F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 43/CFA del 20 Settembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 137/CFA del 30 Maggio 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. DELL’ACQUA FRANCESCO PAOLO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE-CONSIGLIERE DELLA SOCIETÀ A.S.D. FUTURA MATERA, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMA 4 BIS DEL C.G.S., 19 DEL C.G.S. E 1, COMMA 5 DELLO STATUTO FEDERALE, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 7160/302PF16-17 CS/MB/SDS DELL’11.1.2017(Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 99 del 12.04.2017)

RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL  SIG. DELL’ACQUA FRANCESCO PAOLO,  ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE-CONSIGLIERE DELLA SOCIETÀ A.S.D. FUTURA MATERA, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMA 4 BIS DEL C.G.S., 19 DEL C.G.S. E 1, COMMA 5 DELLO STATUTO FEDERALE, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 7160/302PF16-17 CS/MB/SDS DELL’11.1.2017(Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 99 del 12.04.2017)

Il ricorso, che fa seguito al giudizio avanti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Basilicata, è diretto alla riforma della decisione dello stesso predetto Tribunale Federale Territoriale relativa al deferimento del Procuratore Federale Interregionale nei confronti del Sig. Dell’Acqua Francesco Paolo, con conseguente affermazione della responsabilità  del deferito per quanto allo stesso ascritto con l’atto di deferimento dell’11.1.2017 comminando al medesimo le sanzioni richieste innanzi al Giudice di primo grado (inibizione per mesi 18) ovvero le sanzioni ritenute di giustizia.

Nel merito, la Procura Federale osserva in primo luogo l’erronea valutazione da parte della decisione impugnata delle risultanze emerse nel corso del procedimento il quale si riferiva a un episodio accaduto il giorno successivo la gara Essedisport/Futura Matera del 16.4.2016 del Campionato di Calcio A5 Serie C1.

Il 17.4.2016 l’arbitro Guida Giuseppe, mentre si trovava assieme ai colleghi Cassano Maria Teresa e Dell’Orco Giovanni, veniva colpito all’interno del bar Valentino di Matera da persona riconosciuta per Dell’Acqua Francesco Paolo, dirigente della A.S.D. Futura Matera. L’aggressore colpiva l’arbitro Guida con un calcio al gluteo sinistro.

In sede istruttoria l’episodio veniva confermato in tutti i suoi particolari dai colleghi arbitri Cassano e Dell’Orco, i quali però dichiaravano di non sapere chi fosse la persona responsabile dell’aggressione perché da essi non conosciuta.

Secondo la ricorrente Procura federale la sentenza impugnata è errata perché ha ritenuto non raggiunta la prova in ordine alla responsabilità dell’aggressione. Peraltro, nel caso di specie, il deferito non è neanche comparso all’udienza fissata per la trattazione del procedimento disciplinare a suo carico omettendo di discolparsi, mentre aveva invece l’onere di dover provare la propria innocenza.

In secondo luogo, la Procura Federale lamenta anche l’erronea valutazione dell’accordo ex art. 32-sexies C.G.S. tra essa Procura Federale e la A.S.D. Futura Matera la quale ha patteggiato l’ammenda di € 334,00 a titolo di responsabilità oggettiva per i fatti addebitati al proprio tesserato Dell’Acqua Francesco Paolo. Anche qui la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto del fatto che il patteggiamento poteva essere considerata, nella sostanza, un’implicita assunzione di responsabilità della Società per i fatti addebitati al proprio dirigente-consigliere e non già una mera strategia difensiva della stessa, arrivando a negare al suddetto patteggiamento “qualsivoglia valore probatorio”.

In terzo luogo, la Procura Federale lamenta la violazione di norme procedimentali in quanto non è stato letto il dispositivo al termine della discussione orale del 4.3.2017, con la conseguenza che il procedimento dovrebbe essere rinviato al Tribunale Federale Territoriale per la Basilicata in diversa composizione per un nuovo esame.

Osserva questa Corte Federale d’Appello, che il ricorso, presentato tempestivamente, è parzialmente fondato e merita accoglimento in quanto la decisione impugnata appare largamente carente nella motivazione. Infatti, i giudici di primo grado hanno errato nell’affermare che le prove raccolte dalla Procura non avrebbero consentito di identificare nel deferito Dell’Acqua Francesco Paolo l’aggressore dell’arbitro Guida Giuseppe.

Nel caso di specie i fatti appaiono pacifici: i testimoni hanno confermato l’avvenuta aggressione e l’arbitro aggredito ha riconosciuto nel deferito la persona responsabile dell’aggressione. A ciò aggiungasi il comportamento processuale del deferito che si è completamente disinteressato del giudizio sportivo, non partecipando neanche all’udienza di discussione per la quale era stato regolarmente convocato, né presentando memorie difensive. In altri termini, il deferito non ha offerto alcun utile elemento a discolpa, tantomeno a dimostrazione della propria estraneità ai fatti.

Nella stessa direzione milita, poi, il significativo comportamento della Società del quale il deferito era un tesserato: la Società ha preferito il patteggiamento per evitare di essere deferita per responsabilità oggettiva proprio per i fatti addebitati al proprio tesserato. Lungi dal sostanziarsi in una strategia difensiva, come erroneamente ritenuto dal TFT, pur non ammettendosi che si tratta di un’assunzione di responsabilità, dal suddetto patteggiamento si ricava, comunque, un elemento particolarmente significativo che costituisce molto di più di un indizio, come, invece, hanno ritenuto erroneamente i giudici di primo grado.

In definitiva, una complessiva e non atomistica valutazione degli elementi acquisiti al presente procedimento inducono a ritenere di poter individuare in capo al Sig. Dell’Acqua Francesco Paolo la responsabilità per i fatti a lui ascritti e, per l’effetto, in parziale accoglimento del ricorso della Procura Federale, questa Corte ritiene equa la sanzione dell’inibizione di mesi 9 rispetto a quella di mesi 18 richiesta dalla Procura Federale.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale Interregionale,infligge al sig. Dell’Acqua Francesco Paolo la sanzione dell’inibizione per mesi 9.

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