F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 026/CFA del 11 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 122/CFA del 12 Aprile 2017 (dispositivo) – RICORSO DELL’A.S.D. REAL FAC MARANO AVVERSO LE SANZIONI: 0) SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE DI FRANCIA BENITO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 E 5, C.G.S. NONCHÉ AGLI ARTT. 10, COMMA 2 C.G.S., ARTT. 39 E 43, DELLE N.O.I.F.; 1) INIBIZIONE DI MESI 3 AL SIG. CARTIGIANO FRANCO (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE) PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S. NONCHÉ AGLI ARTT. 7, COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE, 39 E 43, COMMI 1 E 6, 61, COMMI 1 E 5 DELLE N.O.I.F.; 2) INIBIZIONE DI MESI 3 AL SIG. CRISTOFARO PELLICCIA (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE) PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 2, C.G.S. NONCHÉ AGLI ARTT. 7, COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE, 39 E 43, COMMI 1 E 6 DELLE N.O.I.F.; 3) PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA E AMMENDA DI € 300,00 ALLA RECLAMANTE PER LE VIOLAZIONI ADDEBITATE AI PROPRI TESSERATI EX ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.; INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 7148/314 PF16-17 MB/CS/SDS DELL’11.2.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania Com. Uff. n. 83 del 9.3.2017)
RICORSO DELL’A.S.D. REAL FAC MARANO AVVERSO LE SANZIONI:
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- SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE DI FRANCIA BENITO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 E 5, C.G.S. NONCHÉ AGLI ARTT. 10, COMMA 2 C.G.S., ARTT. 39 E 43, DELLE N.O.I.F.;
- INIBIZIONE DI MESI 3 AL SIG. CARTIGIANO FRANCO (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE) PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S. NONCHÉ AGLI ARTT. 7, COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE, 39 E 43, COMMI 1 E 6, 61, COMMI 1 E 5 DELLE N.O.I.F.;
- INIBIZIONE DI MESI 3 AL SIG. CRISTOFARO PELLICCIA (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE) PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 2, C.G.S. NONCHÉ AGLI ARTT. 7, COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE, 39 E 43, COMMI 1 E 6 DELLE N.O.I.F.;
- PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA E AMMENDA DI € 300,00 ALLA RECLAMANTE PER LE VIOLAZIONI ADDEBITATE AI PROPRI TESSERATI EX ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.;
INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N.
7148/314 PF16-17 MB/CS/SDS DELL’11.2.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania Com. Uff. n. 83 del 9.3.2017)
Con reclamo in data 17.3.2017, la ASD Real FAC Marano ricorreva avverso la delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania (pubblicata nel Com. Uff.
n.83 del 9.3.2017) con la quale, in relazione alla violazione della disciplina del tesseramento e della sottoposizione dei calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva, venivano irrogate le sanzioni della squalifica di 3 giornate effettive di gara al calciatore sig. Di Francia Benito, della inibizione di mesi 3 al presidente della Società sig. Cristofaro Pelliccia ed al dirigente della stessa sig. Franco Cartigiano, e della penalizzazione di 1 punto in classifica, nonché dell’ammenda di euro 300, alla stessa Società reclamante.
Si deduceva una condizione soggettiva di buona fede, imputandosi al comportamento del vice presidente pro tempore, sig. Zoccolella Salvatore, la responsabilità dell’accaduto.
La Corte Federale d’Appello, accogliendo l’eccezione posta dal rappresentante della Procura Federale, deve preliminarmente dichiarare l’inammissibilità del reclamo, in quanto, dall’esame degli atti del procedimento, l’impugnativa non risulta inviata all’Ufficio della Procura Federale medesima, siccome viceversa previsto espressamente dalla disciplina normativa. Ed infatti, quest’ultima fa obbligo al soggetto ricorrente di inviare alla controparte copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo, e ciò ai fini della predisposizione delle eventuali controdeduzioni, da inviare nel termine (perentorio) di 3 giorni (cfr. artt. 33, commi 5 e 7, 37 e 38, commi 3 e 6, C.G.S.), e dunque nella prospettiva della garanzia del necessario contraddittorio.
Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Real Fac Marano di Marano di Napoli (NA).
Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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