nel giudizio di prime cure - appaia riconducibile più ad una svista del Tribunale territoriale che ad una vera e propria volontà dell’Organo di Giustizia Sportiva di mandare assolto il predetto, appare pacifico ed incontestabile che la decisione medesima sia affetta, quanto alla posizione del menzionato sig. Annunziata, da un palese vizio di omessa pronuncia, che solo avrebbe potuto essere sanato a seguito di specifico ricorso in appello da parte della Procura Federale, che al contrario non risulta essere stato proposto, neppure in via incidentale, come anche confermato in udienza dal rappresentante della stessa.
In una tale situazione, anche a seguito del passaggio in giudicato del capo della pronuncia di primo grado implicitamente assolutorio del Presidente dell’Associazione sportiva ricorrente - in quanto non espressamente sanzionato - appare ovvia e naturale conseguenza, direttamente discendente dalla natura della responsabilità imputata all’Associazione medesima, che quest’ultima non possa essere in alcun modo sanzionata.
La responsabilità diretta della società ex art. 4, comma 1, C.G.S., infatti, ha quale indefettibile presupposto l’accertamento di una violazione regolamentare da parte del soggetto che le rappresenta e la conseguente sanzione disciplinare allo stesso inflitta, solo in tal caso essendo la società chiamata a rispondere dell’operato del proprio legale rappresentante.
Appare del tutto logico e conseguenziale alla natura della suddetta responsabilità, quindi, che l’Associazione ricorrente non avrebbe potuto in alcun modo essere sanzionata, a titolo di responsabilità ex art. 4, comma 1, C.G.S., in assenza di qualsiasi provvedimento sanzionatorio a carico del proprio legale rappresentante.
Per questi motivi la C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla Società A.S.D. AV Herculaneum 1924 di Ercolano (Napoli) annullando le sanzioni inflitte. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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