F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 023/CFA del 11 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 098/CFA del 03 Febbraio 2017 (dispositivo) – RICORSO G.S.D. CAPRANICA AVVERSO L’ANNULLAMENTO DEL TRASFERIMENTO DEL CALC. VITTORINI MANUEL DALL’A.S.D. RONCIGLIONE UNITED AL GSD CAPRANICA (Delibera del Tribunale Federale – Sezione Tesseramenti – Com. Uff. n. 11/TFNT del 16.11.2016)
RICORSO G.S.D. CAPRANICA AVVERSO L’ANNULLAMENTO DEL TRASFERIMENTO DEL CALC. VITTORINI MANUEL DALL’A.S.D. RONCIGLIONE UNITED AL GSD CAPRANICA (Delibera del Tribunale Federale – Sezione Tesseramenti – Com. Uff. n. 11/TFNT del 16.11.2016)
La società "GSD Capranica Calcio” ha proposto ricorso avverso la decisione assunta dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti nella riunione del 3.11.2016 Com. Uff. n. 11/TFN del 16.11.2016), in merito alla validità del tesseramento del calciatore Vittorini Manuel con la stessa società.
Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti era stato chiamato a giudicare, sulla validità del tesseramento, dalla società A.S.D. Ronciglione UTD, che, aveva adito tale organo giudicante richiedendo di dichiarare nullo il tesseramento del calciatore Vittorini Manuel con la società "GSD Capranica Calcio”, per violazione dell'art.95, comma 5, NOIF.
La vicenda processuale nasceva dalla contestata validità del tesseramento in oggetto, rilevante ai fini del risultato sportivo della gara ASD Ronciglione United/GSD Capranica Calcio, disputatasi il 4.9.2016.
A fronte delle pronunce del Giudice sportivo e della Corte Sportiva Regionale, che avevano considerato valido il risultato acquisito sul campo, sulla base della validità del tesseramento del Vittorini con la società "GSD Capranica Calcio”, la società “A.S.D. Ronciglione UTD”, adiva il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti, lamentando la violazione dell'art. 95, comma 5, Noif, in quanto il modulo di tesseramento non sarebbe stato depositato nei termini previsti.
Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti, ritenuta provata documentalmente la circostanza della violazione dell'art. 95, comma 5, NOIF e sul presupposto della perentorietà del termine in esso previsto, aveva dichiarato nullo il tesseramento del calciatore Vittorini Manuel in favore della società G.S.D. Capranica Calcio, con la conseguente permanente validità del vincolo con la società ASD Ronciglione United.
Contro tale decisione ha avanzato ricorso la società “G.S.D. Capranica Calcio”, che, dopo aver contestato l'interpretazione dell'organo di prime cure in ordine alla mancata costituzione in giudizio della stessa, sosteneva che la data di sottoscrizione del modulo di trasferimento era quella del 31.8.2016 e che quindi la spedizione del 2.9.2016 era da considerarsi effettuata nei termini previsti.
Sulla base di tali argomentazioni chiedeva di dichiarare valido ed efficace a tutti gli effetti il tesseramento del calciatore Manuel Vittorini in favore della società "G.S.D. Capranica Calcio” a far data dal 2.9.2016.
Si costituiva ritualmente in giudizio, con controdeduzioni regolarmente depositate, la società ASD Ronciglione United”, che chiedeva il rigetto del ricorso, sostenendo:
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- in via pregiudiziale l'inammissibilità dello stesso per tardiva impugnazione, in quanto a suo dire il provvedimento da impugnare avrebbe dovuto essere quello contenente il dispositivo e non quello successivo, contenente la motivazione, nonché per il mancato invio al calciatore interessato del ricorso in oggetto;
- nel merito, le stesse argomentazioni esposte nel ricorso innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti e sostanzialmente accolte da tale organo giudicante.
Nell'economia del giudizio, è d'uopo, preliminarmente, procedere all'esame delle eccezioni pregiudiziali sollevate dalla società “ASD Ronciglione United” e mentre la prima di esse relativa ai termini di impugnativa non può trovare accoglimento per il principio della unitarietà della decisione, di cui la parte può valutare l'impugnabilità solo se è a conoscenza del provvedimento nella sua interezza, quella relativa alla mancata comunicazione al calciatore interessato merita di essere accolta.
Infatti, a norma dell'art. 33 C.G.S. che prevede che “copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata contestualmente, all'eventuale controparte” la società "GSD Capranica Calcio” avrebbe dovuto inviare tali documenti non solo alla società ASD Ronciglione United” ma anche al calciatore Vittorini Manuel, che, a tutti gli effetti, è da considerarsi parte in causa nel presente giudizio.
Ciò non è stato fatto o, comunque, di ciò non si è prodotta prova, e, pertanto,
Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società G.S.D. Capranica di Capranica (Viterbo).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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