F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 35/CFA del 01 Settembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 011/CFA del 11 Luglio 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIG.RI: 1) SOTTOVIA GIANLUCA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ PADOVA SPA; 2) CESTARO MARCELLO ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETÀ PADOVA SPA; 3) PENOCCHIO DIEGO ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETÀ PADOVA SPA; 4) CAMPEDELLI IGOR ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ AC CESENA SPA; 5) BENIGNI SILVIA ALL’EPOCA DEI FATTI CONSULENTE AMMINISTRATIVO DELLA SOCIETÀ ASCOLI CALCIO 1898 SPA; 6) BENIGNI ROBERTO ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ ASCOLI CALCIO 1898 SPA; 7) MEZZAROMA MASSIMO ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ AC SIENA SPA; 8) CASSINGENA DARIO ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETÀ VICENZA CALCIO SPA; 9) CUNICO TIZIANO ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ VICENZA CALCIO SPA; 10) LEONARDI PIETRO ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETÀ PARMA FC SPA; 11) MANCINI LUCA ALL’EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ AC CESENA SPA; PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, BIS, COMMA 1 E 8, COMMI 1 E 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 19 DELLO STATUTO DELLA FIGC; E DELLE SOCIETÀ: – VICENZA CALCIO S.P.A.; – BRESCIA CALCIO S.P.A.; PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTI – NOTE 2587/638 PF 15-16 GP/SDS DEL 14.09.2016 E 969/642 PF15-16 SP/GB DEL 20.07.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 93/TFN del 13.6.2017)
RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIG.RI:
-
- SOTTOVIA GIANLUCA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ PADOVA SPA;
- CESTARO MARCELLO ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETÀ PADOVA SPA;
- PENOCCHIO DIEGO ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETÀ PADOVA SPA;
- CAMPEDELLI IGOR ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ AC CESENA SPA;
- BENIGNI SILVIA ALL’EPOCA DEI FATTI CONSULENTE AMMINISTRATIVO DELLA SOCIETÀ ASCOLI CALCIO 1898 SPA;
- BENIGNI ROBERTO ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ ASCOLI CALCIO 1898 SPA;
- MEZZAROMA MASSIMO ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ AC SIENA SPA;
- CASSINGENA DARIO ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETÀ VICENZA CALCIO SPA;
- CUNICO TIZIANO ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ VICENZA CALCIO SPA;
- LEONARDI PIETRO ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETÀ PARMA FC SPA;
- MANCINI LUCA ALL’EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ AC CESENA SPA;
PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, BIS, COMMA 1 E 8, COMMI 1 E 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 19 DELLO STATUTO DELLA FIGC;
E DELLE SOCIETÀ:
- VICENZA CALCIO S.P.A.;
- BRESCIA CALCIO S.P.A.;
PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTI – NOTE 2587/638 PF 15-16 GP/SDS DEL 14.09.2016 E 969/642 PF15-16 SP/GB DEL 20.07.2016
(Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 93/TFN del 13.6.2017)
1.- Nella riunione del 9.6.2017 il Tribunale Federale Nazionale –Sezione Disciplinare, con decisione pubblicata il successivo 13 giugno nel Com. Uff. n.93/TFN, proscioglieva i deferiti Sottovia Gianluca, Cestaro Marcello, Penocchio Diego, Campedelli Igor, Benigni Roberto, Benigni Sivia, Mezzaroma Massimo, Cassingena Dario, Cunico Tiziano, Leonardi Pietro, Mancini Luca da ogni addebito loro contestato dalla Procura Federale, con atto del 14 settembre 2016, sulla base dell’assunta violazione degli artt. 1bis, comma 1, e 8, commi 1 e 2 C.G.S. (per taluni, anche del comma 4) in relazione all’art. 19 dello Statuto Federale.
Il proscioglimento era pronunciato anche in confronto delle società AC Cesena, Vicenza Calcio, Novara Calcio en Brescia Calcio, deferite dalla Procura Federale con il richiamato atto per gli stessi fatti, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 CGS.
2.- Avverso questa decisione, con atto del 19 giugno 2017 ha proposto ricorso la Procura Federale, sulla base di due motivi (testualmente), “Omessa e/o carente motivazione della decisione in relazione al deferimento a carico di Campedelli Igor e Mancini Luca nota N.969/642PF15-16 SP/gb del 20 luglio 2016” e “Erroneità ed infondatezza della decisione in relazione ad entrambi i deferimenti riuniti”, riproponendo sostanzialmente le medesime argomentazioni svolte in primo grado.
Nei termini di cui all’art. 37, punto 2 C.G.S., hanno depositato distinte controdeduzioni Cassingena, Campedelli, Cunico, Leonardi, Mezzaroma, Mancini, Benigni S., Benigni R. nonché le società Vicenza Calcio e Brescia Calcio, contestando le motivazioni addotte nel ricorso.
Alla riunione dell’11.7.2017 la Procura Federale ha illustrato le argomentazioni poste a base del gravame e ha concluso chiedendo l’applicazione delle sanzioni richieste al Tribunale Federale.
I Patroni dei resistenti si sono riportati a tutto quanto contro dedotto nei loro libelli, soffermandosi su taluni profili formali, ed hanno concluso per la conferma della decisione impugnata.
A conclusione delle repliche questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, all’esito della quale ha assunto la decisione di cui al dispositivo.
3.- Il ricorso è inammissibile e va respinto.
a) In primo luogo occorre scrutinare l’eccezione sollevata dalle difese di taluni resistenti, secondo le quali il ricorso della Procura Federale sarebbe tardivo in relazione al Com. Uff. n. 147/A del 21.4.2017, ove era stata pubblicata la delibera del Presidente Federale che, avvalendosi dei poteri attribuitigli dall’art. 33, punto 11 C.G.S., aveva stabilito l’abbreviazione del termini, da sette a due giorni, per i ricorsi attivati ex art. 37, punto 1 lettere a) e b) C.G.S., così motivando (testualmente): “Ritenuto che esiste una specifica esigenza di dare sollecita conclusione agli eventuali procedimenti riguardanti gli illeciti di cui agli artt. 6, 7 e 8 C.G.S.”.
Sostengono i resistenti che, visto che le contestazioni loro ascritte riguardano la violazione di cui all’art. 8 C.G.S. e considerato che la Procura Federale ha notificato il ricorso il 19.6.2017 e, quindi, il 6° giorno successivo alla pubblicazione della decisione avvenuta il precedente 13 giugno, il gravame risulta tardivo perché doveva essere notificato il 15.6.2017, cioè due giorni dopo il citato Comunicato Ufficiale.
b) Rileva che, nel passato, analoghi provvedimenti di abbreviazione dei termini si erano susseguiti con cadenza quasi annuale e Il tema della loro applicazione era stato sottoposto al vaglio della Corte di Giustizia Federale che, in due distinti arresti del 2009 e sul rilievo che la Commissione Disciplinare Nazionale aveva (così testualmente) “concesso termini ordinari di impugnazione, con la conseguenza che, per l’affidamento creatosi, il difensore del signor … ha supposto che si applicassero tali termini. Ne consegue che il ricorso non può che essere considerato tempestivo e l’eccezione della Procura Federale deve essere respinta” (in Com. Uff. n.034/CGF pubblicate il 13.10.2009).
Analogo orientamento lo si rinviene in una successiva decisione della citata Corte, ove si legge che (testualmente) “…dal momento che appare del tutto corretto ritenere che, essendo stato pacificamente avviato il procedimento de quo nelle forme e secondo le cadenze del c.d. rito ordinario, il medesimo avrebbe evidentemente dovuto proseguire nel rispetto della disciplina di tale rito, senza subire ingiustificate variazioni in itinere, quali quelle implicate dalla adozione della procedura con abbreviazione dei termini “ (in Com. Uff. n. 239/CGF pubblicata il 4.5.2012). Occorre considerare che il principio di diritto secondo cui l’abbreviazione di cui si è dato conto tollerava deroghe in presenza dei citati presupposti, si è formato in epoca antecedente al varo del nuovo CGS FIGC e di quello del CONI, che hanno inciso non poco su tutto l’impianto del
processo sportivo.
b) E’ stato posto in luce da autorevole dottrina (Sandulli e Sferrazza, Il Giusto processo, pg.375) il meritorio sforzo di razionalizzazione compiuto dal CONI nel biennio 2014-2015, con il varo del codice di giustizia sportiva del CONI e di quello della FIGC. Rileva in particolare, per il caso che occupa, il principio sancito all’art. 2, punto 6 CGS CONI, ove si legge che (testualmente) “Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”.
Costituisce questa enunciazione una precisa scelta del Legislatore sportivo di offrire agli Organi di giustizia sportiva e a tutti gli addetti ai lavori un metodo per risolvere con rigore scientifico le problematiche che connotato i vari casi, lì dove non sia possibile individuare una specifica norma endofederale cui far riferimento.
Nel segno di quanto previsto dal Legislatore nazionale del 1942 all’art. 12, comma 2 delle “Disposizioni sulla legge in generale”, il Legislatore sportivo ha inteso costruire un sistema di giustizia interno quanto più possibile efficiente, tracciando il percorso da seguire in assenza di una precisa disposizione: si ha riguardo, in questo caso, ai principi e alle norme generali del processo civile, così scongiurando il pericolo di attingere a principi e a norme diversi e, quindi, di registrare giudicati non omogenei.
c) E’ all’interno di questo preciso perimetro che occorre esaminare il tema dei termini, in generale e in particolare, per quel che qui interessa.
Ogni processo è un fenomeno giuridico dinamico, in quanto si svolge nel tempo, scandito dai termini processuali che prescrivono gli intervalli cronologici entro i quali una determinata attività processuale deve, può o non può essere posta in essere.
Nel campo del processo civile, cui occorre far capo per i motivi innanzi illustrati, giurisprudenza e dottrina sono concordi nel classificare i termini in due categorie, attivate di volta in volta dal Legislatore in base a criteri di opportunità, quale leva per imprimere all’evoluzione del processo una maggiore o minore rapidità.
Ed infatti, quando si stabilisce che un atto vada compiuto entro un determinato tempo, si imprime al processo un’accelerazione; se si stabilisce che, invece, un atto vada compiuto dopo e non prima di un certo termine (terminus post quem o ne ante quem), si tende a ritardare lo svolgimento della vicenda processuale.
Consegue che si suole distinguere tra termini acceleratori (così i termini per proporre le impugnazioni) e termini dilatori (si pensi ai termini a comparite o per compiere l’istanza di vendita di un compendio pignorato).
Avuto riguardo al loro profilo strutturale, i termini acceleratori sono anche definiti finali e si distinguono anche in relazione alle conseguenze della loro eventuale inosservanza: vengono qui in rilievo i termini perentori, la cui decorrenza produce in automatico la decadenza dal potere di porre in essere un atto e dei quali la legge (art. 153 cpc) dispone che non possono essere abbreviati o prorogati nemmeno sull’accordo delle parti.
A questa tipologia di termini, poi, si contrappongono i termini ordinatori, alla cui inosservanza non fa seguito la decadenza di cui è cenno, se non a seguito di una valutazione discrezionale del giudice, tanto che la norma (art. 154 cpc) prevede la possibilità di un’abbreviazione o di una proroga da parte dell’organo giudicante.
Al fine di distinguere l’una dall’altra categoria, vige la presunzione della natura ordinatoria stabilita dall’art. 152, comma 2 cpc, sicché un termine non può essere considerato perentorio se non quando la legge lo qualifichi espressamente tale.
Per completezza di trattazione, occorre considerare che il codice di rito stabilisce termini anche a carico del giudice (deposito dell’ordinanza riservata e della sentenza; fissazione dell’udienza di comparizione), qualificati dalla giurisprudenza ordinatori.
d) Richiamati i principi e le norme che disciplinano i termini nel processo civile, è da considerare che il Legislatore sportivo ha disciplinato il caso in discorso all’art. 38 C.G.S., ove ha dettato i termini per proporre reclamo (commi 1 e 2) e per contro dedurre (comma 3), stabilendo (quindi, per legge) che “Tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori” (comma 6).
La specifica trattazione del tema, che esonera questa Corte dal compito di attingere a norme e a principi suppletivi, in uno alla disposta perentorietà dei termini per proporre reclamo, impone l’applicazione al caso che occupa del combinato disposto degli artt. 38 e 33 C.G.S. nonché della delibera del Presidente Federale 21 aprile 2017 (in Com. Uff. n.147/A), sicché l’eccepita tardività del ricorso della Procura coglie nel segno e deve essere accolta, con conseguente dichiarazione di intervenuta decadenza del potere di compiere l’atto.
Per questi motivi la C.F.A dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.
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