F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 35/CFA del 01 Settembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 011/CFA del 11 Luglio 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEL SIG.: – POZZO GIANPAOLO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 5, COMMA 1 C.G.S.; E DELLA SOCIETÀ: – UDINESE CALCIO SPA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 2 E 5, COMMA 2 C.G.S., SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 10666/881 PF16-17 GP/BLP DEL 16.6.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 92/TFN del 9.6.2017)

RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEL SIG.:

-     POZZO  GIANPAOLO  PER  VIOLAZIONE  DEGLI  ARTT.  1  BIS,  COMMA  1  E  5, COMMA 1 C.G.S.;

E DELLA SOCIETÀ:

-          UDINESE CALCIO SPA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 2 E 5, COMMA 2 C.G.S., SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 10666/881 PF16-17

GP/BLP DEL 16.6.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 92/TFN del 9.6.2017)

Il Procuratore Federale ha impugnato la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, pubblicata con il C.U. n. 92/TFN del 30.06.2017, relativa al deferimento n. 10666/881pf16-17 GP/blp del 30-03-2017 a carico di Pozzo Giampaolo ed Udinese Calcio spa, con la quale è stata dichiarata l’inammissibilità del deferimento del Pozzo per errata applicazione dell’art. 38, comma 8, lett. b) del CGS in tema di notifiche e di conseguenza anche il deferimento dell’Udinese Calcio spa.

In particolare, la decisione di primo grado ha affermato che la possibilità di notifica ex art. 38 “presso la sede della Società di appartenenza al momento della instaurazione del procedimento”, con l’obbligo per la Società di consegnare la comunicazione al tesserato, sia possibile e valida esclusivamente nei casi in cui e in ragione dell’esistenza di un vincolo sportivo di appartenenza tra il soggetto e la Società, vincolo che è possibile rinvenire nei confronti dei dirigenti (legati da un rapporto di immedesimazione organica con la Società) ma non nei confronti degli altri soggetti (inclusi i soci come il Pozzo) il cui “vincolo di appartenenza” non può che derivare dal tesseramento. Dalla nullità/inesistenza della notifica nei confronti del Pozzo è derivata “l’inammissibilità del deferimento anche nei confronti dell’Udinese Calcio spa giacchè, nel caso di specie, l’accertamento della sussistenza della responsabilità oggettiva presuppone il previo accertamento della responsabilità diretta in capo al suo legale rappresentante: nesso di imputabilità soggettiva che, come sopra motivato, va escluso nella fattispecie”.

Avverso la decisione del TFN il Procuratore Federale ha proposto ricorso per i seguenti motivi:


1 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 8, lett. b) del CGS, anche con riferimento al disposto di cui all’art. 1-bis, comma 5, del CGS.

Le notifiche e le comunicazioni che l’art. 38, comma 8, lett. b) del CGS consente di effettuare presso la sede della società di appartenenza non sono condizionate dall’esistenza o meno del tesseramento del soggetto destinatario della comunicazione dell’atto ma semplicemente dal vincolo di appartenenza. E tale vincolo ben può esistere con un soggetto che – come nel caso dispecie – sia un socio di minoranza ma, nel contempo, svolga attività rilevante nell’ambito dell’ordinamento federale, sia sul piano sportivo, sia sul piano gestionale, pur senza avere il vincolo formale del tesseramento.

Nel caso di Gianpaolo Pozzo è notorio che egli abbia un “vincolo sportivo” con l’Udinese Calcio qualificato e rilevante, idoneo a configurare quella “appartenenza” alla società calcistica richiesta dalla norma in questione.

A conferma, poi, dell’erroneità della pronuncia di prime cure, il Procuratore Federale evidenzia che il Pozzo è stato deferito ex art. 1-bis, comma 5, del CGS, secondo cui sono tenuti alla osservanza delle norme contenute nel Codice anche “i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno e nell’interesse della società o comunque rilevante per l’ordinamento federale”, per cui sembra evidente l’equiparazione, ai fini disciplinari e sportivi, di tali soggetti a coloro che rivestono il ruolo di tesserati per l’Ordinamento sportivo, proprio in ragione della loro “appartenenza” qualificata alla società.

Secondo il Procuratore Federale, ulteriore conferma della ritualità e correttezza della notificazione eseguita si rinviene in un precedente procedimento a carico dello stesso Giampaolo Pozzo (decisione del TFN n. 28 del 20.01.2015) nel quale il deferimento era stato notificato presso la sede della Società.

2 – Erroneità della pronuncia del TFN nella parte in cui ha affermato che la costituzione in giudizio non sarebbe idonea a sanare i vizi della notifica.

Infatti, l’art. 156 c.p.c. (cui si può fare riferimento in virtù del richiamo generale ai principi del processo civile contenuto nell’art. 2, comma 6, del CGS), prevede che “la nullità non può essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”.

La costituzione in giudizio del Pozzo nel procedimento vale certamente a sanare,  ove ritenuta sussistente, la nullità della notificazione, anche qualora la costituzione fosse stata compiuta al solo fine di eccepire tale nullità (Cass., SS.UU., n. 14917/2016).

Con memoria del 19.06.2017 Giampaolo Pozzo ha controdedotto ai motivi di ricorso formulati dal Procuratore Federale richiamando la motivazione della decisione del TFN in ordine all’esclusiva operatività dell’art. 38, comma 8, lett. b) nei confronti dei “tesserati”, atteso che per i soggetti “non tesserati” lo stesso articolo prevede modalità di notifica alternative (residenza e domicilio). In ordine poi alla assunta sanatoria della nullità/inesistenza della notifica  per  sopravvenuta costituzione in giudizio, il richiamo nella specie dell’art. 156 c.p.c. non è conferente “posto che si è in presenza di una notifica inesistente che, a differenza della notifica nulla, non può mai essere sanata perché non essendoci alcun collegamento tra il soggetto/luogo della notifica ed il destinatario, quest’ultimo non può mai venire a conoscenza dell’atto notificato”.

Anche l’Udinese Calcio spa ha presentato memoria di controdeduzioni al ricorso del Procuratore Federale sottolineando l’erroneità dell’assunto avversario circa l’esistenza di un vincolo di appartenenza del Pozzo alla Società che legittimerebbe la notifica dei relativi atti presso la sede della Società stessa, in quanto il medesimo è stato chiamato a rispondere degli addebiti contestati, ai sensi dell’art. 1-bis del CGS quale” socio e patron della Udinese Calcio spa”, fattispecie specifica e distinta da quella del soggetto che svolge attività rilevante (socio di controllo che in astratto potrebbe essere chiamato a rispondere dal fatto di svolgere attività rilevante o di essere legato ad un vincolo di appartenenza). Ma in ordine alla titolarità in capo al Pozzo di una quota di controllo diretto o indiretto di Udinese Calcio spa, ovvero allo svolgimento da parte del medesimo di attività rilevante non è stata fornita ex adverso alcuna prova.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso è infondato.

Ritiene questo giudice che, pur condividendo la conclusione motivazionale del TFN in ordine alla invalidità della notificazione del deferimento a Giampaolo Pozzo presso la sede della società Udinese Calcio spa, il lodevole intento di offrire, in una visione più sistematica della norma, una base concettuale più solida legando l’operatività dell’art. 38, comma 8, lett. b) del CGS non allo stretto dato letterale della norma (e cioè la previsione della possibilità di effettuare la notifica dell’atto  ai  “tesserati”  presso  la  società  di  appartenenza  al  momento  dell’instaurazione  del procedimento), ma al più ampio principio dell’esistenza di un “vincolo di appartenenza”, abbia involontariamente ingenerato - in ordine all’individuazione dei soggetti che possono ritenersi legati da un vincolo di appartenenza con la società, ancorchè non tesserati, nei cui confronti la notifica degli atti possa essere ritenuta valida ove compiuta presso la sede della societàuna espansione interpretativa non coerente con la specifica finalità normativa.

Ed è la stessa decisione di primo grado a favorire questa dispersiva creazione concettuale introducendo dei distinguo: i dirigenti si, perché legati da un rapporto di immedesimazione organica con la società, i soci no, ma implicitamente limitando questa negazione ai soci di minoranza (come nella specie il Pozzo).

E sulla falsariga dell’operatività del concetto di “vincolo di appartenenza” lo stesso Procuratore Federale ha cercato di rinvenirlo in chi (come il Pozzo, secondo il proprio assunto), ex art. 1-bis, comma 5, del CGS, socio o non socio, abbia, direttamente o indirettamente, il controllo della società o chi svolga qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della stessa o comunque rilevante per l’ordinamento federale.

Peccherebbe, poi, di illogicità la tesi – ventilata dl Procuratore Federale - che vorrebbe attribuire alla prima parte dell’art. 38, comma 8, lett. b) del CGS, l’individuazione, valida per tutti i soggetti legati da un rapporto societario, della sede della società come luogo (generale) di notifica degli atti, e, alla seconda parte, la previsione dell’obbligo della società stessa di “consegnare la comunicazione” al solo “tesserato”, con evidente compromissione del diritto di difesa per i soggetti non tesserati cui la conoscenza dell’atto sarebbe affidata alla discrezionalità della società di “appartenenza”.

Ritiene invece il Collegio che al dettato della norma non vada dato altro significato che quello letterale e cioè che la notifica dell’atto possa essere validamente eseguita presso la sede della società di appartenenza solo nei confronti dei “tesserati”, operando per tutti gli altri soggetti, diversamente collegati con la società sportiva, la modalità operativa della notifica presso la residenza o il domicilio, come previsto dallo stesso art. 38, comma 8, alla lett. c).

E’, invece, fondato il secondo motivo di ricorso.

L’affermazione contenuta nella decisione di primo grado secondo cui la mera costituzione in giudizio al solo scopo di far valere la nullità/inesistenza della notifica non sanerebbe, ex art. 156 c.p.c., il vizio della notifica non può essere condivisa.

Infatti, in tema di sanabilità/insanabilità della nullità/insistenza della notifica il giudice di legittimità ha più volte affermato che la notifica eseguita in luogo o a soggetto diversi comporta l’inesistenza della notifica solo in difetto di alcuna attinenza o riferimento o collegamento di quel luogo o soggetto con il destinatario (Cass. nn. 4659/16, 6470/11, 17555/06). L’inesistenza della notificazione – categoria di natura pretoria e residuale – “è configurabile, oltre che nel caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità” (Cass. nn. 14916 14917/16). Infine, la Suprema Corte ha anche di recente (Cass. 6470/11, già citata) ribadito il principio secondo il quale i vizi di nullità della notificazione sono sanabili mediante la spontanea costituzione del destinatario dell’atto, anche al fine esclusivo di eccepirne la nullità.

Nella fattispecie all’esame non può certo affermarsi, come vorrebbe la difesa del Pozzo, che la notifica effettuata presso la sede della società Udinese Calcio spa, ancorchè invalida ai sensi dell’art. 38, comma 8, lett, b) del CGS, sia configurabile come inesistente e conseguentemente insanabile (come semplice osservazione in punto di fatto e sotto l’aspetto della pretesa violazione del diritto di difesa, appare poco credibile che ad una personalità di spicco come G. Pozzo l’Udinese Calcio spa non abbia provveduto tempestivamente a portare a conoscenza la notifica di un atto a lui destinato) .

La notifica è, infatti, avvenuta in un luogo, la sede della società sportiva, che non può certo definirsi privo di alcun collegamento con chi di quella società è socio (indipendentemente dal fatto che rivesta la qualità di socio di minoranza o maggioranza o sia notoriamente riconosciuto come “patron” della società stessa per la rilevanza dell’attività svolta a suo favore).


Pertanto, la qualificazione del vizio della notifica quale nullità (e non inesistenza) comporta, secondo il richiamato orientamento del giudice di legittimità, la sua sanabilità, ex art. 156 c.p.c., a seguito della spontanea costituzione in giudizio del soggetto destinatario dell’atto anche se la stessa è avvenuta al solo scopo di far valere la sua invalidità.

Sotto questo profilo il ricorso va accolto e gli atti vanno rimessi al giudice di primo grado per la decisione di merito.

Per questi motivi la C.F.A accoglie il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale e rimette gli atti al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare per l’esame di merito.

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